Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 31-05-2011) 25-07-2011, n. 29841

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Catanzaro in funzione di Giudice del Riesame, con ordinanza del 25 novembre 2010, ha quasi integralmente confermato (annullandola solo in relazione a sette dei cinquantacinque capi d’imputazione) l’ordinanza del 23 ottobre 2010 del GIP del Tribunale di Catanzaro con la quale, per quanto d’interesse del presente procedimento, era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di P.N., indagato per il delitto di associazione per delinquere e concorso continuato nello spaccio di sostanze stupefacenti, tentato omicidio e associazione a delinquere finalizzata ai reati di furto, ricettazione ed estorsione.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, personalmente, lamentando: una violazione della legge processuale per la mancata esposizione delle specifiche esigenze cautelari; una motivazione illogica, incompleta e insufficiente in merito all’esistenza delle esigenze cautelari; nonchè una violazione di legge in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari poste a sostegno dell’ordinanza applicativa la misura cautelare in relazione alle fattispecie delittuose ascritte.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è, all’evidenza, inammissibile per tardività. 2. L’impugnato provvedimento risulta, infatti, notificato all’imputato il 25 gennaio 2011 mentre il ricorso per cassazione risulta depositato il 5 febbraio 2011 presso l’Ufficio matricola della Casa Circondariale di Catanzaro (pervenuto poi al Tribunale di Catanzaro il successivo 8 febbraio) e, di conseguenza, nel termine di undici giorni e non in quello perentorio di dieci giorni di cui all’art. 311 c.p.p., comma 1. 3. In ogni caso, le inammissibili doglianze del ricorrente tendono a rendere accreditabile una diversa ricostruzione delle emergenze di causa sulla base di ipotesi le quali, a prescindere dal relativo grado di plausibilità, non possono essere devolute all’apprezzamento del Giudice di legittimità; la Cassazione, infatti, non valuta nuovamente i risultati delle prove nè persegue la ricostruzione più aderente ad essi per la qualificazione della fattispecie sottoposta al suo esame e neppure può entrare ancora una volta nella ricostruzione dei gravi indizi di colpevolezza per l’emanazione dei provvedimenti cautelari ma è deputata unicamente a verificare che il ragionamento seguito dal Giudice di merito sia razionale e non soffra di vistose incertezze su elementi decisivi.

4. Il ricorso va, in definitiva, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500 in favore della Cassa delle Ammende.

Deve procedersi, inoltre, a cura della Cancelleria alle comunicazioni di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500 in favore della Cassa delle Ammende.

Art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *