Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 07-06-2011) 25-07-2011, n. 29712 Affidamento in prova

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 28 ottobre 2010 il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha rigettato la domanda di affidamento in prova al servizio sociale, avanzata da D.B.G., con riferimento alla pena residua di nove mesi e dieci giorni di reclusione in forza del provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica di Catanzaro il 26 maggio 2009, rilevando che:

– la Questura di Catanzaro aveva comunicato notizia di reato per evasione e violazione dell’art. 116 C.d.S., commessi dall’istante il 20 luglio 2009, mentre era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari;

– il 7 agosto 2010 l’istante era stato tratto in arresto per il reato di tentato furto e sottoposto, contestualmente alla convalida dell’arresto, alla misura della custodia cautelare in carcere;

– la relazione UEPE del 27 settembre 2010 aveva concluso per l’ammissibilità della detenzione domiciliare;

– l’istante aveva numerosissimi precedenti (furto aggravato, ricettazione, evasione, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e violazione di domicilio) dal 1994 al 2009;

– la misura alternativa era incompatibile con la misura della custodia cautelare in carcere al predetto applicata.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore, D.B.G., che ne chiede l’annullamento con rinvio, quantomeno per il riesame della domanda subordinata di detenzione domiciliare.

In particolare, il ricorrente deduce che il Tribunale, mentre ha rigettato con motivazione insufficiente la richiesta di affidamento al servizio sociale, ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di detenzione domiciliare, presentata in via subordinata nella stessa istanza, pur dopo aver richiamato la relazione UEPE favorevole alla sua concessione, anche omettendo di considerare la circostanza, esposta in udienza dalla difesa e relativa al suo stato di tossicodipendenza e alla pendenza del programma di riabilitazione presso la Comunità, ove era agli arresti domiciliari.

3. In data 2 dicembre 2010 il Tribunale ha disposto la correzione dell’ordinanza del 28 ottobre 2010 con riferimento alla condanna di cui al cumulo del 29 gennaio 2010, che aveva determinato il residuo pena in un anno, un mese e ventisette giorni di reclusione e nove mesi di arresto.

Con separata ordinanza è stata anche disposta la sospensione dell’esecuzione dell’ordinanza del 28 ottobre 2010. 4. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’annullamento dell’ordinanza limitatamente alla parte in cui non dispone sulla domanda di detenzione domiciliare, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro e con rigetto del ricorso nel resto.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è parzialmente fondato.

2. Il Tribunale, dopo avere indicato le circostanze ostative alla concessione della misura dell’affidamento in prova, tratte dalle informazioni negative acquisite in merito alla condotta tenuta dal D.B. in data successiva al provvedimento di cumulo delle pene del 26 maggio 2009, poi corretto in quello successivo del 29 gennaio 2010, – relative alla denuncia dello stesso per evasione e violazione di norma del codice della strada e al suo arresto per tentato furto – oltre che dalle emergenze del casellario giudiziale in ordine ai plurimi precedenti penali annoverati dal predetto, non ha svolto alcuna analisi circa la domanda subordinata di detenzione domiciliare, pure proposta.

Di tale richiesta, non indicata nell’oggetto del provvedimento e nel dispositivo, risulta esservi solo un riferimento nella parte motiva dell’ordinanza, che ha riportato le conclusioni favorevoli alla possibilità di concessione della misura alternativa assunte dall’UEPE nella sua relazione.

3. Il provvedimento adottato, che resiste alle doglianze svolte dal ricorrente in punto di meritevolezza del beneficio dell’affidamento in prova sulla base di ragioni che attengono al merito, che risulta adeguatamente valutato, e di una sollecitata improponibile rilettura di dati fattuali tutti esaurientemente già considerati o genericamente dedotti, deve essere, pertanto, annullato nella parte in cui, non ricorrendo i presupposti per l’affidamento in prova al servizio sociale, è stata omessa l’analisi dei presupposti per l’ammissione alla detenzione domiciliare, richiesta in via subordinata.

L’annullamento deve essere disposto con rinvio per l’esame sul punto al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente all’omessa pronuncia sulla richiesta di detenzione domiciliare e rinvia per l’esame sul punto al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro.

Rigetta nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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