T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, Sent., 02-08-2011, n. 255 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con decisione del direttore generale n. 437 del 23 luglio 2009, resa nota con avviso pubblico in data 24 luglio 2009, l’Azienda U.S.L. n. 3 della Regione Umbria ha indetto la gara con procedura ristretta per l’affidamento per cinque anni (eventualmente prorogabile di altri quattro) dei servizi sociosanitari di assistenza residenziale, semiresidenziale e domiciliare destinati ad utenti con patologie mentali da rendere nei distretti del territorio dell’Azienda stessa.

1.1. Alla gara potevano essere invitati a partecipare i soggetti del c.d. terzo settore iscritti negli appositi albi ed in possesso dei requisiti specificati nell’avviso. La Società Consortile P. Coop. Sociale, iscritta all’Albo della Regione Umbria delle Cooperative Sociali – Sezione "C" dichiarava di essere interessata a partecipare ed è stata invitata a concorrere con letterainvito prot. n. 44252 in data 18 agosto 2009.

1.2. La letterainvito: -quantificava in Euro 2.769.502,00 l’importo annuo a base di appalto; -specificava, nella parte dedicata al contenuto della busta n. 3, che le concorrenti dovevano formulare l’offerta economica in Euro, in cifre ed in lettere del corrispettivo annuo omnicomprensivo, IVA esclusa, per il quale erano disposte ad erogare il servizio utilizzando il modelloofferta allegato altro documento equipollente.

1.3. Nel modello – offerta erano indicati nel 1° quadro, distretto per distretto e struttura per struttura, gli specifici importi concorrenti alla formazione dell’importo annuo a base d’asta, mentre nel 2° quadro (riguardante l’offerta economica vera e propria) erano riportate, accanto alla colonna (compilata dall’Azienda) con l’indicazione delle statistiche per anno (giornate presenza – posti letto – numero utenti – giornate – ore) le due colonne destinate, sempre distretto per distretto e struttura per struttura, ad ospitare il prezzo unitario (la 1° colonna) e l’offerta (statistica moltiplicata per il prezzo unitario) della singola concorrente (la 2° colonna).

1.4. Nella dichiarazione (sostitutiva) a chiosa del modelloofferta, il legale rappresentante della concorrente era tenuto a specificare che, nella formulazione dell’offerta economica, erano stati rispettati i trattamenti salariali minimi e gli specifici tariffari regionali di riferimento.

1.5. La gara sarebbe stata aggiudicata all’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i parametri della qualità (punti 60/100 ripartiti in subpunteggi) e del prezzo (punti 40/100 da determinare con formula matematica).

2. Il Consorzio P. ha formulato la propria offerta attenendosi al tariffario regionale vigente.

2.1. Alla gara ha partecipato solo un’altra impresa, la società S. 2000 Cooperativa sociale, ammessa dal Seggio di Gara che ha provveduto, in seduta pubblica, all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa.

2.2. La Commissione Giudicatrice ha proceduto all’apertura delle buste recanti la documentazione tecnica, all’esame del loro contenuto ed all’assegnazione dei punteggi previsti per il parametro qualità, in una o più sedute riservate.

2.3. Il RUP ha, nella seduta pubblica del 25 ottobre 2010, ha comunicato i punteggi assegnati alle offerte tecniche ed ha proceduto all’apertura delle buste n. 3 ed alle operazioni successive (apprezzamento delle offerte economiche, formazione della graduatoria provvisoria e designazione dell’aggiudicataria provvisoria).

2.4. Nella graduatoria, Coop S. si è classificata a 1° posto con complessivi p.ti 90/100 (punti 50/60 per l’offerta tecnica + p.ti 40/40 per quella economica) mentre il Consorzio ricorrente otteneva il secondo posto con complessivi punti 82,20/100 (punti 43,60/60 per l’offerta tecnica + punti 39,20/40 per quella economica).

2.5. Il Consorzio P. e le tre consorziate ("Il Cerchio" Coop. Sociale, "D." Coop. Sociale e "L." Coop. Sociale) ha sollecitato, con raccomandata del 27 ottobre 2010, la verifica della congruità dell’offerta economica della controinteressata e chiedevano formalmente copia di tutti gli atti, tra cui i verbali di gara.

2.6. L’Azienda ha inviato copia del provvedimento di nomina della Commissione Giudicatrice (determina direttoriale n. 16 del 15.1.2010) e il RUP, con nota prot. n. 58851 del 9.12.2010, ha comunicato che l’offerta della S., sottoposta a verifica ex art. 88 D.Lgs. n. 163/2006, era stata ritenuta congrua. Lo stesso RUP, con successiva nota prot. n. 8439 del 16.2.2011, ha comunicato che la controinteressata, avendo già comprovato il possesso dei requisiti dichiarati, con determina dirigenziale n. 3 del 19.1.20, era stata dichiarata aggiudicataria definitiva e che, salvo diversa statuizione, il servizio avrebbe avuto inizio il 1° maggio 2011.

2.7. Il Consorzio P. ha reiterato l’istanza di accesso e, in data 9.3.2001, ha inviato l’informativa di cui all’art. 243bis D.Lgs. n. 163/2006, indicando i soli vizi allo stato deducibili, diffidando l’Azienda dallo stipulare il contratto e chiedendo di procedere in autotutela. Il RUP ha autorizzato il rilascio di copia degli atti con nota prot. n. 13275, in data 14.3.2011.

3. Avverso l’aggiudicazione sono proposte quattro censure articolate:

(1) Violazione dell’art. 1, 2° comma, lett. b), dell’art. 4, 2° comma, dell’art. 6, 1° e 2° comma, L.R.U. 17.2.2005 n. 9 e del vigente tariffario regionale in materia (approvato con delibera di G.R. 15.6.2009 n. 847) e dei principi in tema di gare pubbliche, incluso quello di par condicio; violazione della lex specialis; eccesso di potere per difetto e/o errata valutazione dei presupposti, perplessità e contraddittorietà dell’azione amministrativa:

a) gli atti di gara relativi alle clausole della letterainvito dedicati alla formulazione dell’offerta economica (tra cui l’art. 1 e l’allegato 2) ed al prezzo (art. 6, p. to 2) e tutti i successivi atti applicativi, inclusi quelli relativi alla valutazione delle offerte economiche ed alla verifica di congruità, sono illegittimi;

b) Secondo la L.R.U. 17.2.2005 n. 9 l’affidamento dei servizi deve rispettare il vigente tariffario regionale;

c) il Consorzio P. si è rigorosamente mantenuto conforme ai prezzi indicati nel tariffario regionale applicando le retribuzioni ivi previste e rettificando gli importi sottostimati indicati dall’azienda sanitaria; gli importi della controinteressata sarebbero nettamente inferiori a quelli del tariffario regionale;

e) i prezzi della procedura selettiva sono caratterizzati da notevoli incertezze ad ambiguità specie con riferimento all’importo annuo a base d’asta, falsando l’intera competizione.

