Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-06-2011) 25-07-2011, n. 29797 Aggravanti comuni danno rilevante

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

R.A. e Ra.Fi. ricorrono avverso la sentenza 30.6.10 della Corte di appello di Bari con la quale, in riforma di quella in data 19.11.09 del Tribunale di Trani, sono stati condannati, per i reati di furto aggravato in concorso (così qualificata l’originaria imputazione di rapina in concorso, per la quale erano stati condannati in primo grado) e ricettazione, unificati ex art. 81 cpv. c.p., il primo alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 800,00 di multa e la seconda a quella di anni tre di reclusione ed Euro 600,00 di multa, con l’applicazione per entrambi delle pene accessorie di legge.

Deducono i ricorrenti, con due distinti atti di identico contenuto, con il primo motivo violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per essere la sentenza impugnata "mancante di motivazione in ordine alla sussistenza di tutti gli elementi integranti la fattispecie in contestazione". Con il secondo motivo si deduce violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza delle aggravanti di cui all’art. 625 c.p., nn. 2 e 5, dal momento che, quanto alla aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 2, non vi era stata nessuna distruzione, dispersione o deterioramento della cosa altrui, nè era stato fatto uso di una complessa energia fisica comunque funzionale alla sottrazione, mentre, con riferimento all’aggravante ex art. 625 c.p., n. 5, non vi era stata alcuna descrizione della stessa nè in sentenza nè nel capo d’imputazione.

Osserva la Corte che il primo motivo è inammissibile per assoluta genericità, dal momento che si limita ad una censura stereotipata della sentenza, senza neanche evidenziare i capi o i punti oggetto di doglianza, dovendosi inoltre considerare che in ordine al delitto di ricettazione non è stato proposto neanche appello dagli imputati, per cui su tale capo la sentenza ha già acquisito il carattere della definitività.

Infondato è il secondo motivo, ricorrendo – come perspicuamente evidenziato dai giudici di appello – l’aggravante della violenza sulle cose, in quanto per impossessarsi della borsa della vittima gli imputati (precisamente il R.) avevano mandato in frantumi i vetri della autovettura alla cui guida si trovava la p.o., danneggiando quindi lo stesso veicolo e senza che sia necessario, per integrare l’aggravante in questione, che la violenza venga esercitata direttamente sulla res oggetto dell’impossessamento (v. Cass., sez. 4, 14 febbraio 2006, n. 14780).

Del pari, legittimamente è stata ritenuta l’aggravante ex art. 625 c.p., n. 5, essendo stato contestato in fatto che l’episodio criminoso era stato realizzato da tre persone travisate, circostanza su cui gli imputati hanno quindi avuto la possibilità di difendersi e che nella sua materialità non hanno contestato, tanto da avere il R., sin dall’interrogatorio di garanzia, ammesso i fatti addebitatigli. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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