Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-06-2011) 25-07-2011, n. 29795 Risarcimento in forma specifica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

S.G. ricorre avverso la sentenza 16.6.10 della Corte di appello di Napoli che ha confermato quella, in data 30.4.08, del Tribunale di Napoli – sezione distaccata di Ischia con la quale è stato condannato, in concorso di attenuanti generiche ed unificati i reati ascrittigli di tentata violenza privata (capo A), lesioni personali aggravate (capo B) ed ingiuria aggravata (capo C), dal vincolo della continuazione, alla pena di mesi otto di reclusione oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile M.P..

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) assumendo che i giudici territoriali non avevano dato contezza di quali erano i criteri a cui si erano riferiti per ritenere l’attendibilità della persona offesa a fronte delle dichiarazioni dei testi della difesa che ne avevano fortemente scardinato la credibilità. In particolare, era contraddittoria la ritenuta attendibilità della p.o. laddove invece il verbalizzante Su.

G. aveva da un lato affermato, con riferimento al reato sub C), che l’imputato aveva proferito la frase di cui all’imputazione, ma aveva però anche dichiarato di non aver visto alcuna aggressione da parte del S., confermando così l’assunto del teste della difesa G.G. in ordine al reato sub B), in relazione al quale peraltro – osservava conclusivamente il ricorrente – la Corte di merito non aveva spiegato la discrasia di quanto refertato circa la rottura parziale dell’incisivo con quanto riferito dai testi di non aver visto alcuna lesione subita dalla p.o.. Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile sia in quanto tendente a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito e già adeguatamente valutati sia dal tribunale che dalla Corte di appello, sia perchè manifestamente infondato.

Entrambe le pronunce hanno infatti ineccepibilmente osservato che la prova dei fatti ascritti all’imputato riposa Mia testimonianza della persona offesa, la cui credibilità è stata adeguatamente argomentata, corroborata dalle risultanze di cui al referto medico – redatto nell’immediatezza dei fatti dai sanitari del Pronto soccorso – e dalle considerazioni del consulente del p.m. in ordine alla assenza di sanguinamento in caso di rottura di un incisivo, oltre che dalle dichiarazioni dei testi D.S. e V., per quanto riguarda le lesioni di cui al capo B), e dalle stesse ammissioni rese dall’imputato, con riferimento al reato sub C), di aver ingiuriato il giornalista M.P. a motivo dell’artìcolo di stampa che non avrebbe riportato fedelmente la notizia della sua assoluzione "perchè il fatto non sussiste".

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in Euro1.000,00.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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