(2) Violazione dell’art. 27, co. 1, D.Lgs. n. 163/2006, dell’art. 88, D.Lgs. n. 163/2006; violazione dell’art. 97, cost. e del criterio di efficacia dell’azione amministrativa; incompetenza ed eccesso di potere per illogicità manifesta:

l’offerta economica della coop. S., risultata anomala per il superamento della soglia dei 4/5 dei punteggi massimi previsti per la componente tecnica e per quella economica, è stata sottoposta a verifica ed è stata giudicata congrua sulla scorta della relazione del Presidente della Commissione Giudicatrice in data 15/11/2010: il giudizio sulla congruità dell’offerta non poteva essere espresso dal Presidente della Commissione Giudicatrice, che è la dott.ssa A.T., Dirigente Medico (Psichiatra) e Direttore del Dipartimento Salute Mentale presso l’Azienda intimata.

(3) violazione della lex specialis; eccesso di potere per illogicità manifesta:

relativamente alla lett. c) della parte dell’art. 1 descrittiva del contenuto della busta n. 1, sulla dimostrazione della capacità tecnica, la letterainvito imponeva alle concorrenti di produrre un elenco dei servizi/forniture effettuate ad Enti pubblici o privati nel settore oggetto della gara (a rilievo sanitario o sociosanitario), effettuate nell’ultimo triennio, con importi, destinatari e loro indirizzo, sottoscritto dal legale rappresentante della ditta. Quale requisito minimo era previsto l’aver effettuato per almeno un anno un servizio analogo a quello oggetto di gara per un valore almeno pari alla metà dell’importo annuo a base di gara" Quanto al requisito minimo, il RUP, con nota prot. n. 49230 in data 18.9.2009, in risposta ad un quesito del Consorzio P. aveva chiarito che: "per servizio analogo a quello oggetto di gara si intende un’unica tipologia di servizio anche effettuato tramite molteplici affidamenti".

Con riguardo alla capacità tecnica, l’ammissione della contro interessata è illegittima sotto quattro diversi profili:

(a) è illogica rispetto ad un affidamento pluriennale la dimostrazione della capacità tecnica tramite l’effettuazione di un servizio analogo per appena un anno e per la metà dell’importo a base di gara;

(b) è incongrua per la dimostrazione del requisito della capacità economica la produzione di elenchi di forniture e servizi di qualsiasi valore purché riconducibili alla vaga categoria dei servizi di rilievo sanitario o sociosanitario;

(c) è riduttivo rispetto alla gravità delle patologie assistibili che il possesso di adeguata capacità tecnica sia affidato ad un mero criterio di analogia di servizio svolto:

(d) è illegittima l’ammissione di S. 2000 che, come servizio analogo, ha allegato quello svolto presso l’Azienda USL n. 1 di Sassari.

(4) Violazione dell’art. 84, commi 4 e 8 D.Lgs. n. 163/2006:

la composizione della Commissione giudicatrice è illegittima per due distinti profili:

(a) il secondo componente della commissione giudicatrice è un dirigente e non un funzionario come prescritto per i componenti diversi dal presidente della commissione;

(b) il secondo componente della commissione giudicatrice è dirigente responsabile del Centro di Salute mentale di Spoleto e come tale riveste un incarico presso la struttura amministrativa alla quale l’aggiudicatario si deve rapportare.

4. Nel giudizio si sono costituite la società S. 2000 e l’Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3 della regione Umbria con documenti e memoria.

4.1. Nel ricorso sino inoltre intervenute ad adjuvandum la L. (Associazione Regionale Cooperative Servizi e Turismo Umbria) e Federsolidarietà – Confcooperative Umbria e l’Associazione Onlus "Le Vie dei Canti" che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso con riguardo alla censura di violazione del tariffario regionale.

4.2. Le parti hanno presentato memorie e documenti.

5. Con atto di motivi aggiunti regolarmente notificati e depositati dopo il deposito della documentazione di gara, sono stati impugnati i seguenti provvedimenti:

– documento istruttorio allegato alla determina dirigenziale n. 3 del 19.1.2011;

– note a firma del RUP prot. n. 9786 in data 23.2.2010, prot. n. 52694 in data 4.11.2010, nonché la nota prot. n. 11368 in data 3.3.2010;

– note a firma del Presidente della Commissione Giudicatrice in data 28.7.2010, in data 15.11.2010, in data 31.3.2010 (con l’allegata nota prot. n. 6540 in pari data) ed in data 12.4.2010 (con l’allegata nota prot. n. 18184 in pari data);

– verbale in data 17.8.2009 (ammissione ditte);

– verbali di gara n. 1 in data 1.2.2010 e n. 2 in data 25.10.2010 (con l’allegato n. 1) e verbale in data 23.11.2010 (presa d’atto congruità offerta ditta 1° classificata);

– verbali (n. 1 in data 23.3.2010; n. 2 in data 30.3.2010; n. 3 in data 10.4.2010; n. 4 in data 23.4.2010; n. 5 in data 28.4.2010; n. 6 in data 7.5.2010; n. 7 in data 18.5.2010; n. 8 in data 24.5.2010; n. 9 in data 27.5.2010; n. 10 in data 29.5.2010; n. 11 in data 12.5.2010; n. 12 in data 17.6.2010; n. 13 in data 6.7.2010, con l’allegata relazione valutativa dell’offerta tecnica P.; n. 14 in data 15.7.2010; n. 15 in data 19.7.2010, con 1’allegata relazione valutativa dell’offerta tecnica S.);

– tabella riepilogativa dei punteggi (allegata al verbale n. 15) concernenti la valutazione, ad opera della Commissione Giudicatrice, delle offerte tecniche delle due concorrenti.

