T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 02-08-2011, n. 6911 Ricercatori universitari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Espone il ricorrente, contrattista nel gruppo di materie giuridiche presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma, di aver preso parte agli esami di idoneità per ricercatore, gruppo 10, discipline penalistiche.

Contesta con il presente gravame il giudizio di non idoneità nei propri confronti espresso a seguito dello svolgimento della predetta selezione.

Rileva, in primo luogo, che il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 ha previsto che la domanda di che trattasi non venga presentata per ciascuna Facoltà, ma per gruppi di discipline nell’ambito della medesima Università: laddove il giudizio di idoneità viene, invece, espresso separatamente per ciascuna Facoltà.

Le disposizioni all’uopo dettate dal citato decreto presidenziale sarebbero, secondo quanto dal ricorrente sostenuto, costituzionalmente illegittime, in quanto violative del diritto all’inquadramento e del principio di uguaglianza.

Osserva, ulteriormente, come il giudizio idoneativo di che trattasi sia diverso da quello per la nomina a professore associato; e che l’inquadramento in ruolo dei ricercatori possa essere legittimamente disposto soltanto a seguito della presenza di elementi tali da indurre ad escludere l’attitudine alla ricerca.

Contesta, pertanto, il giudizio reso nei propri confronti, in quanto fondato sulla insufficiente produzione giuridica negli ultimi anni; ulteriormente assumendo che sia viziato sotto il profilo dell’eccesso di potere l’ulteriore elemento – negativamente considerato dalla Commissione – della riduzione di attività conseguente all’esclusione dalla graduatoria utile per la nomina a contrattista.

Il giudizio di che trattasi sarebbe, ulteriormente, inficiato per eccesso di potere e sviamento sotto molteplici profili, in quanto:

– la validità scientifica delle pubblicazioni del ricorrente sarebbe asseverata dalla citazione di esse operate in tutte le principali opere del diritto penali italiano;

– l’attività scientifica può dimostrare attitudine alla ricerca, quand’anche risultante da studi in corso di svolgimento e/o i pubblicazione;

– la mole delle pubblicazioni del ricorrente era largamente superiore rispetto a quella di altri candidati giudicati idonei.

Conclude parte ricorrente insistendo per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza delle censure dedotte dalla parte ricorrente, conclusivamente insistendo per la reiezione del gravame.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 13 luglio 2011.

Motivi della decisione

Va preliminarmente osservato, ad integrazione di quanto esposto in narrativa, che il giudizio di non idoneità rassegnato nei confronti del ricorrente ha innanzi tutto tratto fondamento dalla individuazione delle pubblicazioni scientifiche al medesimo riconducibili, individuate in numero di otto e ricomprese nell’arco temporale intercorrente fra il 1964 ed il 1975.

Ciò posto, la Commissione ha rilevato che "i lavori presentati dal candidato, oltre che denotare una palese discontinuità nella ricerca, la quale peraltro si arresta nel 1975 e cioè prima della sua nomina a contrattista, sono tutti viziati da un insufficiente approfondimento delle tematiche trattate. In queste condizioni, la pur lunga attività didattica del candidato, sulla validità della quale insiste particolarmente il prof. Dolce, non può da sola fondare un giudizio positivo sulla idoneità del candidato stesso a svolgere i compiti di ricercatore universitario".

Se il profilo della discontinuità della ricerca appare con ogni evidenza asseverato dalla eterogeneità delle tematiche trattate dal ricorrente (le quali spaziano dall’"ergastolo nella moderna teoria dell’esecuzione penale" ai "delitti contro l’attività dell’industria", agli "aspetti dell’ordinamento giuridico della Repubblica Popolare Cinese", all”"assistenza sanitaria dei detenuti"), parimenti incontroversa è la risalente collocazione temporale delle pubblicazioni dall’interessato effettuate, anteriore alla nomina del medesimo a contrattista.

Emerge quindi, in punto di fatto, la corretta percezione, da parte della Commissione, dei presupposti che hanno inalveato la formulazione dell’avversato giudizio di non idoneità reso nei confronti del ricorrente.

Se la cognizione rimessa al giudice amministrativo nell’ambito del giudizio di legittimità non può penetrare nel merito dell’apprezzamento dalla Commissione reso in ordine alla non idoneità del ricorrente alle funzioni di ricercatore, laddove non emergano tipologie inficianti sub specie dell’eccesso di potere per travisamento e/o errato apprezzamento dei presupposti di fatto, per illogicità manifesta, ovvero per carenza e/o inadeguatezza dell’apparato motivazionale, va con sicurezza escluso che gli indicati profili di potenziale invalidità dell’atto rilevino, quanto alla vicenda all’esame, sulla base del contenuto del giudizio stesso, come in precedenza riportato.

Deve quindi darsi atto che le doglianze di parte non rivelano apprezzabile fondamento, atteso che il giudizio impugnato è assistito da congruo e compiuto conforto motivazionale e che gli elementi dalla Commissione al riguardo considerati presentano obiettiva consistenza.

Né assumono rilievo – non potendo il Collegio non rilevare come le argomentazioni esplicitate nell’atto introduttivo del giudizio siano caratterizzate da evidente genericità, tale da collocare il ricorso all’esame in un ambito borderline di inammissibilità – le reiterate memorie con le quali il ricorrente, evocando vicende penali che avrebbero interessato al procedura idoneativa de qua, ha ripetutamente sollecitato la sospensione del presente giudizio con trasmissione dei relativi atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Ferma l’inattualità della richiesta onde trattasi, alla luce dell’arco temporale quasi trentennale decorso dai fatti oggetto di contestazione, non può omettere la Sezione di rilevare come le relative deduzioni di parte non si sollevino da un rango di inaccettabile indeterminatezza assertiva: dovendo escludersi che sia stata, con compiuta concludenza argomentativa, dimostrata l’efficienza causale o concausale rivelata dagli episodi (sia pur confusamente) descritti sull’espressione del giudizio inidoneativo oggetto di gravame.

Né, tanto meno, la richiesta di sospensione del giudizio, formulata con memoria depositata il 23 ottobre 2006 e ribadita con successiva memoria depositata il 7 gennaio 2008 in ragione della notitia criminis che lo stesso ricorrente avrebbe portato all’attenzione dell’ufficio requirente romano a fronte dell’asserita presenza di elementi di interesse sotto il profilo della violazione dell’art. 479 c.p., si dimostra suscettibile di considerazione, avuto riguardo all’assoluta genericità delle deduzioni di parte, nonché all’indimostrato collegamento dei fatti addotti dal ricorrente rispetto al thema deciudendum all’attenzione del Collegio proposto dalla proposizione del presente giudizio.

Conclusivamente ribadita l’infondatezza dei motivi di ricorso dedotti con il presente mezzo di tutela, non può esimersi il Collegio dal disporre la reiezione dell’impugnativa.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Condanna il ricorrente D.R.D.V. al pagamento delle spese di giudizio in favore del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in ragione di Euro 1.500,00 (euro mille e cinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *