T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, Sent., 02-08-2011, n. 1285 Beni di interesse storico, artistico e ambientale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il presente contenzioso ha per oggetto l’immobile denominato "Studio d’artista T.", sul quale l’Amministrazione statale ha imposto il vincolo storico artistico.

Come si legge nel rapporto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana, versato in atti, "il laboratorio di scultura di L. T. (Pietrasanta 1903 – 1965), poi utilizzato dal figlio M. (Pietrasanta 1928 – Lido di Camaiore 2008), occupa un vasto ambiente posto al piano terra della casa di famiglia, prospiciente la piazza intitolata allo stesso L. T.".

"L. fu un affermato artista che, mantenendo il suo studio nella città natale, di tradizionale rilevanza nel campo della produzione artistica del marmo, lavorò per importanti committenze italiane ed estere lasciando nel suo studio completa testimonianza della sua attività".

"La sua eredità artistica fu raccolta dal figlio M. che utilizzò lo studio, anche traendo ispirazione dalle opere paterne lì raccolte".

"Prima di morire M. vendette la nuda proprietà all’allievo W.P. che, venuto in possesso dell’ambiente nel 2008 alla morte del T., chiese agli eredi di rimuovere le opere di loro proprietà dallo studio".

"La Soprintendenza, venuta a conoscenza del fatto, per evitare lo smantellamento dello studio, il 31 marzo 2009 avviò il procedimento di dichiarazione di interesse particolarmente importante, allegando un elenco sommario delle opere e degli arredi contenuti nell’ambiente".

"Seguirono alcune lettere del legale del Sig. P. (Studio Fanfani) per chiedere una precisa identificazione di tali opere e un ridimensionamento del numero da mantenere vincolate nello studio, adducendo la difficoltà del P. a potervi svolgere lezioni e stages con i propri allievi".

"A seguito di tali richieste, (…), il 17/09/2009 si svolse, su richiesta di questa Direzione Regionale, un sopralluogo presso lo studio di Pietrasanta con i funzionari della Soprintendenza, la Direzione Regionale, il Sig. P., il suo avvocato e gli eredi T.".

"In quella circostanza, (nella quale furono pure rilevate alcune alterazioni dell’ambiente effettuate arbitrariamente dal P.) l’Amministrazione, per venire incontro alle esigenze manifestate dal proprietario, stabilì di procedere ad una nuova e completa revisione di tutte le opere contenute nello studio attraverso la loro inventariazione e una loro analisi storicoartistica per definire quali opere fosse strettamente necessario vincolare allo studio come pertinenziali".

"Questa fase istruttoria, lunga e complessa, portò ad inventariare 412 fra sculture e rilievi, nonché un ampio numero di disegni, strumenti di lavoro e mobilia".

"Da questo elenco furono selezionate solo 184 opere e 26 pezzi di strumenti di lavoro e arredi".

"Per informare (…) (il Sig. P.) di questo nuovo elenco e delle motivazioni dettagliate della procedura, che sono espresse in una particolareggiata relazione storicoartistica, la Soprintendenza ritenne opportuno prorogare di 15 gg. il procedimento inviando il 23/10/2009 al P. ed agli eredi T. tutto il materiale, esattamente individuato e corredato di documentazione fotografica al fine di consentire l’invio di eventuali osservazioni".

"Tali osservazioni pervennero tardivamente e, in data 09/11/2009, fu emanato il Decreto che oggi si contesta".

Con tale Decreto (n. 495/2009 del 9/11/2009), in particolare, è stato dichiarato ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett a), del D.LGS 22.01.2004 n. 42 e ss.mm.ii., l’interesse particolarmente importante dell’immobile denominato, appunto, "Studio d’artista T., completo del contenuto di opere mobili, delle attrezzature, e degli arredi di laboratorio" – sito in Provincia di Lucca, Comune di Pietrasanta, Via G. Marconi n. 44 – per i motivi contenuti nella relazione storicoartistica allegata al medesimo Decreto, con conseguente sottoposizione del detto immobile a tutte le disposizioni di tutela contenute nel citato Decreto Legislativo 42/2004 e ss.mm.ii..

Con il ricorso in esame il Sig. P. ha impugnato il suindicato Decreto n. 495/2009.