5.1. Le censure sono le seguenti:

(5) Violazione della lex specialis, con riferimento agli artt. 46, 47 e 75 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 nonché all’art. 47,1° e 7° comma, lett. b), D.Lgs. 9.4.2008 n. 81. Errata valutazione dei presupposti:

l’impresa ricorrente ha un solo rappresentante dei lavoratori relativamente alla valutazione dei rischi;

(6) violazione della lex specialis, con riferimento alla l. n. 68 del 12.3.1999 e agli artt. 46, 47 e 75 D.P.R. 28.12.2000 n. 445:

la dichiarazione della contro interessata sull’osservanza delle norme sul lavoro dei disabili non attesta il pieno adempimento agli obblighi di legge;

(7) violazione degli artt. 1, co. 2, lett. b), 4, co. 2, 6, co. 1 e 2 L.R.U. 17.2.2005, n. 9 e del tariffario regionale in materia; violazione della par condicio e della lex specialis:

l’offerta dell’aggiudicataria non ha rispettato il tariffario regionale approvato con la delibera di G.R. n. 847/2009;

(8) Violazione della lex specialis:

il Seggio di gara non ha preso in considerazione i documenti inviati dall’aggiudicataria a comprova dei servizi svolti ai fini della dimostrazione della capacità tecnica ed economico finanziaria;

(9) violazione del C.C.N.L per i dipendenti dalle cooperative del settore sociosanitarioassistenzialeeducativo e di inserimento lavorativo e dei principi in materia, inclusi quelli sanciti dagli artt. 27, 1° comma (economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità); violazione dell’art. 83, D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 anche in relazione agli artt. 46, 47, 75 e 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445:

i punteggi attribuiti alla ricorrente e all’aggiudicataria sono incoerenti con le mansioni e i compiti stabiliti dalla contrattazione collettiva per le varie figure professionali impiegate;

(10) violazione degli artt. 27, co. 1 e 88, D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 e dei principi dell’azione amministrativa di cui all’art. 1, 1° comma, L. 7.8.1990 n. 241:

la valutazione della congruità dell’offerta dell’aggiudicataria si compendia in una relazione insufficiente di cui la Commissione ha acriticamente preso atto;

(11) violazione degli artt. 8688, D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 in relazione alla L.R.U. n. 9/2005 e al vigente tariffario regionale:

il prezzo proposto dall’aggiudicataria è solo apparentemente remunerativo.

6. In prossimità dell’udienza del 22 giugno 2011 le parti hanno depositato memorie di replica e conclusionali.

Motivi della decisione

1. E’ impugnata l’aggiudicazione della gara con procedura ristretta per l’affidamento per cinque anni (prorogabile di altri quattro), dei servizi sociosanitari di assistenza residenziale, semiresidenziale e domiciliare destinati ad utenti con patologie mentali da rendere nel territorio dell’Azienda U.S.L. n. 3 della Regione Umbria, indetta con decisione del direttore generale n. 437 del 23 luglio 2009, resa nota con avviso pubblico in data 24 luglio 2009.

1.1. La gara è stata aggiudicata alla Coop. S. 2000 che, nella graduatoria, si è classificata a 1° posto con complessivi punti 90/100. La società Consortile P. Coop. Sociale odierna ricorrente ha conseguito il secondo posto con complessivi punti 82,20/100.

2. Nel ricorso avverso l’aggiudicazione sono intervenute con distinti atti a sostegno di Consortile P. Coop. Sociale, l’Arcst – L. (Ass.ne Reg.le Cooperative Servizi e Turismo Umbria) e Federsolidarietà – Confcooperative Umbria nonché l’Associazione Onlus Le Vie dei Canti.

2.1. Circa l’interesse all’intervento, la prima delle predette associazioni rappresenta di avere svolto un significativo ruolo nell’intesa sul nuovo tariffario regionale della cooperazione sociale in Umbria intercorsa tra Regione, ANCl regionale, CGlLCISLUIL, AGCISolidarietà, conclusosi con la deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 2009, n 847.

2.2. L’intervenente afferma pertanto di essere interessata alla corretta applicazione del tariffario nelle gare di affidamento dei servizi sociali, sanitari ed educativi oltre che alla salvaguardia del C.C.N.L. in vigore per le cooperative sociali. Rappresenta poi di avere interesse alla tutela delle cooperative associate che hanno fatto applicazione degli indirizzi e orientamenti conformi a quelli delle organizzazioni intervenienti nel procedimento.

2.3. La seconda rappresenta di essere una società senza fini di lucro che persegue interessi di solidarietà sociale e di avere messo a punto un metodo terapeutico basato sulla psicoterapia relazionale. Afferma di essere interessata all’annullamento della gara, non avendo la commissione valutato appieno la metodologia attuata da parte della ricorrente.

3. Ambedue gli interventi sono inammissibili.

3.1. Secondo la giurisprudenza d’appello, la giurisdizione amministrativa ha carattere soggettivo e non oggettivo, essendo rivolta alla tutela dell’interesse legittimo fatto valere in via d’azione e non alla cura di un indifferenziato interesse pubblico (Cons. St. sez. V, 25 maggio 1998, n. 686; Cons. St., ad. plen. 7 aprile 2011 n. 4).

3.2. L’interesse alla corretta applicazione del nuovo tariffario regionale fatto valere dall’Arcst – L. e Federsolidarietà non ha carattere soggettivo: non avendo l’interveniente partecipato alla procedura gara non potrebbe valersi degli affetti favorevoli dell’annullamento dell’aggiudicazione.

3.2.1. La corretta applicazione del tariffario regionale è un interesse che ha carattere oggettivo ed esula dalla stretta competenza di L. e Federsolidarietà in quanto il tariffario deve essere osservato nei confronti di chiunque eserciti attività nel settore dei servizi sociali.

3.3. L’insufficiente valutazione ad opera della commissione di gara della metodologia attuata da parte della ricorrente dedotto dall’Associazione Onlus Le Vie dei Canti, non appare tutelabile nel presente giudizio perché legato a rapporti personali fra gli utenti del servizio e alcuni soci della cooperativa Il Cerchio che è una delle cooperative del Consorzio P..

3.3.1. Il carattere innovativo delle metodologie adottate e i diversi metodi di terapia, di cui si rappresenta la compromissione con la scelta del nuovo gestore del servizio, rappresentano interessi di fatto la cui tutela non è invocabile nel giudizio amministrativo.

3.4. Rimane confermata l’inammissibilità di ambedue gli interventi.

4. Nel merito, nessuno dei motivi contenuti nell’atto introduttivo può essere riconosciuto fondato.

4.1. Si afferma, nel primo motivo introduttivo, che l’offerta di S. 2000 non avrebbe rispettato i minimi previsti dal tariffario regionale in vigore come prescritto dall’art. 6, l.r. Umbria n. 9/2005 in quanto il canone annuo onnicomprensivo annovera, fra le diverse componenti, importi nettamente inferiori ai minimi inderogabili previsti dal tariffario regionale.

