Cass. civ. Sez. VI, Sent., 19-12-2011, n. 27460 Danno non patrimoniale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il decreto impugnato la Corte d’appello di Napoli, nell’accogliere la domanda di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 proposta dai sigg. I.U., R.A. e N.C. in relazione all’irragionevole durata di un processo svoltosi davanti al Tribunale amministrativo regionale, ha ritenuto di ridurre l’entità dell’indennizzo annuo del danno non patrimoniale – determinato secondo gli standard della Corte europea dei diritti dell’uomo – in considerazione del ritardo con cui l’istante aveva presentato al giudice amministrativo la c.d. istanza di prelievo intesa a sollecitare la trattazione del procedimento:

comportamento che integrava, a giudizio della Corte distrettuale, un concorso di colpa nella causazione del danno e dunque rilevava ai sensi dell’art. 1227 c.c..

Il sig. I. e le sig.re C.L. ed An. e R. V., eredi di R.A., hanno quindi proposto ricorso per cassazione. Per l’amministrazione intimata l’Avvocatura Generale dello Stato ha depositato "atto di costituzione".

In camera di consiglio il Collegio ha deliberato che la motivazione della presente sentenza sia redatta in maniera semplificata, non ponendosi questioni rilevanti sotto il profilo della nomofilachia.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, si deduce che secondo la giurisprudenza di legittimità la durata irragionevole del processo dinanzi al giudice amministrativo va computata indipendentemente dalla presentazione o meno dell’istanza di prelievo.

2. – Con il secondo motivo, denunciando vizio di motivazione, si deduce che la Corte d’appello ha ritenuto che il mancato utilizzo degli strumenti sollecitatori previsti nel processo amministrativo escludeva che si fossero prodotte per il ricorrente le ansie e i turbamenti, propri del danno non patrimoniale, connessi all’eccessivo dilatarsi dei tempi processuali. Si osserva che invece quelle conseguenze emotive sono da presumere e possono essere escluse solo in base a prova contraria, nella specie invece del tutto mancante.

3. – Entrambi i motivi sono inammissibili in quanto pongono questioni estranee alla ratio della decisione impugnata.

La Corte d’appello, invero, non ha affermato che la decorrenza del termine di ragionevole durata del processo amministrativo presupposto sia influenzata dalla presentazione o meno dell’istanza di prelievo, nè che la mancanza o il ritardo di quest’ultima comportino esclusione delle conseguenze emotive legate all’eccessiva durata del processo; ha invece ritenuto di tener conto del ritardo nella presentazione dell’istanza quale elemento che comportava un concorso di colpa dell’avente diritto rilevante ai fini dell’art. 1227 c.c., comma 2: assunto, questo, che parte ricorrente non coglie affatto e dunque non censura.

4. – Il ricorso va in conclusione dichiarato inammissibile.

In mancanza di attività difensiva della parte intimata (l’Avvocatura Generale dello Stato ha depositato soltanto un "atto di costituzione" al fine di ricevere l’avviso dell’udienza alla quale poi non ha partecipato) non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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