Il ricorrente contesta non solo la legittimità e la sussistenza dei presupposti di legge perché il bene de quo venga dichiarato di particolare interesse culturale ex art. 10, comma 3, lett. a, del D. Lgs. 42/2004, ma anche la stessa legittimità della qualificazione come "pertinenziali" allo studio d’artista di ben 184 opere e 26 tra strumenti e arredi – di proprietà non del ricorrente, ma degli eredi T. – tali da rendere assolutamente non usufruibile l’immobile in questione, a meno che non si metta a rischio l’incolumità stessa delle opere.

Questi i motivi di doglianza dedotti a sostegno del gravame:

1) "Violazione di legge, ex art. 15 D. Lgs. n. 42 del 2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio). Nullità – inesistenza della notifica del decreto e pertanto nullità del provvedimento – inesistenza del vincolo", in quanto l’impugnato Decreto di vincolo n. 495/2009 sarebbe stato arbitrariamente notificato presso lo studio legale Fanfani sito in Arezzo, in assenza di elezione di domicilio presso il suddetto studio;

2) "Violazione di legge ex artt. 3 e 7 L. 241 del 1990 – Eccesso di potere per sviamento", in quanto il termine di soli 15 giorni assegnato con lettera della Soprintendenza di Lucca prot. 13566 del 23/10/2009 al Sig. P. per esplicitare le proprie ragioni e deduzioni sarebbe assolutamente incongruo; in ogni caso il ricorrente ha inviato con racc. ar in data 11/11/2009 le proprie osservazioni e deduzioni, anticipate a mezzo fax già in data 9/11/2009 alla Soprintendenza, che l’Amministrazione non avrebbe preso in alcuna considerazione, così come era già avvenuto con le note inviate precedentemente;

3) "Violazione e falsa applicazione di legge per inesistenza e mancata motivazione ed indicazione della particolare importanza dell’interesse ex art. 3 comma 1 legge 241/1990 e come prescritto dall’art. 13 e 51 D.Lsg. n. 42 del 2004. Violazione degli artt. 41 e 42 Costituzione. Eccesso di potere comunque per carenza ed assenza di adeguata motivazione e carenza di attestazione dei parametri valutativi del giudizio di particolare importanza del bene, carenza del presupposto oltreché di istruttoria", in quanto la Soprintendenza avrebbe omesso di valutare quella "particolare importanza" che il bene di proprietà privata deve rivestire perché possa dichiararsi di valore storico e dunque suscettibile di tutela ai sensi dell’art. 13 del Codice dei Beni Culturali; infatti, nel caso in esame tale valutazione sarebbe stata effettuata esclusivamente sulla base del giudizio critico di una pubblicazione sulle opere dei due scultori, pubblicazione che, invece, sarebbe inattendibile in quanto di rilevanza locale e non idonea a fungere da supporto per una valutazione critica dell’importanza delle opere dei due artisti; da ciò l’asserita carenza di istruttoria che farebbe venir meno il logico presupposto per l’apposizione del vincolo;

4) "Violazione di legge ex art. 3 legge 241 del 1990. Eccesso di potere per errata rappresentazione dei fatti – Incongruità e contraddittorietà, oltre che illogicità della motivazione", in quanto nella relazione storicoartistica non si farebbe cenno al fatto che il locale vincolato è un ampliamento della originaria proprietà T. e che una parte della produzione artistica si svolse, dal 1926 al 1953, in una preesistente parte dello studio; pertanto, il decreto impugnato sarebbe fondato su un presupposto di fatto non esistente nel modo in cui viene rappresentato;

5) "Sviamento di potere", in quanto il vincolo sarebbe stato configurato in modo tale da soddisfare le sole esigenze degli eredi di Tommaso M., mentre avrebbe dovuto riguardare il più ampio complesso comprendente anche i locali accessori presenti nella proprietà degli eredi in questione;

6) "Eccesso di potere per incongruità della motivazione in relazione al diverso apprezzamento di situazioni di fatto tra loro equiparabili. Contraddittorietà e illogicità della motivazione", in quanto sarebbe illogico e incongruo ritenere di particolare interesse l’edificio sottoposto a tutela rispetto ad altro, ritenuto dal ricorrente un ben più prestigioso studio d’artista, anch’esso di proprietà T. ed ubicato in Firenze.

