Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-06-2011) 25-07-2011, n. 29794

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

F.S. ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza 10.6.10 della Corte di appello di Torino che ha confermato quella, in data 25.9.07, del Tribunale di Mondovì con la quale è stato condannato, in concorso di attenuanti generiche equivalenti ed unificati i reati ascrittigli di violenza privata, ingiurie, minacce, violazione di domicilio, lesioni personali aggravate e furto aggravato sotto il vincolo della continuazione, alla pena di anni uno, mesi tre di reclusione ed Euro 500,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita B.M..

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per non avere la Corte di appello dato risposta alle censure avanzate con l’atto di gravame, violando così il disposto di cui all’art. 192 c.p.p., essendosi limitata ad un approssimativo richiamo alla sentenza di primo grado ed a sostenere genericamente e con labili argomentazioni la presenza di contraddizioni nella narrazione dell’imputato, senza considerare la valenza della deposizione della parte offesa, animosa e prevenuta, nonchè falsa nel suo incipit allorchè aveva edulcorato il suo adulterio con il F., facendo riferimento ad un "legame di amicizia familiare", e tuttavia sposata acriticamente dai giudici di merito, pur in assenza di riscontri esterni, anche con riferimento alle modalità con cui era stato eseguito il sorpasso della vettura della B., alla reciprocità delle offese ed al furto del telecomando.

Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, oltre che per una sua sostanziale aspecificità.

I giudici territoriali, infatti, con motivazione congrua ed immune da vizi logico-giuridici, hanno evidenziato come la responsabilità dell’imputato in ordine ai reati ascrittigli riposi sulle dichiarazioni della parte lesa, risultata attendibile sotto il duplice profilo oggettivo e soggettivo, nonchè intrinsecamente a motivo dei numerosi riscontri documentali (registrazioni del traffico telefonico del cellulare della p.o.; esiti della certificazione medica) e testimoniali che si sono avuti alle sue dichiarazioni, a fronte della contraddittoria negativa versione dei fatti offerta dal F.. In particolare, i giudici di appello hanno compiutamente ricostruito i fatti, escludendo che dal comportamento tenuto dall’imputato potesse desumersi che la B. avesse volontariamente arrestato la propria vettura, essendo la donna stata indotta alla sosta solo dalla manovra dell’imputato che, dopo averla sorpassata, l’aveva costretta a fermarsi non avendo – come ha precisato la B. – "più via di scampo".

Ed ancora – hanno perspicuamente osservato i giudici territoriali – mancava qualunque elemento per poter valutare l’asserita reciprocità delle ingiurie, lo stesso imputato mai avendo accusato la B. di averlo ingiuriato, nonchè per non ritenere consumato il furto del telecomando, ostentatamente mostrato dal F. alla B. ed al di lei marito prima di allontanarsi dalla proprietà dei predetti e dopo aver detto alla coppia che in tal modo egli sarebbe potuto entrare in casa loro a suo piacimento, tanto che detto apparecchio – hanno ancora precisato i giudici – era stato recuperato solo in seguito a perquisizione.

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in Euro 1.000,00, nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che si liquidano in complessivi Euro 1.700,00, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in complessivi Euro 1.700,00, oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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