Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 08-06-2011) 25-07-2011, n. 29802 Poteri della Cassazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

B.L. e M.M. sono stati condannati dal tribunale di Massa alla pena di mesi 10 di reclusione per lesioni personali gravi ai danni di D.M. e alla pena di mesi quattro di reclusione per omissione di soccorso ai sensi dell’art. 189 C.d.S.. Pena condonata per effetto di indulto.

Agendo in concorso gli imputati avevano aggredito il D., colpendolo al capo con una bottiglia e poi con reiterati pugni al volto ed in testa; poi lo lasciavano cadere dall’autovettura, sulla quale era trasportato, in mezzo alla carreggiata, sicchè il veicolo che seguiva non poteva evitare di investirlo. Tutto ciò cagionava lesioni personali gravi, pericolo di vita e lesione permanente dell’organo della vista. Inoltre, omettevano di soccorrere il D., dopo il suo investimento. Fatti commessi in (OMISSIS).

Contro la predetta sentenza hanno proposto appello gli odierni imputati; la Corte d’appello di Genova, con sentenza del 20 novembre 2009, depositata il 11 febbraio 2010, ha escluso la responsabilità di M.M. per il secondo reato (omissione di soccorso), confermando nel resto la sentenza impugnata. Contro la sentenza della Corte d’appello propongono ricorso entrambi gli imputati per travisamento del fatto, mancanza di motivazione, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione; lamentano i ricorrenti la mancata valorizzazione da parte della Corte degli elementi a difesa risultanti dalle deposizioni di alcuni testi. Per i suddetti motivi chiedono l’annullamento della sentenza.

Motivi della decisione

Posto che il ricorso contiene quasi esclusivamente censure relative alla motivazione, va premesso che, nel controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore possibile ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia logica e compatibile con il senso comune;

l’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, dev’essere, inoltre, percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze. In secondo luogo, per la validità della decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio di motivazione, che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione anche implicita della deduzione difensiva e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (cfr. Cassazione penale, sez. 2, 05 maggio 2009, n. 24847).

Dunque non è possibile per questa Corte procedere ad una ricostruzione alternativa dei fatti, sovrapponendo a quella compiuta dai giudici di merito una diversa valutazione del materiale istruttorio.

Ciò premesso, molto sinteticamente si rileva, con riferimento agli asseriti vizi di motivazione, che la sentenza della Corte di Appello di Genova risulta motivata in modo approfondito, con esame di tutti gli elementi costitutivi dei reati e con valutazione congrua degli elementi istruttori.

In relazione all’asserito travisamento della prova, la censura non è sufficientemente specifica e comunque non coglie nel segno, giacchè l’esistenza di elementi di dubbio o di contrasto con le altre prove non rende di per se stessa contraddittoria o illogica la motivazione.

Il travisamento della prova, comunque, richiede che un dato di essa sia stato letto da parte del giudice di merito in modo tale da condurre all’affermazione dell’esistenza di una specifica circostanza oggettivamente esclusa dal risultato probatorio o alla negazione della sussistenza di una circostanza sicuramente risultante dalla prova. Deve trattarsi, quindi, di un errore che inquini la trama motivazionale dell’intero provvedimento stravolgendola al punto di disarticolarla, con la conseguenza di rendere "ictu oculi" errato il risultato decisorio raggiunto su un punto rilevante e perciò decisivo ai fini della decisione. Solo in tal caso, e sempre che dell’errore il ricorrente abbia fatto una precisa e specifica individuazione tra gli atti del processo, indicando alla Corte, con assoluto rigore, la sua precisa collocazione "topografica", è possibile al giudice di legittimità esaminare quell’atto e procedere all’annullamento della sentenza, ove sia rilevata l’esattezza della deduzione del ricorrente (Cassazione penale, sez. 6, 13 marzo 2009, n. 26149). Va, infine, rilevato che il vizio di "travisamento della prova", che si realizza allorchè si introduce nella motivazione un’informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia, può essere dedotto solo nell’ipotesi di decisione di appello difforme da quella di primo grado, in quanto nell’ipotesi di doppia pronuncia conforme il limite del "devolutum" non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità, salva l’ipotesi in cui il giudice di appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiami atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Cassazione penale, sez. 2, 28 maggio 2008, n. 25883).

Quanto premesso consente a questa Corte di affermare la piena legittimità, sotto il profilo della motivazione, della sentenza impugnata, la quale indica in modo specifico gli elementi di prova su cui si fonda la dichiarazione di responsabilità degli imputati e richiama inoltre la sentenza di primo grado, con la quale si integra, confermando il giudizio sanzionatorio emesso dal tribunale di Massa.

La censura è, inoltre, inammissibile per carenza degli indefettibili requisiti della specificità e della completezza, non avendo i ricorrenti indicato le ragioni per le quali le dichiarazioni dei testi indicati inficerebbero e comprometterebbero, in modo decisivo, la tenuta logica e la coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato.

Tanto senza considerare che, per poter stabilire se le richiamate testimonianze, asseritamente non considerate dal giudice, possano assumere effettivamente un significato probatorio pregnante, occorreva una valutazione complessiva del materiale probatorio disponibile – del tutto omessa nel ricorso – pacificamente non operabile dal giudice di legittimità sulla base della lettura necessariamente parziale suggerita dai ricorrenti. Era, cioè, necessario che venissero evidenziati gli elementi probatori tutti in ordine alla ricostruzione dei fatti, per impingerne che quelli pretesamente omessi dalla Corte d’appello erano comunque idonei, con giudizio di certezza, a condurre a diversa decisione. Al contrario, non solo si pretenderebbe di vagliare in modo atomistico gli elementi probatori asseritamente omessi, ma degli stessi si offre non più che un mero stralcio, senza che, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, siano allegati gli atti richiamati.

Vale, infine, la pena di rilevare, in generale, che gli elementi che secondo la difesa non sarebbero stati valutati dalla Corte d’appello di Genova, in realtà non assumono efficacia determinante ai fini della dichiarazione di responsabilità degli imputati, la cui condotta, al di là dei dettagli ricostruttivi del fatto, integra in modo inequivocabile le fattispecie di reato contestate. Per tali motivi il ricorso deve essere rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed in solido alla rifusione alla parte civile delle spese e compensi di questo grado di giudizio, liquidati in complessivi Euro 2.500,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti ciascuno al pagamento delle spese processuali ed in solido alla rifusione alla parte civile delle spese e compensi di questo grado di giudizio che liquida in complessivi Euro 2.500,00, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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