2. Il ricorso è infondato.

Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, è sufficiente rilevare che il provvedimento di imposizione del vincolo storico artistico non ha natura recettizia, e la notifica al proprietario, possessore o detentore, prevista dall’art. 8, comma 1, d.lg. n. 490 del 1999 (ora dall’art. 15, comma 1, d.lg. n. 42 del 2004) non rappresenta condizione di efficacia dell’atto, bensì mero adempimento dal cui perfezionamento far decorrere i termini per l’impugnazione (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 22/11/2004 n. 7694).

In relazione al secondo motivo di ricorso, va innanzitutto evidenziato che le osservazioni formulate dal ricorrente, di cui l’Amministrazione non ha tenuto conto prima di emettere il provvedimento impugnato, in quanto pervenute tardivamente, concernevano un supplemento di istruttoria.

Infatti, come si è visto nella esposizione in fatto, il procedimento di dichiarazione di interesse particolarmente importante del bene per cui è causa, è stato avviato con comunicazione del 31 marzo 2009, cui seguirono le osservazioni del ricorrente, di cui l’Amministrazione dà atto di aver preso visione nel provvedimento impugnato. E tale ultima circostanza è sufficiente, per giurisprudenza consolidata, per poter ritenere che sia stato assolto l’onere di partecipazione da parte dell’Amministrazione. Infatti, a tal fine, non è necessario che quest’ultima confuti analiticamente le osservazioni formulate dall’interessato, ma è sufficiente che dia conto di averle esaminate prima di assumere le proprie determinazioni. Peraltro, dalla documentazione versata in atti, emerge che l’Amministrazione ha tenuto in debita considerazione, fin dall’inizio, le richieste avanzate per iscritto dal ricorrente, prima convocandolo per una visita sopralluogo per discutere e valutare la questione e poi avviando un supplemento di istruttoria che portò alla precisa identificazione e ad un notevole ridimensionamento della quantità di opere pertinenziali, ritenendo a proprio giudizio che tali opere fossero idonee a documentare adeguatamente l’intero percorso artistico dei T. e a tutelare lo studio d’artista senza comprimere eccessivamente le esigenze d’uso dell’immobile avanzate dal ricorrente.

E’, infatti, avvenuto che alla iniziale comunicazione di avvio seguì una fase istruttoria, lunga e complessa, che "portò ad inventariare 412 fra sculture e rilievi, nonché un ampio numero di disegni, strumenti di lavoro e mobilia". Da questo elenco furono poi "selezionate solo 184 opere e 26 pezzi di strumenti di lavoro e arredi", e, al fine di informare il Sig. P. di questo nuovo elenco e delle motivazioni dettagliate della procedura, contenute in una particolareggiata relazione storicoartistica, la Soprintendenza ritenne opportuno prorogare di 15 gg. il procedimento inviando il 23/10/2009 al P. ed agli eredi T. tutto il materiale, esattamente individuato e corredato di documentazione fotografica al fine di consentire l’invio di eventuali (ulteriori) osservazioni", che sarebbero dovute pervenire entro il 6/11/2009.

Tale nuova comunicazione fu ricevuta dal Sig. P. il 26/10/2009, e quest’ultimo inviò le proprie osservazioni che pervennero tardivamente sia alla Direzione Regionale che alla Soprintendenza: quanto alla prima, con lettera raccomandata solo in data 16/11/2009 (lettera prot. 14570 del 16/11/2009), quanto alla seconda, a mezzo fax in data 9/11/2009, secondo quanto asserito dal ricorrente, ovvero in data 11/11/2009, secondo quanto sostenuto dalla Soprintendenza (fax prot. Sopr. 14205 dell’11/11/2009).

Né può fondatamente sostenersi che il predetto termine per la presentazione delle deduzioni di parte fosse incongruo.

Non può non considerarsi, infatti, a riguardo – così come obiettato dalla difesa resistente – che è stata fin dall’inizio garantita al ricorrente un’ampia partecipazione al procedimento, che le istanze fondamentali di quest’ultimo erano state accolte e che, quindi, egli doveva, in ultima analisi, valutare esclusivamente le (già note) argomentazioni di interesse storico artistico poste alla base del procedimento e prendere atto della rilevante riduzione del numero di opere pertinenziali oggetto di tutela così come egli aveva più volte richiesto.

