Cass. pen., sez. I 25-10-2007 (04-10-2007), n. 39525 Eventi incidenti sulla misura della pena e successivi all’emissione dell’ordine di esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

OSSERVA
Coll’ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale di Ravenna (sezione distaccata di Faenza) – quale giudice dell’esecuzione – rigettava la richiesta di annullamento dell’ordine di carcerazione emesso il 19.8.2005 nei suoi confronti, avanzata dal C. unitamente a quella di emissione di nuovo ordine, perchè l’intervenuta applicazione dell’indulto, riducendo la pena inflitta nei termini di legge, avrebbe consentito la fruizione di misure alternative.
Osservava al riguardo il giudicante che l’emissione dell’ordine in esame aveva preceduto l’entrata in vigore del decreto di clemenza, e che, in ogni caso, il riferimento doveva essere fatto alla condizione del soggetto al momento di detta emissione, non rilevando, quanto ai fini della concessione di misure alternative alla detenzione, il mutamento frattanto indotto dall’applicazione dell’indulto.
Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione, a mezzo del suo difensore, il C., che denunciava violazione di legge.
L’immediata efficacia del condono, che avrebbe dovuto essere applicato anche d’ufficio, doveva incidere non solo sulla misura della pena, ma anche sul contenuto dell’ordine di esecuzione, qui efficace solo per la pena residua; egli infatti era in stato di libertà al momento dell’emissione dell’ordine, che avrebbe dovuto essere sostituito da nuovo titolo esecutivo.
Il ricorso è infondato.
E’ pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che eventi influenzanti la misura della pena da eseguire, intervenuti dopo l’emissione del titolo esecutivo, non possono essere utilizzati per valutarne la legittimità ed efficacia (cfr. Sez. 1, 20.6.2000, Degni); è corretta, dunque, l’affermazione del giudice a quo, secondo la quale, essendo stato emesso l’ordine in questione prima della concessione dell’indulto, non se ne doveva disporre l’annullamento e la sostituzione con nuovo titolo esecutivo.
E’ ovvio che, quando il P.M. spiccò l’ordine di carcerazione il 19.8.2005, la misura della pena che il C. doveva espiare, non consentiva la concessione di misure alternative alla detenzione e, quindi, la sospensione ai sensi dell’art. 656 c.p.p.. Nè doveva, poi, una volta cioè applicato l’indulto, essere emesso nuovo ordine di esecuzione, essendo sufficiente, al riguardo, la comunicazione della nuova scadenza della pena, in forza dell’applicazione del detto beneficio.
Il ricorso va dunque rigettato, colle ulteriori conseguenze previste dall’art 616 c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

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