4.2. Si deduce, inoltre, che l’importo annuo a base d’asta di Euro 2.769.500,00 era illegittimamente svincolato dal calcolo esatto del monte ore – corrispettivo annuo derivante dal tariffario: ciò avrebbe ingenerato l’onere di P. di offrire importi complessivi maggiori di quanto indicato nel modello offerta, in particolare per il servizio di cui il punto 1.2) del 1°quadro (valore dell’appalto).

4.3. La censura è ripresa nel settimo motivo aggiunto di violazione delle voci relative al costo orario del lavoro e ai costi diretti e generali, nel quale la ricorrente afferma che nell’offerta dell’aggiudicataria i costi sarebbero stati sottostimati perché sarebbe stato riportato il solo costo orario delle relative categorie contrattuali e non anche i costi di gestione.

4.3.1. I costi orari degli educatori professionali D2 erano poi largamente inferiori non solo al tariffario regionale ma anche agli stessi elementi che concorrono a formare detti costi.

4.4. I motivi (primo introduttivo e settimo aggiunto) non hanno fondamento.

4.4.1. Secondo l’art. 6 della l.r. Umbria n. 9 del 17 febbraio 2005 il tariffario vigente costituisce l’elemento minimo cui devono conformarsi i contratti e le convenzioni sono stipulati tra le cooperative sociali gli enti pubblici e le società a partecipazione pubblica, al fine di garantire da parte delle cooperative sociali la corretta applicazione dei contratti nazionali e della contrattazione decentrata. Per i servizi affidati "a corpo" in tutto o in parte il corrispettivo onere per la stazione appaltante non può mai essere inferiore al disposto del tariffario regionale e deve essere comunque specificata la quantificazione oraria inerente le prestazioni alla persona.

4.4.2. Secondo la delibera della Regione Umbria n. 847 del 15 giugno 2009, la tariffa si compone delle seguenti voci: a) costo orario del lavoro, come fissato dal d.m. lavoro 24 febbraio 2009; b) costi diretti e costi generali nella misura del 12,5 per cento.

4.4.3. Nel quadro contenuto nell’allegato alla lettera invito, il valore dell’appalto per servizi dei tre distretti sanitari dell’Azienda era determinato in Euro 2.769.500,00 con l’avvertenza che i valori sopra riportati, riferiti al periodo di un anno costituiscono la base d’asta della gara d’appalto e tengono conto dei costi fissi e variabili che è necessario sostenere nella gestione dei servizi e che le ditte avrebbero dovuto formulare l’offerta tenendo conto che il corrispettivo ricevuto sarebbe stato "a corpo" per ogni singolo servizio, fatto salvo per i domiciliari per i quali il corrispettivo sarebbe stato pagato sulla base delle ore effettivamente commissionate.

4.5. Dalle considerazioni sinora svolte segue l’infondatezza della censura in esame nella parte in cui afferma che prezzo base operato dall’Azienda sanitaria in Euro 2.769.500,00 sarebbe stato frutto di sottostima e sarebbe comunque stato svincolato dal calcolo esatto del monte ore corrispettivo.

4.5.1. Nel calcolo "a corpo" del prezzo del servizio, la tariffa minima oraria rappresenta un elemento costitutivo del relativo costo, al pari della remunerazione di tutti gli altri fattori produttivi impiegati dall’appaltatore per rendere il servizio e considerati dalla stazione appaltante nel formulare il prezzo base sul quale le partecipanti applicano la percentuale di ribasso, che, a sua volta, deve garantire la remunerazione e l’utile d’impresa.

4.5.2. A fronte dell’espressa precisazione da parte dell’Azienda che i valori dell’appalto per i tre distretti sanitari dell’Azienda tengono conto dei costi fissi e variabili che è necessario sostenere nella gestione dei servizi remunerati "a corpo" non è pertanto possibile affermare che gli importi determinati dalla stazione appaltante siano stati sottostimati solo perché svincolati dal calcolo esatto del monte ore complessivo.

4.5.3. Circa quest’ultimo, la stessa Azienda sanitaria, nella nota n. 004930 del 18.09.2009, aveva precisato, in risposta ad un quesito (n. 4) formulato dalla ricorrente P., che il numero di giornate di presenza da prendere in considerazione era di 9.125 anziché di 9.500 come erroneamente specificato nel modulo offerta, così ovviando all’ambiguità ivi contenuta.

4.5.4. Gli assunti della ricorrente vanno conclusivamente respinti.

4.6. Priva di fondamento deve poi essere dichiarata la censura, anche proposta nel motivo in esame, d’inammissibilità dell’offerta dell’aggiudicataria, S. 2000, perché i relativi importi sarebbero stati sottostimati nei confronti del tariffario regionale di cui alla DGR n. 847/2009.

4.6.1. La censura è stata ribadita espressamente nel settimo motivo aggiunto di violazione dei trattamenti minimi di tariffa e della l.r.Umbria n. 9/2005, e di illegittimità dell’esito della verifica di anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria, che deve essere trattato congiuntamente.

4.6.2. Nella lettera invito n. 44252 del 18.08.2009 del Servizio Acquisti e Logistica Dell’Azienda A.S.L. n. 3 era precisato che il prezzo del canone sarebbe stato "soggetto a verifica circa il rispetto dei trattamenti minimi salariali, degli specifici tariffari regionali di riferimento… i quali dovranno essere congrui rispetto all’entità dei servizi prestati". Nel modello – offerta allegato alla lettera d’invito i partecipanti dovevano dichiarare che nella formulazione dell’offerta economica erano stati rispettati i trattamenti salariali minimi e gli specifici tariffari regionali di riferimento.

4.6.3. Secondo la relazione sulla verifica di anomalia a firma del presidente della Commissione di gara, il ribasso del 9,4% dell’offerta di S. 2000 pari ad Euro 2.615.680,00 sul prezzo a base d’asta di Euro 2.769.500,00 non mette a rischio la sopravvivenza economica dell’offerente, nell’offerta sono stati rispettati i trattamenti salariali, gli specifici tariffari regionali di riferimento e gli oneri di sicurezza sono congrui rispetto ai servizi da erogare.

4.6.4. Nella predetta relazione la congruità dei costi è asseverata dall’utile di impresa pari all’1,338629%, dall’inquadramento del personale nelle varie categorie contrattuali stabilite dal CCNL e dagli importi previsti dal tariffario regionale: sicché la cifra di 2.197.255 (costo del personale pari all’84%) ampiamente garantisce la remunerazione del personale per circa 117.305 ore annue.

