Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 07-06-2011) 25-07-2011, n. 29711

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 3 novembre 2010 il Tribunale di sorveglianza di Napoli, decidendo sulle richieste avanzate ai sensi degli artt. 47, 47 ter e 50 Ord. Pen. da L.C., condannato con sentenza del 20 settembre 2007 del Tribunale di Napoli, confermata dalla sentenza del 5 marzo 2008 della Corte d’appello di Napoli, definitiva il 24 giugno 2008, per il reato di cui all’art. 336 c.p.:

– ha rigettato la domanda di affidamento in prova al servizio sociale, ritenuto, nella specie, inidoneo a contribuire alla rieducazione del condannato e ad assicurare la prevenzione di nuovi reati;

– ha disposto nei confronti dell’istante la misura della detenzione domiciliare, in relazione alla residua pena di mesi cinque e giorni quattordici di reclusione, ritenuta idonea a evitare il pericolo della commissione di nuovi reati, nonostante le informazioni fornite dagli Organi di Polizia;

– ha dichiarato inammissibile la domanda di semilibertà, atteso l’accoglimento della istanza di detenzione domiciliare, e avuto riguardo peraltro alla mancata indicazione di alcuna attività lavorativa o comunque risocializzante.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Napoli, che ne chiede l’annullamento, deducendo, con unico motivo, la mancanza e, in ogni caso, la contraddittorietà della motivazione per avere il Tribunale concesso al L., in relazione alla condanna per il reato di evasione, e non di minaccia a pubblico ufficiale, la detenzione domiciliare, nonostante la pericolosità del medesimo e la sua indole trasgressiva evidenziate dalle negative informazioni, senza spiegare le ragioni per le quali la misura concessa è effettivamente idonea a evitare il pericolo di recidiva.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. Questa Corte ha più volte affermato che, ai fini della concessione dei benefici penitenziari, si impone un’analisi approfondita della personalità del condannato, del suo comportamento e della sua situazione socio-familiare, dopo i fatti per i quali è stata inflitta la condanna in esecuzione, per verificare concretamente se sussistano, o non, sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità, tradotti nei progressi trattamentali compiuti e nel grado di rieducazione raggiunto, e condizioni che ne rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa.

Detta analisi deve procedere senza trascurare la tipologia e la gravità dei reati commessi, quantomeno come dato iniziale per compiere la valutazione (tra le tante, sez. 1, n. 31809 del 09/07/2009, dep. 03/08/2009, Gobbo, v. 244322; Sez. 1, n. 23639 del 28/04/2005, dep. 23/06/2005, P.M. in proc. Pietrobelli, Rv. 231804;

Sez. 1, n. 371 del 15/11/2001, dep. 08/01/2002, Chifari, 220473).

3. L’ordinanza impugnata non è conforme, nel caso di specie, ai suddetti principi.

Il Tribunale, infatti, dopo avere indicato le circostanze ostative alla concessione della misura dell’affidamento in prova, tratte dalle informazioni negative fornite dagli Organi di Polizia in ordine al mancato svolgimento di attività lavorativa da parte del condannato, alla presumibile fonte illecita dei mezzi di sostentamento e alla segnalazione del medesimo quale assuntore di sostanze stupefacenti, ha ritenuto idonea a evitare il pericolo della commissione di nuovi reati la misura della detenzione domiciliare "nonostante le informazioni fornite dagli Organi di Polizia".

L’analisi svolta per pervenire alla decisione adottata è espressa con argomentazioni generiche, correlate all’affermazione della idoneità della misura a evitare il pericolo di recidivanza, non solo non esplicata ma contraddetta dalle stesse circostanze indicate dal Tribunale per rigettare la domanda di affidamento in prova, desunte dalle informazioni negative acquisite.

Nè il Tribunale, in un quadro di valutazione prognostica della idoneità della misura alla rieducazione del condannato e alla adeguata prevenzione del pericolo di recidiva e di arbitrario allontanamento dal luogo di esecuzione della misura alternativa, ha operato alcun riferimento alla natura e alle modalità del reato (evasione) per il quale è intervenuta condanna del L. e al rispetto da parte dello stesso delle prescrizioni già impostegli.

3.1. E’, quindi, sostanzialmente mancata una verifica concreta e specificatamente riferita al condannato di elementi sintomatici dell’avvio da parte dello stesso di un serio processo di revisione critica del proprio passato e di avvicinamento a modelli socialmente validi, da cui desumere la possibilità del suo reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa e il verosimile superamento del pericolo di reiterazione di comportamenti illeciti, in rapporto anche alla condotta illecita per la quale il predetto ha riportato condanna.

4. Dalle considerazioni svolte discende che l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Napoli.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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