Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 08-06-2011) 25-07-2011, n. 29810

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 29-11-2010 la Corte d’Appello di Catanzaro, confermando quella del tribunale di Lamezia Terme in data 4-4-2008, confermava l’affermazione di responsabilità di N.F., quale socio accomandatario della Coml sas, dichiarata fallita il (OMISSIS), per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione di oltre un miliardo e settecento milioni di lire, erogate ai sensi della L. n. 44 del 1986 sull’imprenditoria giovanile; distrazione di due generatori di corrente).

La pronuncia era basata in particolare sulle dichiarazioni del curatore e dei CCTT prima della curatela fallimentare, poi del PM, ing. C. e ing. F., il primo dei quali aveva esaminato e stimato gli impianti e le attrezzature esistenti nel capannone della società, il secondo gli immobili e in particolare il capannone, rilevando la sproporzione tra il prezzo indicato nelle fatture di acquisto e il valore dei beni rinvenuti, vecchi e usati, significativa della distrazione della somma erogata per l’acquisto.

Risultanze ritenute in grado di svalutare quelle di diverso segno, costituite dalle dichiarazioni dei dipendenti della società fallita, del CT dell’imputato, ing. R. (il quale tra l’altro non aveva potuto esaminare i beni perchè già venduti all’asta), del teste Paolo Massimi relative al monitoraggio dell’attuazione dell’investimento, eseguito dalla Sovis spa, società incaricata dal ministero delle attività produttive.

Ricorre N. per il tramite dei difensori avv. Gatto e avv. Nucci, con due motivi.

1) Mancata assunzione di prova decisiva, rappresentata dalla testimonianza di S.C., dipendente della Sovis con funzioni di tutor in tema di assistenza tecnica e formazione ai soci della Comal, il quale avrebbe potuto riferire se nella specie egli avesse assommato anche compiti ispettivi e di vigilanza circa la presenza fisica dei beni in azienda e circa la loro corrispondenza a quelli descritti nelle fatture, indicando in caso contrario il nominativo del soggetto addetto a tali controlli. Va precisato che in primo grado il teste in questione era stato ammesso, ma poi l’ammissione era stata revocata – revoca non lesiva del diritto alla prova secondo la corte territoriale, che ha disatteso la richiesta di rinnovazione del dibattimento – in quanto ritenuta superflua alla stregua delle modalità della condotta contestata nell’imputazione e delle risultanze dell’istruttoria già svolta.

2) Violazione di legge, mancanza, illogicità e contradaittorietà della motivazione. A fronte di due possibili ricostruzioni dei fatti, basate sui diversi esiti delle prove assunte, i giudici di primo e di secondo grado ne hanno privilegiata una, senza dar conto dei motivi di tale preferenza, rendendo tra l’altro di impossibile verificazione anche l’aspetto relativo all’elemento soggettivo del reato. In ordine alla distrazione dei due generatori, non può escludersi che gli stessi fossero stati asportati da terze persone dal momento che, all’atto dell’ispezione, il capannone si presentava abbandonato e danneggiato. Quanto alla distrazione del finanziamento pubblico, poichè i macchinari avevano superato il vaglio della Sovis, è plausibile che, ove il loro valore fosse inferiore al prezzo pagato, la conoscenza della materia di cui il ricorrente disponeva, non gli avesse consentito di averne consapevolezza. Considerato in diritto:

Il ricorso è infondato e va disatteso.

1) Del tutto erroneamente, con il primo motivo, viene attribuita valenza di prova decisiva alla testimonianza di S.C., dipendente della Sovis.

Infatti, per affermazione dello stesso ricorrente, questi aveva funzioni di tutor in tema di assistenza tecnica e formazione ai soci della Comal, materia palesemente estranea a quella, rilevante nella specie, della vigilanza circa la presenza fisica dei beni in azienda e circa la loro corrispondenza a quelli descritti nelle fatture. La richiesta di ammissione della testimonianza, già ritenuta superflua alla stregua dell’esito dell’istruttoria svolta, assume quindi funzione meramente esplorativa, e conseguentemente non decisiva, essendo in sostanza finalizzata ad accertare il nominativo della persona eventualmente addetta a tali compiti di vigilanza.

2) Assolutamente priva di consistenza è poi la censura di vizio motivazionale circa la preferenza accordata dai giudici di merito ad una delle due possibili ricostruzioni della vicenda emergenti dall’istruttoria, invece che all’altra. Infatti, soprattutto la sentenza di primo grado, alla quale quella di secondo grado fa richiamo, contiene l’ineccepibile indicazione delle ragioni per le quali sono stati privilegiati gli accertamenti dell’ing. C. e dell’ing. F., CC.TT. prima della curatela fallimentare, poi del PM. Accertamenti che, provenienti da soggetti qualificati e della cui obiettività di giudizio non vi è motivo di dubitare, non lasciano spazio, essendo con esse incompatibili, alle dichiarazioni dei dipendenti circa l’effettiva messa in produzione degli impianti e alle attestazioni della Sovis che i beni erano nuovi di fabbrica.

Invero l’ing. C. ha verificato che le attrezzature, provenienti in gran parte dalla ex Unione Sovietica, erano, già al momento dell’acquisto, vecchie e fuori produzione da anni, essendo quindi irrilevante che l’accertamento sia stato eseguito alcuni anni dopo, ed ha concluso che, anche da nuove, non potevano valere più di 190 milioni di lire, oltre Iva (mentre erano state fatturate per quasi tre miliardi di lire). D’altro canto il capannone, secondo l’ing. F., era in condizioni desolanti e non aveva mai funzionato.

Circostanze obiettive, quelle indicate, che con ragione sono state ritenute non scalfite da dichiarazioni testimoniali, o da attestazioni a carattere amministrativo, secondo le quali le attrezzature erano invece nuove di fabbrica e perfettamente funzionanti.

Così come, con ragione, è stata ritenuta non avvalorata l’ipotesi che i due generatori di corrente mancanti – che rappresentano peraltro una parte minimale della distrazione – fossero stati asportati da terzi.

Sulla ricorrenza del dolo, infine, per quanto non oggetto delle doglianze proposte con i motivi di appello, vale la pena osservare, a fugare ogni possibile dubbio, che, come ben evidenziato soprattutto nella sentenza di primo grado, anche a conferma della conclusione che non poteva trattarsi di beni nuovi e di valore, le attrezzature erano state acquistate da una società costituita ad hoc, cessata immediatamente dopo, e il cui legale rappresentante ha dichiarato di non conoscere N., che ha infatti riferito di averlo contattato tramite tale L. di (OMISSIS), di cui non ha chiesto l’esame. Il che, a fronte dell’acquisto di beni del valore di quasi tre miliardi di lire, è indice rivelatore di una combine intesa ad approfittare del finanziamento per fini assai diversi da quelli per i quali era stato erogato.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

L’accoglimento della richiesta principale del PG esime dal trattare la subordinata dal medesimo proposta.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *