T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. II, Sent., 02-08-2011, n. 865 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Col ricorso in esame si avanzano le richieste indicate in epigrafe, rappresentando quanto segue.

Il ricorrente era socio lavoratore di una società cooperativa, successivamente posta in liquidazione.

Cessata l’attività della cooperativa, in data 7 dicembre 2006, veniva presentata nanti i competenti uffici la documentazione necessaria fine di ottenere il pagamento di quanto dovuto al ricorrente a titolo di retribuzione e competenze.

I commissari liquidatori, in data 26 giugno 2008, depositavano lo stato passivo presso il Tribunale di Cagliari, riconoscendo soltanto una parte dei crediti del ricorrente.

Sostiene il ricorrente che dai verbali ispettivi, si desume che gli ispettori determinavano il disconoscimento del rapporto di lavoro e la richiesta della contribuzione pregressa, sulla base delle dichiarazioni rese da soci lavoratori della cooperativa e dalle motivazioni di una sentenza di assoluzione del ricorrente.

Con istanza del 1 febbraio 2011 il ricorrente avanzava istanza di accesso all’INPS – sede di Iglesias – per l’esibizione delle predette dichiarazioni rese dai soci lavoratori della cooperativa.

Con atto del 16 febbraio 2011 l’INPS di Iglesias rigettava tale richiesta di accesso.

L’istante, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ha quindi proposto il ricorso in esame, chiedendo l’annullamento del provvedimento di diniego di accesso agli atti emesso dall’INPS – sede di Iglesias – in data 16 febbraio 2011 e chiedendo che venga ordinato alla medesima amministrazione l’esibizione degli atti richiesti con l’istanza del 1 febbraio 2011.

Conclude per l’accoglimento del ricorso.

Non si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata.

Alla camera di consiglio del 15 giugno 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Col ricorso in esame si chiede l’annullamento del provvedimento di diniego di accesso agli atti emesso dall’INPS – sede di Iglesias – in data 16 febbraio 2011 e si chiede che venga ordinato all’INPS – sede di Iglesias – l’esibizione degli atti richiesti con l’istanza del 1 febbraio 2011.

La questione in esame investe il problema del bilanciamento e contemperamento tra il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la tutela dei terzi i cui dati personali siano contenuti nella documentazione richiesta, con particolare riferimento all’esigenza di tutela della riservatezza dei firmatari di un esposto.

Premesso che la giurisprudenza prevalente riconosce, in via generale, la necessità che venga comunque tutelato il diritto di accesso, si rileva che, nel caso di specie, devono trovare applicazione i principi affermati dalla giurisprudenza in materia, ed in particolare il precedente giurisprudenziale del T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, dell’8 novembre 2004, n. 5716, nel quale è stato affermato che "In tema di bilanciamento tra il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la tutela dei terzi i cui dati personali siano contenuti nella documentazione richiesta, deve ritenersi che le esigenze di tutela della riservatezza dei firmatari di un esposto nei confronti di un professionista, presentato al relativo Ordine professionale, e del quale il primo chieda l’ostensione, possano essere garantite mediante la mascheratura dei nominativi. Il diritto all’accesso potrà quindi essere esercitato, dal professionista interessato, con tale modalità".

Considerato che nel ricorso in esame dell’istante precisa che "non si chiede nella istanza alcun documento che contenga in nome di alcun soggetto ma solo il contenuto delle predette dichiarazioni", ritiene il collegio che la richiesta di accesso del ricorrente debba essere soddisfatta con la predetta modalità, cioè esibendo il contenuto delle dichiarazioni in questione omettendo o mascherando i nominativi dei soggetti che hanno reso le dichiarazioni medesime.

In tal modo si tutela il diritto di accesso del ricorrente, senza che sia violato il diritto alla riservatezza di soggetti terzi.

Per le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento di diniego di accesso impugnato e si deve ordinare all’INPS di Iglesias l’esibizione delle dichiarazioni richieste dal ricorrente con l’istanza del 1 febbraio 2011, con le modalità sopra specificate e cioè omettendosi i nominativi dei soggetti che hanno reso le dichiarazioni medesime.

Le spese del giudizio devono essere poste a carico dell’amministrazione intimata e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di diniego di accesso del 16 febbraio 2011 e ordina all’INPS di Iglesias l’esibizione delle dichiarazioni richieste dal ricorrente con l’istanza del 1 febbraio 2011, con le modalità specificate in motivazione.

Condanna l’INPS di Iglesias al pagamento delle spese del giudizio, che liquida forfetariamente in complessivi Euro 1500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e pagamento del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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