Cons. Stato Sez. III, Sent., 03-08-2011, n. 4639 Amministrazione Pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha proposto il presente appello avverso la sentenza definitiva del TAR Lazio n. 35787 del 9.12.2010 con la quale lo stesso Ministero è stato condannato al risarcimento dei danni nei confronti di E. S.p.A., liquidati in euro 5.000,00.

Avverso la condanna, disposta ai sensi dell’art. 2 bis della l. 241/1990 per il "danno da mero ritardo", la difesa erariale ha dedotto la circostanza che la precedente sentenza parziale dello stesso TAR, la n. 9940/2010, con la quale era stato accertato il silenzioinadempimento di detta Amministrazione sulla domanda presentata il 29.7.2009 dalla proprietaria dell’emittente radiofonica "Radio Capital’, sia stata riformata in appello dal Consiglio di Stato con sentenza n. 661/2011 e che, quindi, sia venuto meno il presupposto per il riconoscimento della domanda risarcitoria.

Ha resistito all’appello la società E., rimarcando l’autonomia del "danno da mero ritardo" rispetto alla fattispecie del silenzioinadempimento.

All’udienza pubblica dell’8.7.2011 la causa è passata in decisione.

2. Osserva il Collegio preliminarmente come la difesa erariale imposti l’appello muovendo da un rigido ed automatico rapporto di presupposizione tra l’accertamento del silenzioinadempimento e la condanna al risarcimento del danno, tale per cui l’avvenuta riforma della prima pronuncia in appello comporterebbe, per ciò solo, la riforma anche della seconda sentenza.

2.1. Tale rapporto di presupposizione sarebbe riscontrabile ove il TAR avesse riconosciuto all’odierna appellata un danno da (semplice) ritardo, derivante quindi dalla mancata adozione del provvedimento favorevole richiesto, una volta accertata l’illegittimità dell’inerzia dell’Amministrazione in uno con la fondatezza della pretesa del privato (cfr., per tale impostazione più tradizionale, prima della novella del 2009, Cons. St. Ad. Plen. 7/2005).

2.2. Così non è nel caso di specie, nel quale è evidente dalla lettura della sentenza qui impugnata che il TAR ha ritenuto di dover risarcire "un pregiudizio da mero ritardo", a fronte di una domanda risarcitoria proposta ai sensi dell’art. 2 bis, comma 1, della l. 241/1990, in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

2.3. In tale differente ipotesi, di recente introduzione e sulla quale la giurisprudenza non ha ancora maturato indirizzi consolidati (ma v., già prima della riforma del 2009, Cons. St. sez. VI, n. 1945/2003 e TAR Lazio, sez. II, n. 8909/2002), il bene protetto sarebbe dato, secondo una parte della dottrina, dall’interesse all’osservanza del termine di conclusione del procedimento – qualificato ora in termini di interesse procedimentale, ora di vero e proprio diritto soggettivo (comunque devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi, da ultimo, dell’art. 133 comma 1 lett. a) n. 1) del c.p.a.) – a prescindere dalla fondatezza o meno della pretesa sostanziale fatta valere ovvero, detto in altri termini, dell’interesse legittimo pretensivo di cui è (o assume di essere) titolare il privato.

2.4. In questa nuova prospettiva, il danno risarcibile non sarebbe più legato al mancato guadagno sofferto a causa del mancato rilascio del provvedimento favorevole, ma discenderebbe dal tempo perduto e dall’incertezza prodottasi a causa dell’inosservanza, dolosa o colposa, del termine di conclusione del procedimento. Ciò sul presupposto che la certezza ed il rispetto dei tempi dell’azione amministrazione costituiscano un autonomo bene della vita, sul quale il privato, tanto più se operatore economico, debba poter fare ragionevole affidamento al fine di autodeterminarsi ed orientare la propria libertà economica (cfr. sul tema già Cons. Giust. Amm. Sic., n. 1368/2010).

3. Tanto premesso sul piano generale, nella vicenda in esame il TAR ha seguito propria questa seconda impostazione, qualificando espressamente, per ben due volte nel corpo della motivazione, la domanda risarcitoria proposta ai sensi dell’art. 2 bis comma 1 l. 241/1990 (trasfuso ora nell’art. 30, comma 4, del c.p.a.). Sul presupposto, quindi, dell’inosservanza del termine di conclusione del procedimento (di 60 giorni ai sensi dell’art. 28, comma 4, del d.lgs. 177/2005), a fronte di una richiesta di modifica della frequenza del segnale radiofonico presentata il 29.7.2009, sulla quale è pacifico che l’Amministrazione abbia provveduto solamente in data 15.2.2010, a distanza di oltre sei mesi.

4. Né la circostanza che tale provvedimento, di rigetto dell’istanza, fosse intervenuto prima della proposizione del ricorso avverso il silenzioinadempimento – da qui la riforma della sentenza parziale del TAR da parte del Consiglio di Stato, VI sez., sent. n. 661/2011 – vale ad escludere che, comunque, la violazione del termine procedimentale sia stata pur sempre commessa, per un tempo oltre tutto significativo e senza che in questa sede siano state dedotte giustificazioni di alcun tipo.

5. Ne consegue, pertanto, che non coglie nel segno il solo motivo di appello articolato, invero molto sinteticamente, dalla difesa erariale, laddove incentrato esclusivamente su di un rapporto di presupposizione – tra l’accertamento del silenzioinadempimento ed il risarcimento del danno "da mero ritardo" – che, almeno nel caso di specie, per le ragioni già svolte, non è dato riscontrare.

6. In conclusione, quindi, la sentenza del TAR n. 35787/2010 sopravvive alla riforma della sentenza n. 9940/2010, poiché frutto di un accertamento autonomo avverso il quale non sono stati dedotti specifici motivi di appello.

7. La novità della questione giustifica, infine, la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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