T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, Sent., 02-08-2011, n. 1284 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In data 28 febbraio 1995, i ricorrenti presentavano istanze di condono edilizio per la sanatoria di opere abusive consistenti nella realizzazione di unità abitative su tre livelli ubicate in Loc. Punta Ala, Via Poggio le Mandrie.

La zona nella quale ricadevano gli immobili in questione era soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 1497/39, il cui art. 15 prevede il pagamento di un’indennità risarcitoria nel caso in cui sia stata realizzata un’opera abusiva, e ciò anche in presenza di eventuale successivo rilascio del provvedimento in sanatoria da parte dell’Amministrazione.

Il Comune di Castiglione della Pescaia, accertato che per i suindicati abusi non sussistevano le esclusioni di cui all’art. 1 del Decreto del Ministro dei Beni Culturali e Ambientali del 26 settembre 1997, che gli abusi in questione erano riconducibili alla tipologia 1 ex lege n. 47/1985, e che gli stessi erano "conformi alle norme di tutela" e quindi sanabili, con i provvedimenti impugnati determinava la indennità risarcitoria ai sensi del D.M. citato, nella misura di lire 3.472.875.

I predetti provvedimenti venivano emanati tenendo conto della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3185/2000, che ha ritenuto legittimo il D.M. del 26 settembre 1997 laddove prevede l’applicazione dell’indennità anche in assenza di danno ambientale.

Avverso gli atti di determinazione dell’indennità risarcitoria ed i provvedimenti connessi i ricorrenti sono insorti deducendo:

1) violazione dell’art.2, comma 46, della legge n.662/1996;

2) violazione dell’art. 15 della legge 1947/39;

3) violazione degli artt. 34 e 38 della legge n. 47/1985;

4) violazione di legge per mancata applicazione dell’art. 2946 del Codice Civile.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Firenze, il Ministero per i Beni culturali ed il Ministero dei Lavori pubblici.

All’udienza del 16 dicembre 2010 la causa è stata posta in decisione.

Motivi della decisione

Sulle questioni generali sottoposte all’esame del Collegio si è ormai formata una giurisprudenza consolidata alla quale la Sezione ha già ripetutamente aderito, e dalla quale non ritiene di doversi discostare.

Ciò premesso, con il secondo motivo, di cui si antepone la trattazione per motivi di ordine logico, i ricorrenti deducono che la norma dettata dall’art. 15 della legge 1497/1939, in tanto sarebbe applicabile, in quanto si riscontri la sussistenza di un danno arrecato all’ambiente, in assenza del quale la violazione non si integrerebbe e conseguentemente nessuna sanzione sarebbe irrogabile.

La censura è infondata.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale il pagamento dell’indennità ex art.15 della legge n.1497/1939 non costituisce un’ipotesi di risarcimento del danno ambientale (per il quale l’ordinamento appresta il diverso strumento disciplinato dall’art.18 della legge n.349/1986), ma rappresenta una sanzione amministrativa applicabile sia nel caso di illeciti sostanziali che compromettano l’integrità paesaggistica, sia in ipotesi di illeciti formali in cui è stato violato l’obbligo di munirsi preventivamente dell’autorizzazione a fronte di un intervento riconosciuto a posteriori compatibile con il contesto paesaggistico. Che si tratti di sanzione emerge dal criterio legislativo che commisura l’indennità alla maggiore somma tra danno arrecato e profitto conseguito, dove il danno rileva solo ai fini della quantificazione della sanzione, potendo mancare per assenza di un vulnus materiale al paesaggio, nel qual caso l’indennità va commisurata al profitto conseguito, coincidente con l’arricchimento derivante al proprietario dalla realizzazione dell’abuso edilizio.

Sulla base di tali argomentazioni, il Consiglio di Stato ha più volte affermato che la sanzione in argomento è applicabile anche qualora le opere abusive ricadano in zone sottoposte a vincolo paesaggistico per le quali l’autorità preposta alla tutela del vincolo stesso abbia espresso parere favorevole alla sanatoria dell’abuso ex art.32 della legge n.47/1985 (Cons.Stato, VI, 2/6/2000, n.3184; idem, n.5863/2000).