4.7. Va disatteso che l’offerta dell’aggiudicataria sia affetta da anomalia, come la ricorrente sostiene nel confutare le conclusioni della verifica effettuata dalla Commissione che, a suo dire, non avrebbe tenuto conto che le tariffe minime comprendono anche la percentuale delle spese generali e che per talune voci il prezzo unitario offerto sarebbe addirittura inferiore alla tariffa minima.

4.7.1. Il raffronto fra gli importi previsti dal tariffario regionale per le singole categorie di dipendenti e quello riportato nella relazione predisposta dalla Commissione di gara evidenzia che quest’ultima, nel dichiarare congrua l’offerta di S. 2000, ha considerato il solo costo orario del lavoro e non la maggiorazione dei costi diretti e generali nella misura del 12,5% prevista dal tariffario.

4.7.2. In quanto non direttamente riferita alla remunerazione del lavoro del dipendente, tale maggiorazione può essere considerata, nei servizi affidati "a corpo" direttamente a carico dell’appaltatore nell’ambito delle scelte effettuate nella formulazione del prezzo, senza che con questo si possa ritenere violato il tariffario, vincolante per il solo costo orario del lavoro, in quanto determinato con decreto del ministro del lavoro e della sicurezza sociale.

4.8. Relativamente agli educatori professionali D2 e al prezzo unitario di taluni servizi offerti dalla Cooperativa S. e riportati a pag. 3 dell’offerta economica, il divario con il costo orario riportato in tariffa (oggetto di censura a pag. 14 dei motivi aggiunti) è marginale in alcuni casi (quello degli educatori professionali di 54 centesimi) e non è ravvisabile in altri, in quanto non è riportata, nel relativo quadro di cui a pag. 3 dell’offerta economica, la qualifica dell’operatore addetto al servizio.

4.9. Il motivo in esame deve conclusivamente essere respinto.

5. Va poi disatteso il secondo motivo introduttivo, laddove afferma che la Commissione, nominata con determina n. 16/2010, non aveva le competenze tecniche sufficienti per procedere all’esame delle giustificazioni presentate dall’aggiudicataria perché composta de due psichiatri e dal dirigente dell’area infermieristica e ostetrica.

5.1. Secondo la costante giurisprudenza amministrativa la verifica dell’anomalia delle offerte è compito che spetta alla Commissione giudicatrice (T.A.R. Campania, Napoli sez. VIII, 2 luglio 2010, n. 16568) mentre compete all’Amministrazione aggiudicatrice il potere di valutare e decidere se approvare o meno gli atti della Commissione, nel cui ambito si colloca il subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta che, incentrandosi su valutazioni di natura tecnicodiscrezionale, è logicamente proprio dalla Commissione (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 2 luglio 2010, n. 16568)

5.1.1. E’ perciò da disattendere che la Commissione giudicatrice, in grado di valutare le offerte tecniche ed economiche delle partecipanti, non fosse in possesso delle specifiche competenze per valutare anche l’anomalia delle stesse che si compendia nell’esame dell’affidabilità e della sostenibilità complessiva della proposta contrattuale considerato il nesso strutturale oltre che logico da cui sono legate la valutazione delle offerte e la verifica di anomalia delle stesse (T.A.R. Piemonte, Torino, sez. I, 16 novembre 2009, n. 2553).

5.1.2. Che in linea di principio la commissione di gara sia anche competente alla verifica dell’anomalia, emerge dal comma 1bis dell’art. 88, D.Lgs. n. 163/2006 che demanda alla discrezionalità della stazione appaltante l’istituzione della commissione per esaminare le giustificazioni prodotte in sede di verifica.

5.1.3. Che la mancanza di competenza tecnica in capo ai componenti della Commissione di gara nella fase di valutazione delle offerte non sia stata fatta segno di censura, elimina ogni residuo dubbio sull’infondatezza di quella in esame, ove la "incompetenza tecnica" della commissione di gara è dedotta soltanto per lo specifico aspetto concernente l’anomalia.

5.1.4. Del resto, nell’art. 6 della lettera invito è stabilito che "la stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte" e nell’art. 9 della stessa il rinvio al codice dei contratti è del tutto generico e indeterminato: segue la stretta applicazione dei criteri previsti dal codice, in base ai quali la Commissione di gara è anche competente alla verifica di anomalia, salvo che l’amministrazione stabilisca di avvalersi di un organo ad hoc.

5.1.5. Il motivo deve perciò essere rigettato.

5.2. Circa la verifica dell’anomalia dell’offerta, si da atto espressamente, nella nota del 15 novembre 2010 a firma del presidente della commissione di gara, che "alla verifica dell’offerta presentata dalla società Cooperativa S. 2000… in relazione alla presunta anomalia… aveva provveduto… la Commissione".

5.2.1. Al presidente della Commissione è perciò imputabile la sola provenienza della nota succitata e non certo l’effettuazione della verifica dell’anomalia che è stata effettuata, in mancanza di prova contraria, da tutti i componenti della Commissione medesima.

5.2.3. Va così respinto il decimo motivo aggiunto nel quale si afferma che la verifica sarebbe stata fatta dal solo presidente e non dalla commissione collegialmente riunita.

6. Oggetto del terzo motivo introduttivo è a lett. C) parte dell’art. 1 della letterainvito nella parte in cui prevede, a dimostrazione della capacità tecnica delle concorrenti, la produzione di un "… elenco dei servizi/forniture effettuate ad Enti pubblici o privati nel settore oggetto della gara (servizi a rilievo sanitario o sociosanitario), effettuate nell’ultimo triennio… intendendo quale requisito minimo l’aver effettuato per almeno un anno un servizio analogo a quello oggetto di gara per un valore almeno pari alla metà dell’importo annuo a base di gara… Al riguardo era chiarito (nota RUP prot. n. 49230 del 18.9.2009) che "…per servizio analogo a quello oggetto di gara si intende un’unica tipologia di servizio anche effettuato tramite molteplici affidamenti". La censura è articolata in quattro diversi profili, nessuno dei quali è meritevole di positiva considerazione.

