T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 02-08-2011, n. 6918 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Espone preliminarmente la Società ricorrente di essere proprietaria di area sita nel Comune di Trevignano Romano e ricadente in zona CII – semiagricola a ville, di P.R.G.

Soggiunge di aver presentato alla competente Amministrazione comunale un piano di lottizzazione denominato "Il Cognolo", a fronte del quale la Commissione edilizia esprimeva parere favorevole.

Il progetto di lottizzazione e l’allegato schema di convenzione venivano, quindi, approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 48 del 23 novembre 1993.

Tale atto deliberativo, trasmesso al CORECO, formava dapprima oggetto di richiesta di chiarimenti e veniva, quindi, annullato con la determinazione oggetto del presente gravame.

Queste le doglianze al riguardo dedotte:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 46 della legge 142/1990, nonché dell’art. 28 della legge 1150/1942 e successive modificazioni. Eccesso di potere per carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Nel sottolineare come l’articolata richiesta di chiarimenti rivolta dal CORECO al Comune di Trevignano Romano abbia formato oggetto di puntuale riscontro, assume parte ricorrente che il difforme avviso manifestato dall’organo di controllo – per il quale i chiarimenti come sopra forniti non sarebbero stati esaurienti – sia privo di congruo conforto motivazionale.

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 46 della legge 146/1990, nonché dei principi che regolano il controllo sugli atti in materia urbanistica. Eccesso di potere per erroneità e falsità dei presupposti. Carenza di motivazione.

Il CORECO, trascurando di prendere in considerazione i chiarimenti forniti dal Comune, avrebbe travisato la situazione di fatto e di diritto, fondando conseguentemente il proprio giudizio su elementi che si assumono insussistenti.

Nel sottolineare come il controllo esercitabile dal CORECO debba arrestarsi alla mera verifica di legittimità, rileva parte ricorrente come la determinazione avversata rechi, diversamente, valutazioni in ordine all’interesse pubblico perseguito, con riveniente trasmodamento nel merito degli apprezzamenti rimessi all’Autorità competente.

3) Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi di cui ai motivi 1) e 2) sotto diverso profilo. Eccesso di potere per erroneità e falsità dei presupposti. Carenza di istruttoria e di motivazione.

Diversamente rispetto a quanto sostenuto dal CORECO, parte ricorrente assume che la convenzione allegata agli atti della delibera consiliare n. 48/1993 sia stata formulata conformemente alle prescrizioni di cui all’art. 8 della legge 765/1967.

4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 46, comma 1, della legge 142/1990 e dell’art. 32, commi 2 e 3, della legge regionale del Lazio n. 26/1992. Inosservanza dei termini di comunicazione del provvedimento di annullamento.

Il provvedimento gravato sarebbe, poi, stato tardivamente comunicato all’Ente controllato.

Conclude parte ricorrente insistendo per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

L’Amministrazione, ancorché ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.

La domanda di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, dalla parte ricorrente proposta in via incidentale, è stata da questo Tribunale accolta con ordinanza n. 1731, pronunziata nella Camera di Consiglio del 6 luglio 1994.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 13 luglio 2011.

Motivi della decisione

Ad integrazione di quanto indicato in narrativa, va evidenziato che parte ricorrente, con memoria depositata l’11 giugno 2011, ha fatto presente di aver venduto, con atto del 15 maggio 2008, l’area oggetto del piano di lottizzazione di che trattasi alla società A.F.R.D.C..

Quest’ultima, come precedentemente indicato, ha dispiegato intervento ad adiuvandum, notificato alle controparti il 3 giugno 2011 e depositato in giudizio il successivo 9 giugno.

Con la stessa memoria dell’11 giugno, A. s.r.l. ha ulteriormente rappresentato che, con delibera di Giunta del 20 aprile 2009, il Comune di Trevignano Romano ha adottato una variante di P.R.G. con la quale è stata modificata la destinazione urbanistica della zona nella quale insiste l’area (ora) di proprietà di Rocca del Cognolo, privandola delle potenzialità edificatorie; ed ha, con il medesimo atto difensivo, ribadito i motivi di censura già articolati con il ricorso introduttivo.

Il gravame portato in decisione all’odierna pubblica udienza si dimostra improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

La modificata vocazione urbanistica dell’area – pure rappresentata da A. con memoria dell’11 giugno 2011 – avrebbe, infatti, dovuto imporre, in capo alla parte ricorrente, l’impugnazione anche di siffatta sopravvenienza provvedimentale, la cui inoppugnabilità – in difetto di tempestiva sollecitazione della tutela – priva la parte di interesse alcuno alla prosecuzione del giudizio de quo.

Non si fa luogo a pronunzia sulle spese di lite in considerazione della mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso indicato in epigrafe.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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