Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 08-06-2011) 25-07-2011, n. 29605

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 6 aprile 2010, la Corte d’Appello di Palermo confermava la decisione del Tribunale di quella città in data 27 settembre 2007, appellatà nei confronti di P.G. dalla parte civile e con la quale il predetto era stato assolto dal reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171, comma 1 per avere, in concorso con altri soggetti separatamente giudicati, diffuso senza averne diritto attraverso il "Giornale di Sicilia", del quale era direttore responsabile, una missiva del poeta P.L. di Calanovella facente parte di una raccolta di epistole contenute in un libro.

Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica.

Con un unico motivo di ricorso deduceva che la motivazione doveva ritenersi erronea per illogica interpretazione della legge.

Osservava che la Corte territoriale aveva ritenuto non penalmente rilevante il comportamento del direttore del quotidiano sul presupposto che erano sufficienti le rassicurazioni fatte dalla giornalista che aveva materialmente provveduto alla pubblicazione a lui ed al caporedattore e che tale assunto non era condivisibile in quanto il direttore avrebbe dovuto esercitare un controllo diretto finalizzato ad impedire l’evento.

Tale controllo, nella fattispecie, era da ritenersi sicuramente superficiale e l’applicabilità dell’art. 57 c.p. era certamente possibile, in quanto era stata comunque consentita la pubblicazione di un articolo oggetto di una raccolta di dati e notizie non metodologicamente corretta.

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile perchè basato su motivi manifestamente infondati.

Occorre rilevare che la Corte territoriale, con accertamento in fatto del tutto coerente ed immune da salti logici e, come tale, incensurabile in questa sede di legittimità, ha rilevato che la pubblicazione del brano coperto da diritto d’autore era stata effettuata da una giornalista, destinataria di un decreto penale di condanna non opposto, la quale, espressamente richiesta dal caporedattore, aveva escluso l’esistenza di problematiche specifiche per la pubblicazione delle missive inedite nonostante puntuali indicazioni contrarie fornitele dai responsabili della fondazione ove tali missive erano state rinvenute.

Richiamando legittimamente per relationem le argomentazioni del giudice di prime cure, la Corte d’Appello ha analizzato compiutamente la posizione del P. alla luce delle risultanze dibattimentali e, segnatamente, delle testimonianze acquisite nel corso del giudizio di primo grado, pervenendo ad un giudizio confermativo della decisione assolutoria rassegnata dal giudice di prime cure.

Tale valutazione non risulta neppure in contrasto con le disposizioni richiamate dal Pubblico Ministero ricorrente poichè la condotta accertata all’esito del giudizio di merito non era riconducibile nell’ipotesi di concorso nel reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171, comma 1 nè, tantomeno, nell’ipotesi di agevolazione colposa ai sensi dell’art. 57 c.p..

E’ infatti vero che al direttore responsabile di un quotidiano è richiesto, per la posizione di garanzia che ricopre, un controllo diretto ed immediato su quanto pubblicato, ma tale sua responsabilità, si è osservato con riferimento al reato di diffamazione (Sez. 1, n. 48119, 17 dicembre 2009), può essere esclusa quando risulta dimostrato che egli ha fatto quanto in suo potere per prevenire la diffusione di notizie non rispondenti al vero, prescrivendo ed imponendo regole e controlli, anche mediati, di accuratezza, di assoluta fedeltà e di imparzialità rispetto alla fonte-notizia.

Appare tuttavia evidente che la vigilanza ed il sindacato sul materiale da pubblicare finalizzata ad impedire che vengano commessi reati può dirsi adeguatamente effettuata allorquando, come nella fattispecie, l’autore dell’articolo abbia fornito ampie assicurazioni a seguito di specifica e diretta richiesta, inducendo in errore l’interlocutore.

Va peraltro aggiunto che, nella fattispecie, non si verteva in una ipotesi di diffamazione ovvero di altre situazioni nelle quali la commissione di eventuali reati poteva essere agevolmente desunta o comunque ritenuta probabile attraverso il mero esame del materiale pubblicato, bensì in tema di violazione delle norme del diritto d’autore conseguente alla pubblicazione di un inedito reperito, a quanto sui apprende dal testo della decisione impugnata, presso l’archivio della fondazione che curava la conservazione delle opere e rispetto alle quali era in corso un contenzioso con gli eredi dell’autore.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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