Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 08-06-2011) 25-07-2011, n. 29602

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza dell’11 maggio 2010, la Corte d’Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto confermava la sentenza emessa il 27 giugno 2007 dal Tribunale di quella città in composizione monocratica e con la quale C.M. veniva condannato per violazione della L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, commi 1 e 2 e ricettazione, avendo posto in vendita musicassette e videocassette prive del contrassegno SIAE ed abusivamente riprodotte.

Avverso tale decisione il predetto proponeva ricorso per cassazione.

Con un primo motivo di ricorso deduceva violazione di legge, in quanto la Corte territoriale non aveva disposto, come richiesto, la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale al fine di procedere a perizia sul materiale sequestrato ritenendo sufficiente, ai fini dell’affermazione di penale responsabilità, le modalità di confezionamento e vendita degli stessi.

Con un secondo motivo di ricorso rilevava che la Corte erroneamente aveva ritenuto sussistere il reato di ricettazione escludendo aprioristicamente che avrebbe potuto egli stesso concorrere nell’abusiva riproduzione o avervi personalmente provveduto e che la violazione dell’art. 648 c.p. non potrebbe riguardare le opere dell’ingegno, stante la natura immateriale del bene.

Con un terzo motivo di ricorso osservava che erroneamente i giudici del merito avevano ritenuto sussistere i concorso tra il reato di cui alla L. n. 633 del 1941 e la ricettazione che si trovano, invece, in un rapporto di continenza.

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Va premesso che risulta contestata al ricorrente la sola detenzione per la vendita di supporti privi del contrassegno SIAE come emerge dall’imputazione.

Occorre ricordare, a tale proposito, che, in tema di diritto d’autore, relativamente ai reati di detenzione per la vendita di supporti privi del contrassegno Siae, secondo la giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia Europea 8 novembre 2007, Schwibbert), dopo l’entrata in vigore della direttiva Europea 83/189/CEE, la quale ha previsto una procedura di informazione comunitaria nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, l’obbligo di apporre sui compact disk contenenti opere d’arte figurativa il contrassegno SIAE in vista della loro commercializzazione nello Stato membro interessato, costituisce una "regola tecnica" che, qualora non sia stata notificata alla Commissione della Comunità Europea, non può essere fatta valere nei confronti di un privato.

Con riferimento al reato di cui all’art. 171 ter, comma 1, lett. d) si è osservato che l’obbligo di apposizione del contrassegno Siae sui supporti rappresentati da musicassette, fonogrammi, videogrammi o sequenze di immagini in movimento è stato introdotto, per la prima volta, dal D.Lgs. n. 685 del 1994, successivamente all’entrata in vigore della menzionata direttiva comunitaria, senza che ne sia stata fatta comunicazione alla Commissione (Sez. 3 n. 13816, 2 aprile 2008).

Sulla base di tale presupposto, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto l’inopponibilità nei confronti dei privati dell’obbligo di apposizione del predetto contrassegno quale effetto dalla mancata comunicazione alla Commissione dell’Unione Europea di tale "regola tecnica" in adempimento della direttiva Europea 83/179/CE, rilevando che ciò comporta l’assoluzione del soggetto agente con la formula " il fatto non è previsto dalla legge come reato" (cfr. Sez. 3, n. 13816, 2 aprile 2008; n. 34553, 3 settembre 2008; Sez. 2 n. 30493, 22 luglio 2009).

E’ inoltre evidente che, in caso di concorso con il reato di ricettazione, la cui configurabilità deve essere ritenuta (SS. UU. n. 47164, 23 dicembre 2005), la non punibilità del reato presupposto travolge anche i delitto di cui all’art. 648 c.p..

La successiva entrata in vigore del D.P.C.M. 23 febbraio 2009, n. 31, di approvazione della regola tecnica oggetto del procedimento di notifica alla Commissione UE n. 2008/0162/I, ha reso nuovamente perseguibili penalmente le condotte successive al 21 aprile 2009 (nella fattispecie i fatti contestati al ricorrente risalgono al 18 gennaio 2004).

Ne consegue che l’impugnata decisione deve essere annullata senza rinvio per insussistenza del fatto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata in relazione ad entrambi i reati senza rinvio perchè il fatto non sussiste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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