Cass. civ. Sez. VI, Sent., 19-12-2011, n. 27461 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

Con il decreto impugnato la Corte d’appello di Napoli ha respinto la domanda di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 proposta dai sigg. D.M.L., P.C., P.A., Pa.Ci., D.M.E., N. A., D.M.C., D.M.M., D.A. M. e D.M.N., quali eredi di D.m.C., in relazione all’irragionevole durata di un processo davanti al Tribunale amministrativo regionale.

La Corte ha ritenuto che il ritardo nella proposizione della c.d. istanza di prelievo (volta a sollecitare la trattazione della causa) consentisse di presumere che gli attori erano consapevoli che la loro azione era destinata all’insuccesso in base al consolidato orientamento contrario della giurisprudenza.

I sigg. D.M.L., P.C., P.A., Pa.Ci., D.M.E., A.N., D. M.M., D.M.A. e D.M.N. hanno quindi proposto ricorso per cassazione, cui l’amministrazione intimata non ha resistito.

In camera di consiglio il Collegio ha deliberato che la motivazione della presente sentenza sia redatta in maniera semplificata, non ponendosi questioni rilevanti sotto il profilo della nomofilachia.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, si deduce che il mancato utilizzo di strumenti sollecitatori non incide sulla decorrenza del termine di durata ragionevole del processo.

1.1. – Il motivo è inammissibile perchè non ha corrispondenza con la ratio della decisione impugnata, che non è incentrata sullo spostamento della durata del processo rilevante ai fini dell’equa riparazione, bensì sulla insussistenza del danno morale soggettivo per essere stati gli interessati consapevoli dell’infondatezza della pretesa fatta valere davanti al TAR. 2. – Con il secondo motivo, denunciando vizio di motivazione, si lamenta che la Corte d’appello si sia basata su elementi che non possono assumere alcun rilievo ai fini del superamento della presunzione di sussistenza del danno non patrimoniale consistente nell’ansia che la protrazione del processo normalmente comporta.

2.1. – Il motivo è fondato. La Corte d’appello, infatti, si è basata esclusivamente su un elemento – il ritardo nella presentazione dell’istanza di prelievo – privo, in sè, di alcun valore inferenziale della consapevolezza che la domanda giudiziale fosse infondata e, dunque, della insussistenza di turbamenti psichici dovuti all’attesa della decisione.

3. – Il decreto impugnato va pertanto cassato con rinvio al giudice indicato in dispositivo affinchè motivi diversamente sul punto di fatto appena indicato.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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