Cons. Stato Sez. III, Sent., 03-08-2011, n. 4637 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

La signora C. Z. ha impugnato presso il Tribunale amministrativo regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, il provvedimento dell’Azienda ospedaliera A. Cardarelli di Napoli di esclusione dal concorso per titoli ed esami a 7 posti di coadiutore amministrativo esperto, categoria "BS" disabili. L’esclusione del concorso è stata in un primo tempo motivata con la mancata specificazione, nella domanda di partecipazione, del titolo di studio posseduto.

Dopo la presentazione del ricorso avverso la comunicazione di esclusione l’Ospedale Cardarelli ha ritenuto di riprendere in esame il fascicolo della ricorrente ed ha ulteriormente ribadito l’esclusione, sia perché l’interessata non aveva allegato (contrariamente a quanto dalla stessa sostenuto) alcun titolo di studio, sia perché era risultata iscritta nell’elenco dei disabili disoccupati di Salerno, anziché in quello di Napoli, come richiesto dal bando, sia infine perché non aveva allegato copia del documento di riconoscimento.

Contro il secondo provvedimento di esclusione la ricorrente ha presentato motivi aggiunti.

2. Il T.A.R. della Campania, Sezione staccata di Salerno, ha dichiarato improcedibile il ricorso originario, in quanto il primo provvedimento di esclusione è stato assorbito dal secondo, non avente valore meramente confermativo. Il T.A.R. ha quindi considerato le censure avanzate nei confronti di quest’ultimo nei motivi aggiunti respingendo il ricorso per le seguenti ragioni:

– la ricorrente ha omesso di specificare nel testo della domanda il titolo di studio, visto che non può essere considerato sufficiente definirsi "diplomata" nel testo della domanda e visto che non ha dato prova dell’affermazione di averne allegata copia alla domanda, visto che la copia non viene indicata nell’elenco dei documenti allegati stilato dalla stessa ricorrente;

– non convincente appare la pretesa di una interpretazione secundum constitutionem della clausola del bando di limitazione del concorso ai disabili della sola provincia di Napoli. Tale limitazione, chiaramente indicata dal bando di concorso non si presta a interpretazioni correttive da parte dell’organo deputato alla sua applicazione;

– appare pertanto irrilevante l’accoglimento della terza censura relativa alla ritenuta non obbligatorietà di allegare copia del documento di identità.

3. L’appello, previa proposizione di istanza cautelare per la sospensione degli effetti della sentenza impugnata, ribadisce nei confronti della sentenza del T.A.R. le due censure non accolte dalla medesima, sottolineando in particolare come la sentenza abbia ignorato sia il dovere dell’ Amministrazione di richiedere il titolo di studio dichiarato nella domanda anche se questo fosse stato eventualmente mancante, sia il fatto che l’amministrazione, di fronte alla mancata precisazione del tipo di diploma nel testo della domanda, avrebbe dovuto limitarsi nel dubbio a non concedere il punteggio aggiuntivo per il diploma di scuola superiore. Inoltre si osserva che la clausola di limitazione del bando di concorso ai disabili della provincia di Napoli era oggetto di una specifica censura di illegittimità e incostituzionalità, mentre la sentenza si limita ad osservare che l’Amministrazione non poteva non applicarla. Infine l’appello rileva che il T.A.R. non avrebbe dovuto neppure prendere in considerazione il secondo provvedimento di esclusione e le ulteriori cause di esclusione dell’interessata dal concorso da esso dedotte, in quanto l’Amministrazione non poteva pronunciarsi una seconda volta sullo stesso oggetto dopo l’impugnazione del primo provvedimento.

4.. Il Collegio ha ritenuto insussistenti i presupposti per una misura cautelare e, considerata la natura della controversia, dato il preavviso alle parti, ha ritenuto di poter decidere direttamente nel merito sulla base delle argomentazioni contenute dalla sentenza del T.A.R..

5. L’appello, infatti, non può essere accolto per le seguenti ragioni:

– è determinante, al fine di motivare la esclusione dal concorso, la omessa dichiarazione nella domanda – ovvero tra gli allegati – del titolo di studio, che era obbligatoria alla stregua del bando di concorso. E’ rilevante in relazione ad uno dei motivi dell’appello che questa causa determinante sia indicata già nella prima comunicazione di esclusione del concorso. Lo stesso appello del resto riconosce di non poter dar prova della presentazione del titolo di studio in allegato alla domanda, non avendolo l’interessata indicato nell’elenco degli allegati da lei stesso predisposto. La presenza dell’inciso "diplomata" nel contesto della domanda, alla luce della precisa indicazione del bando che richiedeva la dichiarazione del titolo di studio posseduto, non può essere ritenuta sufficiente e neppure idonea a determinare un obbligo dell’Amministrazione di richiedere il completamento della domanda con la documentazione mancante;

– quanto alle censure sollevate nell’appello in ordine alla seconda ragione di esclusione accolta dalla sentenza del T.A.R. relative alla costituzionalità e illegittimità della clausola di limitazione contenuta nel bando di concorso ai disabili iscritti nella provincia di Napoli e alla mancata presa in considerazione sostanziale di tali censure, appare corretta la impostazione seguita dal T.A.R., il quale, premesso che l’autonoma validità e rilevanza della prima causa di esclusione rende inutile l’esame degli altri motivi, ritiene comunque di affermare che la pretesa ad un’interpretazione in conformità alla Costituzione di detta clausola, a prescindere dal suo fondamento, è comunque preclusa dalla chiara formulazione della disposizioni del bando di concorso che non potevano non essere applicate in sede di svolgimento. Infatti solo in questa accezione "interpretativa" la censura di illegittimità e incostituzionalità verso la clausola limitativa contenuta nel bando è ammissibile in quanto il bando stesso – indetto in data 6 novembre 2006 – non è stato autonomamente impugnato nei termini.

L’appello è pertanto respinto.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese non essendovi stata costituzione di controparti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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