T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 02-08-2011, n. 6909 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Espongono i ricorrenti – proprietari di lotti di terreno siti in Ardea, località Colle Romito, distinti in catasto al foglio n. 56, all. 21, particelle 49/BZ, 49/BI – 861 – 862 – 49/B, 49/F – 855 – 865 – 842 – di aver sollecitato il Comune affinché, a seguito dell’approvazione del nuovo Piano regolatore generale (per effetto della quale i terreni di proprietà degli interessati sono stati destinati ad esercizi pubblici), provvedesse alla ripianificazione delle aree, rimaste prive di destinazione urbanistica.

Nell’osservare come l’intimata Amministrazione comunale, ancorché formalmente diffidata, abbia osservato un contegno meramente omissivo, denunciano i ricorrenti l’illegittimità del silenzio formatosi a fronte delle ripetute sollecitazioni, assumendone l’illegittimità per:

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e seguenti e 13 e seguenti della legge 1150/1942, in relazione all’art. 2 della legge 1187/1968. Violazione dell’art. 25 T.U. 3/1957. Violazione del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione (la scadenza del limite quinquennale di efficacia delle previsioni di PRG di assoggettamento ad esproprio, in difetto di adozione dello strumento attuativo, ha reso attuale l’interesse dei ricorrenti all’adozione di una nuova disciplina urbanistica delle aree nelle quali ricadono i terreni di proprietà);

2) Violazione dell’art. 2, comma 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241 (sottolineandosi, sotto tale profilo, l’obbligatorietà di una determinazione espressa a fronte dell’istanza di parte volta a sollecitare l’adozione di atto provvedimentale).

Conclude parte ricorrente insistendo per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento dell’avversato silenzio, come sopra formatosi.

L’Amministrazione comunale intimata non si è costituita in giudizio.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 13 luglio 2011.

Motivi della decisione

Va preliminarmente dato atto che parte ricorrente, con memoria depositata in giudizio l’11 giugno 2011, ha ribadito la perduranza dell’omissione del Comune di Ardea quanto all’adozione di strumentazione urbanistica attuativa, ancorché a fronte dell’ampio arco temporale decorso dall’approvazione del piano regolatore generale: per l’effetto insistendo, a fronte dell’attualità dell’interesse dedotto in giudizio, affinché venga adottata sentenza di accertamento dell’illegittimità del silenzio e conseguente statuizione dell’obbligo di provvedere.

Ciò osservato, la domanda all’esame – proposta alla stregua della disciplina ratione temporis vigente – si rivela senz’altro suscettibile di accoglimento, avuto riguardo alla sussistenza dei presupposti (formale istanza di parte; obbligo di provvedere in capo all’Amministrazione; omessa adozione di formale e motivata determinazione) che assistono la deducibilità in giudizio di pretese volte a stigmatizzare il contegno omissivo della P.A.

Lo scopo del ricorso avverso il silenzio, come è noto, è quello di ottenere un provvedimento esplicito dell’Amministrazione che elimini lo stato di inerzia, assicurando al privato una decisione che investe la fondatezza o meno della sua pretesa e garantendo così l’obbligo di pronuncia espressa (positiva o negativa) e motivata, in ottemperanza ai principi, di portata ancora più generale, di affidamento, legittima aspettativa, trasparenza, chiarezza e leale collaborazione tra P.A. e privato nonché correttezza e buona amministrazione di cui all’art.97 della Cost. (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. IV, 11 aprile 2007 n.1586 e 29 febbraio 2008 n. 793; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 15 luglio 2009, n. 7011).

Nella fattispecie all’esame, la documentazione in atti assevera l’assenza di alcuna determinazione, da parte dell’Amministrazione comunale di Ardea, a fronte delle istanze di ripianificazione urbanistica dai ricorrenti presentate il 21 febbraio 1994 ed il 13 aprile 1994, nonché del successivo atto di diffida notificato il 9 settembre dello stesso anno.

Rileva pertanto allo stato – ancorché in presenza di un rilevantissimo arco temporale nel frattempo decorso – la perdurante e ingiustificata inerzia dell’Amministrazione riguardo la specifica richiesta da parte dei ricorrenti di provvedere alla ripianificazione dell’area in questione.

Nella specie, si è formato il silenzio e sussistono i presupposti di operatività, in favore delle ricorrenti, del relativo meccanismo di tutela giurisdizionale.

Va al riguardo rammentato come, ai sensi dell’art. 31, comma 3, cpa, il giudice possa pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratti di attività vincolata, ovvero quando risulti che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’Amministrazione.

Sulla base di tali coordinate – che impongono, in ragione della sostanza del potere il cui esercizio è rimesso all’Amministrazione comunale, la limitazione della sollecitata pronunzia alla sola declaratoria dell’obbligo di provvedere – all’accoglimento del ricorso accede l’obbligo dell’Amministrazione comunale di corrispondere alle istanze proposta dai soggetti interessati con determinazione espressa e motivata, da adottarsi entro il termine di giorni 30 (trenta), decorrente dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

In presenza di una persistente inadempienza del Comune di Ardea, la Sezione, ai sensi del comma 3 dell’art. 117 cpa, disporrà, previa istanza di parte, la nomina un Commissario ad acta che a tanto provvederà successivamente all’inutile scadenza del termine come sopra concesso all’Amministrazione, con spese ed oneri a carico di quest’ultima.

Ribadita, alla stregua di quanto esposta, l’accoglibilità del gravame, si dimostra invece inammissibile la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento dell’"indennizzo" ai ricorrenti spettante "quale conseguenza del protrarsi del vincolo", in quanto per la prima volta formulata (invero genericamente) con la citata memoria dell’11 giugno 2011, non notificata all’Amministrazione resistente e, quindi, priva del necessario perfezionamento del contraddittorio processuale.

Le spese di lite vengono poste a carico dell’Amministrazione soccombente, giusta la liquidazione di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, dichiara l’obbligo per il Comune di Ardea di provvedere espressamente in ordine alle istanze proposte dai ricorrenti, entro il termine di giorni 30 (trenta), decorrente dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, con nomina di Commissario ad acta, in caso di persistente inadempienza, nei termini e nei modi di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Ardea, nella persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, per complessivi Euro 1.500,00 (euro mille e cinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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