6.1. Alla luce dei principi di derivazione comunitaria ed immanenti nell’ordinamento nazionale, di ragionevolezza, proporzionalità e apertura alla concorrenza degli appalti pubblici, i requisiti di partecipazione alle gare sotto l’aspetto finanziario, tecnico e economico devono essere in grado di delineare il profilo delle imprese che si presumono idonee a realizzare il programma contrattuale perseguito dall’amministrazione ed a proseguire nel tempo l’attività appaltata in modo adeguato e flessibile (ex plurimis T.A.R. Marche, Ancona, sez. I, 26 settembre 2007, n. 1571).

6.1.1. Sotto l’aspetto della garanzia alla massima partecipazione, non appare irragionevolmente bassa la previsione dell’espletamento di un servizio della stessa tipologia di quello in gara per la durata di un anno, e per la metà dell’importo previsto a base d’asta, da conseguire, quest’ultima anche attraverso molteplici affidamenti.

6.1.2. In disparte la tempestività della censura e la sua ammissibilità perché priva di specifiche contestazioni sulla capacità tecnica finanziaria ed economica dell’aggiudicataria, la stessa è infondata per non essere stata contestata la sufficienza dei requisiti di partecipazione comprovati dall’aggiudicataria nella documentazione attestante il possesso dei requisiti.

6.2. Analogamente infondato è l’ulteriore aspetto di censura inerente l’indeterminazione dei servizi a comprova della capacità tecnica, indicati con la dizione "servizi a rilievo sanitario o socio sanitario".

6.2.1. L’indicazione trova, infatti, specificazione sufficiente nell’oggetto della gara come descritto dal bando nel quale i servizi socio sanitari per i quali era necessario attivare la procedura di gara erano descritti in ben cinque punti (cfr. dec. amm. n. 347/2009, pag. 3, III° cpv.).

6.3. Va anche rigettato l’ulteriore profilo, circa l’estraneità dei servizi svolti da S. 2000 con quelli oggetto di gara, di particolare delicatezza e complessità perché riguardanti l’assistenza di persone affette da patologie mentali in strutture extra ospedaliere laddove l’aggiudicataria avrebbe svolto servizi esclusivamente complementari (mensa, pulizia, ecc.).

6.3.1. La censura è contraddetta dai servizi dichiarati di sede di partecipazione (cfr. all.ti n. 50 e 51 dep. in data 01.04.2011) e contenuti nell’elenco di 51 servizi enumerati nella memoria di S. 2000 in data 1° aprile 2011 (da pag. 17 a pag. 31), nella quale numerosi di essi hanno attinenza con soggetti affetti da patologie mentali cfr. n. 5, 9, 10, 14, 15, 16, 23, 27, 28, 29 (anno 2006) 36, 37, 40, 41, 42, 46, 49 (anno 2008).

6.4. Infondato è, infine, l’ultimo profilo del motivo in esame, nel quale si deduce la diversità dei servizi prestati presso l’Azienda Sanitaria n. 1 di Sassari (n. 13 del precedente elenco) rispetto a quelli oggetto di gara, caratterizzati dall’espletamento presso piccole abitazioni integrate nell’ambiente urbano e da un rapporto da paziente ed operatore.

6.4.1. A parte la circostanza che quello presso l’Azienda Sanitaria n. 1 di Sassari è solo uno dei servizi che l’aggiudicataria dichiara di avere svolto, si osserva che la comparazione sotto il profilo tecnico dei servizi prestati dal partecipante e le esigenze della stazione appaltante è oggetto di discrezionalità tecnica da parte della commissione di gara, la cui illogicità macroscopica non appare affatto comprovata dalle considerazioni della ricorrente che impingono modalità particolari di prestazione del servizio connesse alle metodiche di cura delle patologie, del tutto estranee ad un giudizio di legittimità.

7. Dell’atto introduttivo, va, infine, disatteso il quarto motivo, di violazione sotto due distinti aspetti dell’art. 84, D.Lgs. n. 163/2006, incentrati sull’incompatibilità del secondo componente della commissione giudicatrice, responsabile del centro salute mentale di Spoleto, dott. D..

7.1. Quanto al primo aspetto di violazione del comma 8, dell’art. 84, D.Lgs. n. 163/2006, laddove prevede che i commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante, il Collegio ritiene che la qualifica di funzionario rappresenti il requisito minimo dei nominabili che non esclude la possibilità di scegliere i membri della commissione giudicatrice anche fra i dirigenti.

7.2. Quanto al secondo aspetto di violazione del comma 4, dell’art. 84, D.Lgs. n. 163/2006, laddove prevede che i commissari diversi dal presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta, è altrettanto evidente che l’incompatibilità si riferisce agli incarichi svolti prima della nomina a commissario e non a quelli che saranno esercitati nell’ambito delle funzioni istituzionali di ciascuno dei commissari.

7.2.1. La ratio dell’incompatibilità è di evitare le possibili commistioni e l’alterazione della par condicio che possano verificarsi causa i rapporti intrattenuti fra i dirigenti dell’amministrazione che indice la gara e le imprese partecipanti alla stessa. alla stessa ratio sono estranei, perciò, i futuri rapporti che, a causa le loro ufficio, i dirigenti dell’ente possano intrattenere con l’appaltatore.

8. Il ricorso introduttivo deve essere conclusivamente respinto perché infondato con riferimento a tutte le censure dedotte.

8.1. Devono essere esaminati i motivi aggiunti (tranne il settimo e il decimo esaminati congiuntamente al primo e al secondo), proposti successivamente al deposito della documentazione di gara. Tutti i residui motivi aggiunti sono da respingere.

9. Nel quinto si afferma l’insufficiente valutazione dei rappresentanti dei lavoratori nel documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI): l’aggiudicataria da atto che il numero di addetti all’unità produttiva è di 12 mentre i 647 dipendenti costituiscono il numero degli addetti alla comparativa nel suo insieme.

9.1. La dichiarazione è conforme al comma 7 dell’art. 47, D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 (in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) che prevede 1 solo rappresentante per le aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori

9.1.1. Nella presentazione, si afferma che la S. 2000 è una società cooperativa sociale con struttura organizzativa mista, con una sede centrale che svolge attività di direzione supporto e controllo ai servizi e alle strutture sul territorio alle quali ultime si riferiscono evidentemente i 647 dipendenti.

9.1.2. Che il numero di addetti da considerare debba riferirsi alla sola unità produttiva e non anche ai dipendenti complessivamente impiegati nei servizi si evince dall’art. 28, D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 laddove individua in quelli riferibili ai "luoghi di lavoro" i rischi da valutare per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ai fini del documento di valutazione dei rischi da interferenza.

9.1.3. Nell’appalto di che trattasi il luogo di lavoro è la sede della società S. 2000 e non certo quello degli altri soggetti che la compongono.