Per quanto riguarda, poi, le doglianze di cui al terzo motivo di ricorso, va osservato che l’apprezzamento da parte dell’Amministrazione ai fini della dichiarazione di interesse storicoartistico particolarmente importante di un bene, ai sensi degli artt. 10, comma 3, lett.a) e 13, comma 1 del D.Lgs. n.42 del 2004, si atteggia come valutazione ampiamente discrezionale dell’interesse pubblico a tutelare cose che, attenendo direttamente o indirettamente alla storia, all’arte o alla cultura, per ciò che esprimono e per i riferimenti con queste ultime, sono reputate meritevoli di conservazione e tutela. Al riguardo, è orientamento unanime della giurisprudenza, ritenere che il sindacato del g.a. nei confronti di detti atti impositivi di vincoli dell’Amministrazione si caratterizza come esterno, in quanto va svolto nei limiti della verifica della corretta percezione da parte dell’organo pubblico dei presupposti di fatto del provvedere; della completezza dell’istruttoria; della ragionevolezza delle scelte effettuate in relazione alla fattispecie concreta; della esternazione delle ragioni della decisione (cfr. Cons. Stato, sez.VI, 28 giugno 1995, n.640; idem,16 giugno 2005, n.3148; TAR Campania, Napoli, sez. VII, 5/2/2008 n.549).

Nella specie, l’interesse "particolarmente importante" posto alla base del provvedimento si evince in modo chiarissimo dal contenuto estremamente dettagliato della relazione storico artistica – allegata al medesimo provvedimento e che ne costituisce parte integrante – che ripercorre l’iter formativo dei due artisti, il valore nazionale ed internazionale delle loro opere riconosciuto dalla critica e la qualità artistica della loro produzione che è interamente rappresentata dalle opere presenti nello studio di che trattasi.

La suindicata relazione storico artistica indica, quindi, in maniera puntuale e logica le ragioni che, a giudizio dell’Amministrazione, giustificano l’apposizione del vincolo di interesse culturale.

Di qui l’infondatezza del motivo in esame.

Con riferimento al quarto motivo di ricorso, va evidenziato, come emerge dal rapporto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana, che la circostanza che l’immobile tutelato sia la porzione di un più ampio contesto architettonico, di cui solo la parte realizzata nel 1953 è stata oggi identificata come di particolare interesse, non costituisce affatto, come sostenuto dal ricorrente, una errata rappresentazione dei fatti, né evidenzia alcuna illogicità del provvedimento, ma è la naturale conseguenza del fatto che fu proprio in quella parte dello studio che fu trasferita, per esigenze di maggior spazio e luce, la produzione artistica che L. T. aveva realizzato dal 1926 al 1953, e, successivamente, quella realizzata fino al 1965, data della sua morte, nonché, infine, quella realizzata a Pietrasanta dal figlio M. in continuità con l’opera paterna.

Da ciò consegue l’infondatezza anche del quinto motivo di ricorso, in quanto l’immobile per cui è causa è risultato avere i requisiti di "particolare importanza" proprio in quanto in esso e non altrove L. T. raccolse le proprie opere giovanili e continuò l’attività artistica fino alla sua morte, e dove il figlio M. proseguì l’attività paterna.

Né può ragionevolmente sostenersi che in tal modo l’Amministrazione avrebbe assecondato le sole esigenze degli eredi T.. E’ infatti di tutta evidenza – così come obiettato dalla difesa resistente – che il provvedimento impugnato, inibendo di fatto la libera disponibilità del patrimonio di opere identificate come pertinenziali arreca, per tale ragione, un più che consistente danno anche agli eredi T..

Quanto, infine, al sesto motivo di ricorso, si tratta anche in questo caso di valutazioni di discrezionalità tecnica che appaiono del tutto ragionevoli e motivate. Peraltro, non può non rilevarsi che l’eventuale avvio di un distinto procedimento di tutela dell’ulteriore studio che fu già di proprietà di M. T. esistente in Firenze, non inficerebbe minimamente il valore culturale dello studio d’artista di Pietrasanta, anzi lo rafforzerebbe, come messo in evidenza nella relazione storicoartistica, in quanto tale studio non fu mai abbandonato nonostante la contemporanea attività del T. in Firenze e addirittura a Parigi.

3. Il ricorso va, pertanto, respinto.

4. Quanto alle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di lite, che liquida nella complessiva somma di euro 3000,00 (tremila/00), oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Angela Radesi, Presidente

Eleonora Di Santo, Consigliere, Estensore

Gianluca Bellucci, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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