Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 31-05-2011) 25-07-2011, n. 29843 Associazione per delinquere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Catanzaro in funzione di Giudice del Riesame, con ordinanza del 9 dicembre 2010, ha confermato l’ordinanza del 23 ottobre 2010 del GIP del Tribunale di Catanzaro con la quale, per quanto d’interesse del presente procedimento, era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di L. A., indagata per i delitti di associazione per delinquere e di concorso continuato nello spaccio di sostanze stupefacenti.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagata, a mezzo del proprio difensore lamentando, quale unico motivo, una motivazione illogica, incompleta e insufficiente in merito all’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il contestato delitto di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è, all’evidenza, da rigettare.

2. Preliminarmente, le doglianze della ricorrente tendono a rendere accreditabile una diversa ricostruzione delle emergenze di causa sulla base di ipotesi le quali, a prescindere dal relativo grado di plausibilità, non possono essere devolute all’apprezzamento del Giudice di legittimità; la Cassazione, infatti, non valuta nuovamente i risultati delle prove nè persegue la ricostruzione più aderente ad essi per la qualificazione della fattispecie sottoposta al suo esame e neppure può entrare ancora una volta nella ricostruzione dei gravi indizi di colpevolezza per l’emanazione dei provvedimenti cautelari ma è deputata unicamente a verificare che il ragionamento seguito dal Giudice di merito sia razionale e non soffra di vistose incertezze su elementi decisivi.

Il coinvolgimento della ricorrente nei fatti ascritti, quantomeno al prescritto livello dei gravi indizi di cui all’art. 273 c.p.p., non è revocabile in dubbio: la mera lettura dell’impugnata ordinanza (v. pagine 4, 8, 9 e 10) evidenzia, infatti, l’esistenza di indizi di colpevolezza ricavabili da diversi episodi (sono ben cinque i capi d’imputazione), desunti da inequivoche intercettazioni ambientali e telefoniche, da perquisizioni e sequestri nonchè dalle dichiarazioni e dai riconoscimenti fotografici dei clienti delle sostanze stupefacenti.

A ciò si aggiunga come la ricorrente non avesse neppure contestato l’esistenza dei suddetti indizi avanti il Giudice del merito (v. pagine 7-8 dell’impugnata ordinanza).

3. Del pari, la sussistenza delle esigenze cautelari è stata improntata non solo ai principi in genere applicabili alle misure personali (v. da ultimo Cass. Sez. 5, 17 aprile 2009 n. 21441) ma è stata, ugualmente e correttamente calibrata alla gravità dei fatti ascritti e alla personalità dell’odierna ricorrente.

4. Il ricorso va, in definitiva, rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.

Deve, inoltre, procedersi a cura della Cancelleria agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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