Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 08-06-2011) 25-07-2011, n. 29804 Prova penale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

V.N. ricorre con tre motivi avverso la sentenza 11-6- 2010 del GdP di Montemaggiore Belsito che lo ha dichiarato colpevole del reato di ingiuria, commesso tramite una telefonata, in danno della cognata F.A..

1) Illogicità della motivazione in quanto l’affermazione di responsabilità si basa esclusivamente sulle dichiarazioni della p.o. acriticamente recepite, senza tener conto della controversia ereditaria pendente fra le parti, illogicamente sottovalutata dal primo giudice solo perchè la F. non aveva mostrato risentimento e non si era costituita parte civile.

2) Mancata assunzione di prova decisiva, rappresentata dalla testimonianza della moglie e del figlio dell’imputato, che, presenti alla telefonata, avrebbero potuto escludere la pronuncia dell’ingiuria.

3) Difetto di motivazione in ordine al mancato esercizio del potere di ammissione dei predetti testi.

Si chiede quindi l’annullamento della sentenza.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va disatteso.

1) La censura prospettata con il primo motivo maschera, sotto l’apparente deduzione del vizio motivazionale, il tentativo di sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio, rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito e già adeguatamente valutati dal primo giudice.

Nel caso in esame nella pronuncia impugnata è stato osservato che la prova del fatto ascritto all’imputato riposava sulla testimonianza della persona offesa, prudentemente valutata, secondo la pacifica regola di giudizio secondo cui le dichiarazioni della stessa possono, anche da sole, sostenere un’affermazione di penale responsabilità, ove sottoposte ad un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva, nella specie adeguatamente effettuato rilevandone chiarezza, logicità, precisione, e serenità, nonostante la controversia ereditaria in corso tra le parti (da valutare non necessariamente come motivo di inattendibilità della querelante, potendo anche integrare motivo della condotta ascritta al prevenuto).

2) Infondato è poi l’assunto della decisività della prova rappresentata dall’esame testimoniale, non ammesso, della moglie e del figlio dell’imputato. Infatti la rilevabilità del vizio di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), è limitata, per espressa disposizione della norma, ai casi di cui all’art. 495 c.p.p., comma 2, mentre, nella fattispecie, si esula dall’ipotesi del diritto dell’imputato all’ammissione delle prove a discarico, essendo stata la relativa istanza formulata soltanto ad esito dell’istruttoria dibattimentale, ex art. 507 c.p.p..

3) Nè ha fondamento, da ultimo, la doglianza di difetto di motivazione in ordine al mancato esercizio "la parte del giudice del potere di cui all’art. 507 c.p.p., per contro adeguatamente motivato, trattandosi di potere il cui esercizio è subordinato alla valutazione dell’assoluta necessità, con il giudizio di completezza dell’istruttoria già svolta.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *