Cass. pen., sez. I 25-10-2007 (21-10-2007), n. 39470 Condanna di primo grado – Non contestuale emissione di misura cautelare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

RILEVA IN FATTO
Con ordinanza del 17/4/2007 la Corte di Assise di Milano ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di C.M. e S.C., imputati – in concorso con altri – dell’omicidio della guardia giurata P.G., di rapina aggravata ai danni della filiale n. (OMISSIS) della banca Antoniana Popolare Veneta, ubicata presso il mercato ittico all’ingrosso di Milano, dei connessi reati di detenzione e porto illegali di armi, di ricettazione dell’autovettura Audi Station Wagon asportata alla proprietaria Cu.Mo., dell’incendio di tale auto e di altre vetture, fatti tutti commessi in (OMISSIS) il (OMISSIS).
La Corte di Assise ha richiamato, in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, quanto argomentato nella sentenza dalla medesima Corte pronunciata nei confronti di tali imputati e di altri in data 28/2/2007; ed ha sottolineato, in ordine alle esigenze cautelari, oltre alla gravita dei fatti, i numerosi precedenti anche specifici degli imputati S. e C., la reiterazione di fatti delinquenziali pur dopo le subite carcerazioni, la loro rilevante capacità criminale e, quindi, la indubitabile pericolosità sociale di entrambi.
Avverso tale ordinanza il S. ha, con atto del 26/4/2007, proposto ricorso per violazione di legge. Il ricorrente ha dedotto che non erano state indicate le specifiche esigenze cautelari, nè i motivi per i quali si erano disattesi gli elementi forniti dalla difesa e ritenute non applicabili misure meno afflittive; ha altresì rilevato che la Corte aveva adottato la misura non contestualmente alla pronuncia e solo quale mezzo per anticipare, prima della sua definitività la statuizione di condanna: e ciò senza alcuna ragione pratica, trovandosi l’imputato in detenzione per altri titoli.
Con memoria del 5/9/2007 il difensore dell’imputato ha contestato l’esistenza di riscontri individualizzanti a supporto delle dichiarazioni accusatone rese nei confronti del proprio assistito.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Totalmente prive di una qualche consistenza sono, infatti, a fronte della sintetica ma adeguata e chiarissima motivazione dell’ordinanza (che sottolinea al contempo: la gravita del fatto, l’entità della pena riportata, la presenza di condanne anche per reati specifici, la mancanza di alcun elemento sintomatico di ravvedimento e di cambiamento del negativo stile di vita nonostante le carcerazioni subite), le doglianze sulla assenza di una specifica valutazione della pericolosità del S. e della indispensabilità della più grave misura coercitiva. Manifestamente infondate sono poi le censure circa la non contestualità della misura rispetto alla pronuncia di condanna, atteso il legittimo uso (cfr. in proposito Cass. sentenze n. 35202/2002 e n. 41146/2002) che la Corte di merito ha inteso fare della possibilità di adottare la misura, ai sensi dell’art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c – art. 279 c.p.p., per il sopravvenire di un rilevantissimo quadro indiziario (accuratamente inserito a sostegno della ordinanza in esame ed ignorato nel motivo in esame).
Inammissibili, infine, sono le censure esposte con la memoria del 5/9/2007 perchè prospettano, per la prima volta, le questioni – del tutto ignorate nel ricorso del S. – della pretesa fragilità di un quadro indiziario fondato su sole dichiarazioni eteroaccusatorie, prive – si assume – di riscontri seppur convergenti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente S. C. al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Casse delle Ammende. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell’Istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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