T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 02-08-2011, n. 2085 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente lamenta che l’Amministrazione intimata non avrebbe dato completa soddisfazione alla sua istanza di accesso con cui domandava l’ostensione di copia degli atti di nomina a Dirigente dei Servizi Amministrativi per gli anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010 oltre che un prospetto di liquidazione dei compensi per le indennità di direzione relative ai medesimi anni scolastici.

Con il provvedimento impugnato sarebbero state rilasciate le copie solo degli atti di incarico, ma non il prospetto di liquidazione, che è stato consegnato solo dopo la proposizione del ricorso.

Nel giudizio si è costituita l’Avvocatura erariale che ha eccepito la non accessibilità del prospetto di liquidazione trattandosi non di un documento amministrativo ma di un riepilogo relativo ad informazioni in possesso del’amministrazione.

Il ricorso deve essere definito con una declaratoria di cessazione della materia del contendere. Tuttavia il Collegio deve compiere una delibazione della sua fondatezza ai fini delle spese di lite.

Ai sensi dell’art. 22 comma 4 della L. 241 del 1990 non sono accessibili informazioni detenute dalla p.a. che non abbiano la forma di documento amministrativo.

In tema di prospetti riepilogativi contenenti conteggi relativi alla retribuzione dovuta al personale alle dipendenze delle p.a., la giurisprudenza ha affermato che non si tratta di veri e propri documenti amministrativi ma di informazioni che la stessa amministrazione dovrebbe appositamente raccogliere, compilare ed esporre in atti e documenti esclusivamente formati allo scopo (TAR Napoli 8/06/2006 n. 6801).

Tuttavia, nel caso di specie, l’informazione richiesta dal ricorrente era necessaria a fronte dell’avvio della procedura di recupero di somme che l’interessato avrebbe percepito indebitamente.

Le spese possono quindi compensarsi tra le parti..

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione III di Milano, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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