Cass. civ. Sez. VI, Sent., 19-12-2011, n. 27473 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che D.V. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, avverso il decreto in data 28 maggio 2010, con il quale la Corte di appello di Lecce ha respinto il ricorso con il quale egli aveva chiesto, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 la condanna del Ministero della giustizia alla corresponsione di un’equa riparazione per i danni sofferti in relazione alla irragionevole durata del processo da lui promosso in materia di lavoro, per il pagamento dell’indennità di disoccupazione agricola, processo iniziato in primo grado il 24 marzo 2003 e definito in appello il 17 novembre 2008;

che il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che la Corte di appello di Lecce ha respinto il ricorso, rilevando che la durata del giudizio doveva ritenersi congrua, essendosi il giudizio concluso in primo grado in circa tre anni ed in appello in circa due anni;

che il ricorrente censura il decreto impugnato, per avere la Corte territoriale ritenuto congrua la durata del giudizio presupposto;

che i motivi sono infondati, in quanto l’affermazione che il processo nella specie si è svolto in un arco temporale da ritenersi ragionevole tiene conto della specificità della vicenda processuale ed è conforme ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza CEDU e da quella nazionale per la determinazione della ragionevole durata del processo, secondo i quali il limite massimo di ragionevole durata del processo è di circa tre anni in primo grado e di circa due anni in appello (cfr. Cass., Sez. 1^, 24 settembre 2009, n. 20546; Cass., Sez. 1^, 6 aprile 2011, nn. 7914 e 7915);

che il ricorso va conseguentemente respinto, con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero della giustizia, che liquida in Euro 425,00 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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