T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 02-08-2011, n. 6912 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo

Espone la ricorrente società I. (alla quale è subentrata, mediante atto di riassunzione del giudizio, l’incorporante K.P. S.p.A.) di essere proprietaria, in Latina Scalo, di una stazione di servizio per distribuzione automatica di carburanti insistente su area interessata dalla procedura ablatoria i cui atti sono stati impugnati con il presente mezzo di tutela.

Queste le doglianze dedotte:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 51 della legge 22 ottobre 1971 n. 865. Eccesso di potere per sviamento, errore sui presupposti ed illogicità manifesta;

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della legge 25 giugno 1865 n. 2359. Eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà di comportamenti ed illogicità manifesta;

3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142;

4) Illegittimità derivata.

Conclude parte ricorrente insistendo per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

L’Amministrazione comunale intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell’impugnativa.

La domanda di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, dalla parte ricorrente proposta in via incidentale, è stata da questo Tribunale accolta con ordinanza n. 877, pronunziata nella Camera di Consiglio del 27 maggio 1992.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 13 luglio 2011.

Motivi della decisione

Con memoria depositata in giudizio il 10 giugno 2011, il Comune di Latina ha posto in evidenza che la procedura ablatoria interessante l’area di proprietà della ricorrente non è stata portata a compimento e che anche la realizzazione della viabilità di collegamento originariamente prevista è intervenuta senza interessare l’area anzidetta.

Sollecita pertanto parte resistente la declaratoria di improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse.

Con note di replica depositate in giudizio il 21 giugno 2011, K.P. non si è opposta, in linea di principio, alla definizione del giudizio con sentenza in rito: peraltro subordinando il proprio assenso alla declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse alla formale dichiarazione, da parte del Comune di Latina, di aver abbandonato, con la delibera consiliare n. 6 del 30 gennaio 2007, il procedimento ablatorio originariamente riguardante l’area di proprietà della ricorrente stessa.

All’odierna pubblica udienza di trattazione della controversia, l’avv. Gonnelli – in giudizio per la parte ricorrente – ha ulteriormente dato atto che l’Amministrazione intimata non ha portato a compimento l’intrapresa procedura ablatoria e che la realizzazione del progettato intervento non ha riguardato aree di proprietà della ricorrente stessa; per l’effetto escludendo che, in capo a quest’ultima, persista interesse alcuno alla prosecuzione del giudizio.

Di quanto sopra preso atto, non può esimersi il Collegio dal dare atto dell’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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