Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 08-06-2011) 25-07-2011, n. 29801

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M.S.J. ricorre, per il tramite del difensore avv. Stefano Sambugaro, avverso la sentenza del 20-5-2010 con la quale la Corte d’Appello di Genova, confermando quella del tribunale della stessa città in data 4-4-2006, lo ha riconosciuto responsabile di furto aggravato in supermercato.

Con unico motivo viene dedotta violazione di legge in ordine alla qualificazione del fatto quale furto consumato, mentre, essendo stata costantemente esercitata la sorveglianza sul prevenuto, ricorre furto tentato.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va disatteso.

Questa corte ha avuto modo di affermare ripetutamente che il superamento della barriera delle casse di un supermercato portando con sè merce non pagata prelevata dai banchi, integra furto consumato, ricorrendo sia la sottrazione che l’impossessamento della cosa, mentre l’eventuale esercizio della vigilanza da parte degli addetti o di appositi impianti, vale solo ad escludere l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede (Cass. 27631/2010, 37242/2010, 27631/2010, 23020/2008).

Legittimamente, dunque, il furto è stato qualificato come consumato.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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