Cass. civ. Sez. VI, Sent., 19-12-2011, n. 27464 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il decreto impugnato la Corte d’appello di Napoli, nell’accogliere la domanda di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 proposta dai sigg. F.N., A. V., P.G. e S.G. in relazione all’irragionevole durata di un processo svoltosi davanti al Tribunale amministrativo regionale, ha ritenuto di ridurre l’entità dell’indennizzo annuo del danno non patrimoniale – determinato secondo gli standard della Corte europea dei diritti dell’uomo – in considerazione del ritardo con cui gli istanti aveva presentato al giudice amministrativo la c.d. istanza di prelievo intesa a sollecitare la trattazione del procedimento: comportamento che integrava, a giudizio della Corte distrettuale, un concorso di colpa nella causazione del danno e dunque rilevava ai sensi dell’art. 1227 c.c..

I sigg. F., V. e S. hanno quindi proposto ricorso per cassazione, cui l’amministrazione intimata non ha resistito.

In camera di consiglio il Collegio ha deliberato che la motivazione della presente sentenza sia redatta in maniera semplificata, non ponendosi questioni rilevanti sotto il profilo della nomofilachia.

Motivi della decisione

1. – Con i primi due motivi di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, si deduce rispettivamente la mancanza di prova di circostanze idonee a ridurre le sofferenze indotte dall’eccessivo protrarsi del giudizio presupposto, e la violazione degli standard delle Corte europea dei diritti dell’uomo, che suole liquidare indennizzi del danno non patrimoniale nell’ordine di 1.000,00/1.500,00 Euro annui.

2. – Con il terzo motivo, denunciando vizio di motivazione, si deduce che spetta all’amministrazione dimostrare l’insussistenza di sofferenze psichiche legate all’eccessivo protrarsi del giudizio presupposto, e che è erroneo inferire tale insussistenza dal ritardo nella presentazione dell’istanza di prelievo.

3. – Detti motivi sono tutti inammissibili in quanto pongono questioni estranee alla ratio della decisione impugnata.

La Corte d’appello, invero, non ha affermato che la decorrenza del termine di ragionevole durata del processo amministrativo presupposto sia influenzata dalla presentazione o meno dell’istanza di prelievo, nè che la mancanza o il ritardo di quest’ultima incidano sulle conseguenze emotive legate all’eccessiva durata del processo; ha invece ritenuto di tener conto del ritardo nella presentazione dell’istanza quale elemento che comportava un concorso di colpa dell’avente diritto rilevante ai fini dell’art. 1227 c.c., comma 2:

assunto, questo, che i ricorrenti non colgono affatto e dunque non censurano.

4. – Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

In mancanza di attività difensiva dell’amministrazione intimata non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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