L’art.2, comma 46, della legge n.662/1996 chiarisce che l’inapplicabilità, a seguito del condono edilizio, delle sanzioni amministrative, sancita in termini generali dall’art.38 della legge n.47/1985, non si estende alle sanzioni in materia paesaggistica ex art.15 della legge n.1497/1939, anche se l’abuso sia stato ritenuto condonabile dall’autorità preposta alla tutela del vincolo: tale norma va dunque intesa nel senso che la citata indennità costituisce sanzione amministrativa applicabile nonostante il rilascio dell’atto di condono edilizio (Cons.Stato, VI, n.5863/2000; TAR Toscana, III, 27/5/2003, n.2068; TAR Toscana, III, 29/6/2009, n. 1149).

Con la seconda censura le ricorrenti sostengono che la norma dettata dall’art.2, comma 46, della legge n.662/1996 (entrata in vigore dal 1° gennaio 1997) non potrebbe disporre che per il passato, per cui le concessioni edilizie in sanatoria ex lege 47/85 emesse antecedentemente a tale data non potrebbero essere soggette al pagamento della sanzione amministrativa ex art. 15 legge 1497/1939.

L’assunto non può essere condiviso.

L’art.2, comma 46, della legge n.662/1996 ha portata interpretativa e non innovativa, essendo preordinato a dissipare un dubbio esegetico in ordine all’ambito applicativo dell’art.38 della legge n.47/1985, per cui non vi è stata, nel caso in esame, applicazione retroattiva della sanzione, il cui fondamento è nell’art.15 della legge n.1497/1939 (TAR Toscana, III, 27/5/2003, n.2068; TAR Lazio, Roma, II bis, n.1702/2007; TAR Toscana, III, 29/6/2009, n. 1149).

Dalle considerazioni innanzi svolte, con riferimento al primo e al secondo motivo di ricorso, emerge l’infondatezza anche del terzo motivo, con cui i ricorrenti sostengono che il rilascio del condono edilizio ex lege 47/85 avrebbe l’effetto estintivo di tutte le violazioni sia penali che amministrative (una sorta di "amnistia edilizia"), per cui il rilascio della relativa concessione precluderebbe l’irrogazione di ogni tipo di sanzione amministrativa.

La quarta doglianza è incentrata sull’avvenuto decorso del termine decennale di prescrizione per l’applicazione della sanzione in argomento.

Il motivo non può essere accolto.

Gli illeciti in materia paesaggistica, urbanistica ed edilizia, ove consistano nella realizzazione di opere senza le dovute autorizzazioni, assumono natura di illeciti permanenti, in relazione ai quali il termine di prescrizione inizia a decorrere solo dalla cessazione della permanenza (ovvero con l’irrogazione della sanzione pecuniaria o con il conseguimento del permesso postumo). Nel caso di specie, in cui l’illecito è consistito nella realizzazione di opere in zona vincolata senza la prescritta autorizzazione paesaggistica e senza il necessario titolo edilizio, e in cui le concessioni in sanatoria sono state rilasciate ma in data non precisata dai ricorrenti, né evincibile dagli atti di causa, e comunque successiva a quella delle relative istanze, risalenti al 28 febbraio 1995, alla data di adozione dei provvedimenti impugnati (tutti risalenti al 2001) la prescrizione eccepita dai ricorrenti non si era verificata (Cons.Stato, IV, n.7769/2003; Cons.Stato, VI, n.1729/2003; TAR Toscana, III, 27/5/2003, n. 2068; TAR Toscana, III, 18/2/2002, n. 255; TAR Toscana, III, 29/6/2009, n. 1149).

In conclusione, il ricorso va respinto.

Quanto alle spese di giudizio, le stesse seguono le regole della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere alle parti resistenti le spese di giudizio che quantifica nella complessiva somma di euro 3000 (tremila/00), oltre IVA e CPA, da corrispondere per metà al Comune di Castiglione della Pescaia, e per la restante metà al Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed al Ministero dei Lavori pubblici.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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