10. E’ poi infondato il sesto motivo, nel quale si contesta il valore certificativo della dichiarazione resa dall’aggiudicataria ai sensi della legge n. 68/1999 di essere "ottemperante nelle more dei tempi previsti dalla legge 68/99 di ottemperanza agli obblighi di assunzione degli invalidi".

10.1. La ricorrente contesta il valore sostitutivo della predetta dichiarazione alle modalità previste dal DPR n. 445/2000 ma non specifica per quali ragioni l’aggiudicataria sarebbe inadempiente alle disposizioni sulla tutela del lavoro degli invalidi né fornisce un principio di prova dell’inadempienza.

10.2. Finalità della legge n. 68/99 è tutelare l’assunzione degli invalidi, garantendo che fra i soggetti impiegati dalle imprese una percentuale degli occupati sia prelevata dalle categorie protette.

10.3. In assenza di prova che la legge sia stata nel concreto violata, non può essere addotta l’invalidità della dichiarazione e la censura va disattesa perché generica e sfornita di supporto probatorio.

11. Nell’ottavo motivo si deduce l’illegittimità dell’operato del Seggio di gara, che nella seduta del 1° febbraio 2010, si sarebbe limitato ad aprire le buste n. 1 delle due concorrenti (S. e Consorzio P.), attestandone la completezza (regolarità) sul piano puramente formale, senza verificare l’effettivo possesso della capacità tecnica richiesta quale requisito di ammissione. Analoga verifica non sarebbe stata effettuata dopo l’invio in seguito al sorteggio di cui all’art. 48 D.Lgs. n. 163/2006 della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economicofinanziaria e tecnicoorganizzativa dichiarati in sede di presentazione dell’offerta.

11.1. Ad avviso del Collegio, il comportamento, in sede di verifica, del Seggio di gara è stato corretto perchè conforme a quanto previsto dall’art. 5 della letterainvito che demandava allo stesso la sola verifica dell’integrità dei plichi e della regolarità della documentazione amministrativa ai fini dell’ammissione delle ditte al prosieguo della gara.

11.2. La valutazione dell’omogeneità dei servizi e della loro idoneità a concretare il requisito di ammissione doveva essere effettuata dalla Commissione di gara in quanto implica la valutazione dei requisiti attestanti l’idoneità alla partecipazione sotto il profilo del merito tecnico: compito questo che esula dalle valutazioni del Seggio di gara.

12. Con il nono motivo aggiunto si afferma che la Commissione di gara avrebbe compiuto nell’attribuzione dei punteggi per i criteri che componevano le relative offerte tecniche una serie di errori ed omissioni, tali da comportare l’inattendibilità delle valutazioni. In particolare sono censurate molteplici incongruità nell’operato della Commissione, con richiamo ai verbali redatti di volta in volta dalla stessa e alla relazione finale sulle offerte presentate dalla controinteressata e dalla ricorrente e alla tabella riepilogativa. Il Collegio è di diverso avviso e non rinviene le dedotte illogicità nell’operato della Commissione di gara. La censura va respinta.

I) quanto al progetto di gestione del servizio (punto 9.c del nono motivo): all’aggiudicataria sono stati attribuiti 24 punti per "maggiore uniformità e coerenza metodologica".

(sub 9.c.1): l’art. 5 del capitolato speciale non riservava alla sola azienda sanitaria il piano assistenziale formulato dai servizi aziendali di riferimento, come la ricorrente afferma. La relativa disposizione (pag. 20 del capitolato speciale) enumera a titolo esemplificativo una serie di servizi ferma restando la possibilità delle partecipanti di introdurre le opportune modifiche. Non era precluso alla concorrente di formulare un piano assistenziale individualizzato come quello contenuto a pag. 30/41 del progetto di gestione del servizio di S. 2000;

a.1) i giudizi espressi nella relazione valutativa di "appena adeguato alle reali necessità operative" a proposito del servizio di riabilitazione organica e territoriale e di "poca congruità" dello strumento "incontri con i familiari" sono ampiamente bilanciati – nel progetto di gestione del servizio di S. 2000 – dalle valutazioni positive sull’esaustività del progetto presentato, sugli standard qualiquantitativi di personale e sulle competenze professionali da impiegare nei servizi residenziali e semiresidenziali oltre che dalla descrizione analitica dell’organizzazione delle attività e del lavoro, dell’articolazione di turni di servizio e dall’opportuna differenziazione delle presenze nelle diverse fasce orarie della giornata tipo;

(sub 9.c.2.): è, poi, da disattendere che il giudizio riportato nella relazione sulla qualificazione degli operatori proposta da S. 2000 sia frutto di sviamento o di insufficiente valutazione;

b) gli operatori socio sanitari sono stati inquadrati nella categoria contrattuale C1 e non nella C2 a causa dell’incerta formulazione del contratto collettivo: nell’art. 47 del CCNL nella categoria C2 (nuovo) è collocato l’"operatore sociosanitario effettivamente operante in strutture socio sanitarie" (pag. 36) precisando in nota che tale è l’inquadramento del personale con decorrenza 1°gennaio 2009 di cui all’ipotesi di accordo 30 luglio 2008 (pagg. 68/71): la formulazione dell’art. 47 è quanto mai incerta circa l’effettiva operatività dell’operatore in strutture sanitarie. Si giustifica perciò l’attribuzione della categoria C1, di precedente inquadramento, rispetto alla nuova C2;

b.1. la mancanza in capo a 9 educatori professionali su 34 del titolo necessario per essere inquadrati nella categoria D2 del CCNL non vale ad inficiare la bontà del progetto, considerato, a tutto volere ammettere, che risulterebbero carenti di titolo meno di 1/3 degli operatori professionali messi a disposizione dell’aggiudicataria;

b.2. l’impiego di ausiliari inquadrati nella categoria A1 presso il cd. "Centro Diurno" non può ritenersi "abnorme" come afferma la ricorrente in modo apodittico e senza offrire un principio di prova;

b.3. parimenti indimostrata e apodittica è l’estraneità alle prestazioni oggetto di gara dei tre referenti dei Servizi (come indicato da S. 2000) rispetto a 1 solo referente (previsto dal capitolato).

b.4. Conclusivamente non appare illogico che la qualificazione degli operatori proposta dall’aggiudicataria sia stata ritenuta nella relazione della Commissione più elevata e differenziata rispetto a quella qualificazione minima richiesta nel capitolato ed il numero deisoggetti da impiegare sia stato considerato più che sufficiente.

