Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 31-05-2011) 25-07-2011, n. 29844 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Catanzaro in funzione di Giudice del Riesame, con ordinanza del 25 novembre 2010, ha confermato l’ordinanza del 23 ottobre 2010 del GIP del Tribunale di Catanzaro con la quale, per quanto d’interesse del presente procedimento, era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di B.C., indagato per il delitto di concorso continuato nello spaccio di sostanze stupefacenti.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, a mezzo del proprio difensore lamentando: una violazione della legge processuale per la mancata esposizione delle specifiche esigenze cautelari; una motivazione illogica, incompleta e insufficiente in merito all’esistenza delle esigenze cautelari;

nonchè una violazione di legge in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari poste a sostegno dell’ordinanza applicativa la misura cautelare in relazione alle fattispecie delittuose ascritte.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è, all’evidenza, da rigettare.

2. Preliminarmente le doglianze del ricorrente tendono a rendere accreditabile una diversa ricostruzione delle emergenze di causa sulla base di ipotesi le quali, a prescindere dal relativo grado di plausibilità, non possono essere devolute all’apprezzamento del Giudice di legittimità; la Cassazione, infatti, non valuta nuovamente i risultati delle prove nè persegue la ricostruzione più aderente ad essi per la qualificazione della fattispecie sottoposta al suo esame e neppure può entrare ancora una volta nella ricostruzione dei gravi indizi di colpevolezza per l’emanazione dei provvedimenti cautelari ma è deputata unicamente a verificare che il ragionamento seguito dal Giudice di merito sia razionale e non soffra di vistose incertezze su elementi decisivi.

3. Quanto all’esistenza dei gravi indizi, di cui all’art. 273 c.p.p., il coinvolgimento del ricorrente nei fatti ascritti non è revocabile in dubbio: la mera lettura dell’impugnata ordinanza evidenzia (v, pagina 2), infatti, l’esistenza di indizi di colpevolezza ricavabili da diversi episodi di spaccio di varie quantità di sostanze stupefacenti, desunti da inequivoci riconoscimenti degli acquirenti di tali sostanze.

4. Del pari, la sussistenza delle esigenze cautelari è stata improntata non solo ai principi in genere applicabili alle misure personali (v. da ultimo Cass. Sez. 5, 17 aprile 2009 n. 21441) ma è stata, ugualmente e correttamente calibrata alla gravità dei fatti ascritti e alla personalità dell’odierno ricorrente, come ricavabile, in particolare, dalla tempistica della modalità di commissione dello spaccio (nei periodi di rimessione in libertà tra una detenzione e l’altra).

5. Il ricorso va, in definitiva, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Deve, inoltre, procedersi a cura della Cancelleria agli avvisi di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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