Cass. civ. Sez. VI, Sent., 19-12-2011, n. 27463 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il decreto impugnato la Corte d’appello di Napoli, nell’accogliere la domanda di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 proposta dal sig. G.C. in relazione all’irragionevole durata di un processo per il riconoscimento di spettanze retributive protrattosi davanti al Tribunale amministrativo regionale per circa 14 anni, ha liquidato la riparazione del danno non patrimoniale in ragione di 700,00 Euro per ognuno dei circa 11 anni di irragionevole durata, e dunque in complessivi Euro 7.700,00, "tenuto anche conto dell’esito sfavorevole del giudizio".

Il sig. G. ha proposto ricorso per cassazione, cui l’amministrazione intimata ha resistito con controricorso.

In camera di consiglio il Collegio ha deliberato che la motivazione della presente sentenza sia redatta in maniera semplificata, non ponendosi questioni rilevanti sotto il profilo della nomofilachia.

Motivi della decisione

1. – Con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto e vizio di motivazione, si deduce la violazione degli standard della Corte europea dei diritti dell’uomo, che suole liquidare a titolo di danno non patrimoniale almeno 1.000,00 Euro annui: minimo al di sotto del quale non si può scendere in base alla semplice constatazione dell’esito sfavorevole del giudizio presupposto, peraltro nella specie tutto ancora da verificare, considerata la pendenza di appello al Consiglio di Stato.

2. – Il motivo è infondato.

La Corte europea dei diritti dell’uomo in due recenti decisioni (Volta et autres c Italia, del 16 marzo 2010; Falco et autres c Italia, del 6 aprile 2010) ha anche ritenuto che potessero essere liquidate, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo, in relazione ai singoli casi e alle loro peculiarità, somme complessive d’importo notevolmente inferiore a quella di 1.000,00 Euro annui normalmente liquidata, con valutazioni del danno non patrimoniale che consentono al giudice italiano di procedere, in relazione alle particolarità della fattispecie, a valutazioni più riduttive rispetto a quelle in precedenza ritenute congrue (cfr., per tutte, Cass. 14754/2010).

In base a tali nuovi standard, per un processo davanti al giudice amministrativo durato, come quello di cui qui si discute, circa 14 anni si sarebbero potuti liquidare, a titolo di riparazione del danno non patrimoniale, anche soli 7.000,00 Euro complessivamente.

3- Il ricorso va in conclusione respinto. Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 500,00 oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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