(sub 9.c.3): Secondo l’art. 6 del capitolato d’oneri (pag. 26) l’adeguata competenza ed esperienza nella riabilitazione psichiatrica è comprovata attraverso curricula e documentazione correlata, attestanti sia la frequanza a corsi specifici sia la certificazione di attività lavorativa specifica per almeno 2 anni in servizi psichiatrici;

c. i due requisiti appaiono alternativi e non concorrenti sicché mancanza di esperienza biennnale in alcuni dei soggetti impiegati poteva essere sostituita dalla frequenza di corsi specifici;

c.1. è perciò infondata la censura di mancanza in taluno degli operatori dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti dalla lex specialis.

II) quanto ai progetti innovativi e prestazioni integrative e aggiuntive per i quali la ricorrente ha ottenuto un punteggio migliore per il maggior livello di qualificazione di alcune iniziative (punto 9.d del nono motivo):

a. dei progetti presentanti dalla ricorrente ne sono stati positivamente apprezzati solo 3: degli altri è stata notata la mancanza di esplicitazione degli obiettivi, delle azioni e dei tempi di svolgimento. Anche per la società S. 2000 sono stati esaminati 3 progetti in quanto le altre sono state ritenute prive di elementi migliorativi;

a.1. per la relativa voce, la ricorrente P. ha ottenuto 1 punto in più rispetto all’aggiudicataria e ciò basta a dissipare ogni rilievo circa l’incongruenza delle valutazioni della Commissione.

III) quanto alle attività svolte ed esperienza acquisita (punto 9.e.1/2 del nono motivo):

a. per questa voce, la ricorrente P. ha ottenuto 1 punto in più rispetto all’aggiudicataria per attività in servizi analoghi in numero e in durata maggiore;

a.1. il giudizio della commissione non è stato perciò identico per ambedue le concorrenti come la ricorrente afferma;

a.2. il maggior punteggio cui la ricorrente afferma di avere diritto per la "sproporzione eclatante" fra i servizi "identici e non identici" analogamente valutati per entrambe le concorrenti è privo di ragione giustificativa.

III) quanto alla qualificazione ed esperienze professionali (punto 9.f del nono motivo): l’aggiudicataria ha ottenuto 2 punti in più per il maggiore livello di qualificazione e di esperienza professionale.

a. la diversità di valutazioni della Commissione riportate nella relazione che definisce "congrua" la qualificazione e l’esperienza professionale di P. (6 punti) e "molto positiva" quella di S. 2000 (8 punti), giustifica sufficientemente il divario di 2 punti fra le concorrenti.

a.1. anche riducendo a 25 le 68 ore indicate da S. per la formazione, come la ricorrente sostiene, a quest’ultima spetterebbero comunque 6 punti: la differenza di due punti in meno attribuibili a S. 2000 non potrebbe giovare alla ricorrente ai fini dell’aggiudicazione.

IV) quanto alle sinergie e collaborazione con il contesto sociale (punto 9.g del nono motivo):

a. per la relativa voce, la ricorrente P. ha ottenuto 3 punti per "maggiori collaborazioni e sinergie con il contesto sociale" mentre dell’aggiudicataria è stato attribuito 1 punto;

a.1. il giudizio della commissione appare congruo per entrambe le concorrenti e non si presta all’illogicità dedotta nella censura.

V) quanto all’organigramma aziendale (punto 9.h del nono motivo): alla ricorrente sono stati attribuiti 5 punti mentre all’aggiudicataria 6:

a. il maggior punteggio per la relativa voce attribuito a S. 2000 è giustificato dalla miglior rappresentazione dei livelli di unitarietà organizzativa, dei ruoli funzionali e di responsabilità;

a.1. è perciò inconferente la censura d’illogicità dedotta sull’assunto che la Commissione avrebbe apprezzato l’assorbimento degli invalidi.

VI) quanto al patrimonio tecnico (punto 9.i del nono motivo):

a. per la voce, alla ricorrente P. sono stati attribuiti 3 punti e a S. 2000 è stato attribuito 1 punto: il giudizio della commissione è stato congruo per le concorrenti e non si presta ad illogicità.

VII) quanto alle certificazioni di qualità aggiuntive (punto 9.l del motivo):

a. l’eventuale punteggio in meno spettante S. 2000 per le certificazioni asseritamente inesistenti (30 ore) non colmerebbe il divario odi punteggio nella valutazione finale.

13. Nei diversi profili in cui si articola l’undicesimo motivo aggiunto, la ricorrente richiama le censure svolte nei confronti della congruità del prezzo offerto dalla controinteressata ed afferma che l’operato della Commissione di gara sarebbe affetto da numerosi vizi logici specie con riguardo all’analisi di congruità.

13.1. Il motivo è inammissibile perché ripete sotto diversa formulazione le censure precedentemente appuntate e respinte perché infondate.

14. Il ricorso ed i motivi aggiunti della Società Consortile P. Coop. Sociale devono essere conclusivamente respinti, previa declaratoria d’inammissibilità degli interventi ad adjuvandum di L. (Associazione Regionale Cooperative Servizi e Turismo Umbria) e Federsolidarietà – Confcooperative Umbria e dell’Associazione Onlus "Le Vie dei Canti".

14.1. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, definitivamente pronunciando:

– respinge il ricorso ed i motivi aggiunti della Società Consortile P. Coop. Sociale;

– dichiara inammissibili gli interventi ad adjuvandum di L. (Associazione Regionale Cooperative Servizi e Turismo Umbria) e Federsolidarietà – Confcooperative Umbria e dell’Associazione Onlus "Le Vie dei Canti";

condanna la Società Consortile P. Coop. Sociale alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 5.000,00 (cinquemila/00) in favore dell’Azienda U.S.L. n. 3 della Regione Umbria e della società S. 2000, Cooperativa sociale oltre IVA, CAP e spese generali;

condanna le intervenienti ad adjuvandum L. (Associazione Regionale Cooperative Servizi e Turismo Umbria) e Federsolidarietà – Confcooperative Umbria e l’Associazione Onlus "Le Vie dei Canti" alle spese in favore e della società S. 2000, Cooperativa sociale liquidate nella misura di Euro 1.000,00 (mille/00) ciascuna oltre IVA, CAP e spese generali;

compensa le spese fra le intervenienti ad adjuvandum e l’Azienda U.S.L. n. 3 della Regione Umbria.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Cesare Lamberti, Presidente, Estensore

Carlo Luigi Cardoni, Consigliere

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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