Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 08-06-2011) 25-07-2011, n. 29808 Trasmissione di atti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

F.D. è stata condannata dal giudice di pace di Catania alla pena di Euro 900,00 di multa; contro la predetta sentenza ha proposto appello al tribunale di Catania, il quale ha dichiarato inammissibile l’impugnazione ai sensi del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, secondo cui l’imputato non può proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano solo la pena pecuniaria.

Contro la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione F.D. articolando due ordini di censura, molto succintamente indicati e cioè:

1. violazione di legge per avere il giudice pronunciato la propria ordinanza senza aver dato previamente la parola al pubblico ministero o al difensore;

2. violazione di legge in relazione all’art. 548 c.p.p., per omessa verifica relativa alla notifica all’imputato dell’estratto contumaciale della sentenza ai fini della verifica della mancata decorrenza dei termini per proporre impugnazione.

Conclude la difesa affermando che, se interpellati, il pm. e il difensore avrebbero potuto segnalare l’omissione di notifica della sentenza di primo grado all’imputato.

La difesa omette, peraltro, di assumere alcuna conclusione in ordine all’eventuale annullamento dell’ordinanza impugnata.

Motivi della decisione

Il presente ricorso per cassazione deve essere ritenuto inammissibile per carenza di interesse, nella parte in cui la ricorrente deduce vizi relativi alla decorrenza dei termini per la proposizione dell’impugnazione, in quanto il provvedimento impugnato non ha dichiarato inammissibile l’appello in quanto tardivo, bensì in quanto non consentito contro le sentenze di condanna del giudice di pace applicative della sola pena pecuniaria, così come stabilito dal D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

L’ordinanza del tribunale di Catania, peraltro, deve essere annullata in quanto ai sensi dell’art. 568 c.p.p. l’appello proposto dalla F. contro la sentenza del giudice di pace di Catania avrebbe dovuto essere riqualificato come ricorso per Cassazione, con trasmissione degli atti a questa corte. Occorre dunque procedere alla disamina dei motivi di impugnazione svolti nell’atto di appello, con il quale la ricorrente:

1. lamenta motivazione apparente ed illogica in relazione al giudizio di attendibilità della teste persona offesa (in quanto avrebbe reso dichiarazioni coerenti e lineari e non sarebbe stata smentita dalle dichiarazioni dell’imputata, rimasta contumace);

2. chiede la rinnovazione parziale del dibattimento con l’audizione dei testi M., P. e A.;

3. lamenta la mancata concessione della sospensione condizionale.

Ritiene questa corte che il secondo e il terzo motivo siano inammissibili, in quanto attinenti a questioni di merito, non proponibili in Cassazione. Non risulta, infatti, che vi siano state prove richieste dalla difesa e non ammesse in primo grado, nè tale censura viene comunque svolta dalla F.. Anche il primo motivo è inammissibile, in quanto manifestamente infondato, perchè il giudice di pace ha motivato correttamente in ordine alla ritenuta attendibilità della persona offesa, sotto il profilo della coerenza e linearità della sua deposizione, totalmente conforme alla denuncia resa in precedenza all’autorità, mentre è per contro innegabile che l’imputata sia rimasta contumace, senza quindi contestare, in dibattimento, le dichiarazioni della persona offesa.

Come questa Corte ha già più volte affermato, (tra le più recenti si veda Cassazione penale 02 settembre 2010 n. 38601), in tema di valutazione probatoria la deposizione della persona offesa dal reato, anche se quest’ultima non è equiparabile al testimone estraneo, può tuttavia essere, anche da sola e senza necessità di riscontri esterni, assunta come fonte di prova, ove venga sottoposta ad un’accurata indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l’ha resa. Tale indagine risulta effettuata dal giudice del merito, nonchè correttamente motivata.

P.Q.M.

il ricorso in appello, riqualificato come ricorso per cassazione ex art. 568 c.p.p., deve essere dichiarato inammissibile.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e, qualificata l’impugnazione avverso la sentenza di primo grado quale ricorso per cassazione, la dichiara inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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