Cass. civ. Sez. VI, Sent., 19-12-2011, n. 27465 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che è impugnato il decreto in data 28 luglio 2009 della Corte di appello di Lecce che ha respinto la domanda di indennizzo proposta da T.D. per la durata di un procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale di Trani per il conseguimento di modeste differenze in tema di indennità di disoccupazione agricola (ricorso del 21 ottobre 2003) e definito il 21 maggio 2008 con declaratoria di estinzione del processo per mancata comparizione delle parti;

che il T. ha proposto ricorso affidato a tre motivi, con i quali ha dedotto violazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 2, degli artt. 91, 112 e 115 cod. proc. civ., degli artt. 24 e 111 Cost. e di disposizioni della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonchè difetti di motivazione, assumendo: che non erano stati osservati i termini per i rinvii e la determinazione delle successive udienze; che il giudizio come riconosciuto dal decreto faceva parte di una serie di cause seriali, perciò di nessuna complessità, e che non vi era ragione perchè egli vi dovesse rinunciare ed essere così obbligato al pagamento delle spese processuali;

che il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che la Corte di appello non ha ignorato affatto i parametri di durata del processo normalmente indicato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ma ha respinto la domanda per il fatto che il ricorrente aveva ottenuto il pagamento dell’indennità di disoccupazione agricola richiesta in giudizio (e di minima consistenza) in meno di due anni, come dichiarato dall’INPS nella comparsa di costituzione e confermato dal T., che si è disinteressato del giudizio poi dichiarato estinto nel 2008 per inattività delle parti;

che la Corte territoriale ha pertanto applicato il principio enunciato dalla Suprema Corte, secondo cui in tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, la durata del processo va commisurata al tempo necessario per il concreto ottenimento del bene della vita dedotto in giudizio, il quale nel caso consisteva proprio nel pagamento della differenza di indennità di disoccupazione conseguita entro un periodo ragionevole; mentre il processo è proseguito per oltre tre anni proprio perchè il ricorrente ha mostrato di non avervi più interesse e non ha più compiuto alcuna attività processuale, tanto da provocarne l’estinzione (Cass., Sez. 1^, 23 giugno 2011, n. 13742);

che si è conclusivamente realizzata la fattispecie di carenza di interesse del ricorrente alla celere definizione del giudizio da lui stesso proposto e quindi di insussistenza di un danno non patrimoniale: escluso dalla giurisprudenza tutte le volte in cui in cui il protrarsi del giudizio appaia rispondente ad uno specifico interesse della parte o sia comunque destinato a produrre conseguenze che la parte stessa non percepisce come a sè sfavorevoli;

che infondato è anche il terzo motivo, relativo alle spese (condanna al pagamento di complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 300,00 per onorari), perchè la liquidazione degli onorari è stata effettuata con distinta e separata evidenziazione dell’importo, il che da un lato consente di ricavare, per differenza dal totale, l’importo dovuto a titolo di diritti, e dall’altro permette alla parte di controllare le modalità di liquidazione in relazione al valore della causa e alle voci della tariffa;

che il ricorso va conseguentemente respinto con condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta, il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero della giustizia, che liquida in complessivi Euro 900,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *