Cons. Stato Sez. III, Sent., 03-08-2011, n. 4634

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1. Con atti notificati il 29 dicembre 2010 e depositati il 18 gennaio 2011 il Comune di Magliano Vetere (SA) ha proposto due appelli, con istanza di sospensione, per la riforma delle sentenze n. 11165 e 11166 in data 29 aprile 2010, depositate il 30 settembre 2010, con le quali il Tribunale amministrativo regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno – Sezione II ha accolto i due ricorsi presentati da vari soggetti (quarantuno per il primo ricorso, ventotto per il secondo) tutti assegnatari di piante di castagno da frutto, insistenti in agro di quel Comune sui terreni sottoposti agli usi civici del pascolo, avverso più provvedimenti adottati da quel Comune e dalla Regione Campania fra il 2006 e il 2008.

Con tali provvedimenti i possessori di dette piante erano stati distinti in legittimi o abusivi, a seconda che le piante fossero state censite prima o dopo il 1936, dando luogo a due diversi ruoli denominati "ruolo castagni da frutto in uso civico" e "ruolo castagni da frutto in affitto", per cui i ricorrenti, definiti come abusivi, erano stati collocati nel ruolo "in affitto", con l’imposizione di un canone diverso da quello del ruolo "in uso civico".

Il T.A.R., con le sentenze impugnate, ha ritenuto fondato il motivo di ricorso che lamentava la violazione del R.D. 26 febbraio 1928 n. 332, nella parte in cui non contemplava la distinzione del canone fra quello di uso civico e quello d’affitto.

2. I due appelli devono essere riuniti ai fini della trattazione congiunta, per evidente connessione soggettiva e oggettiva, essendo identici l’appellante, la causa petendi, il petitum e i motivi dedotti a loro sostegno ed essendo le parti controinteressate titolari della stessa posizione giuridica soggettiva.

3. Con gli appelli in epigrafe indicati, il Comune di Magliano Vetere deduce:

– il difetto di giurisdizione, non rilevato dal T.A.R., in quanto i ricorrenti non hanno contestato l’obbligo di corrispondere un canone e il potere del comune di esigere il pagamento, bensì il " quantum debeatur", quindi sollevando questioni meramente patrimoniali, di competenza dell’A.G.O.; in ogni caso la controversia, trattandosi di usi civici, rientrerebbe nella giurisdizione del commissario per la liquidazione;

– l’irricevibilità dei ricorsi proposti in primo grado in quanto con gli stessi sono stati impugnati in quel contesto anche i decreti regionali n. 4 del 30 gennaio 2006 – recante l’approvazione delle operazioni peritali relative al ricensimento e riattribuzione delle piante di castagno, i due distinti ruoli e la rideterminazione dei canoni – e n. 21 del 17 marzo 2008 – recante approvazione del nuovo regolamento degli usi civici deliberato dal Consiglio comunale di Magliano Vetere con atti n. 30/2006 e 16/2007 – provvedimenti che sarebbero già di per sé lesivi delle singole posizioni giuridiche dei soggetti ricorrenti e ormai divenuti definitivi, né gli interessati possono dolersi della mancata notifica e quindi della mancata conoscenza, posto che gli stessi sono stati pubblicati nell’albo pretorio, nel B.U.R.C. e nel diffuso quotidiano locale;

– conseguente inammissibilità dei ricorsi stessi, essendo il successivo decreto regionale n. 45 del 14 maggio 2008 meramente ricognitivo e confermativo del precedente e presupposto n. 4/2006, non impugnato a suo tempo;

– difetto di motivazione e contraddittorietà, posto che la normativa autorizza la distinzione dei possessori e la diversificazione dei canoni alla luce dell’ordinanza del Commissario agli usi civici in Napoli del 23 gennaio 1936, resa proprio ai sensi del R.D. n. 332/1928, sulla base delle operazioni peritali effettuate dalla Regione;

– la pretesa comunale sarebbe infatti supportata per l’appunto da operazioni e valutazioni peritali non contestate e il canone richiesto per l’affitto non sarebbe affatto sproporzionato, in quanto corrispondente al patrimonio arboreo in godimento, e irrisorio nella misura; la riscossione del canone si appalesa indispensabile per l’equilibrio economico dell’ente;

– non sarebbe consentito, come invece sostenuto dal T.A.R., di sostituire gli alberi ma anche di piantarne di nuovi in modo da mutare e accrescere il patrimonio arboreo preesistente.

4.1. I controinteressati si sono costituiti con memorie depositate il 31 gennaio 2011, sostenendo l’infondatezza degli appelli del Comune in merito sia all’asserito difetto di giurisdizione sia alle censure dedotte, e riproponendo i motivi dei ricorsi proposti in primo grado, e in particolare il secondo, non esaminato dal T.A.R., volto a contestare il criterio di calcolo adottato per la determinazione del canone di affitto in presenza delle stesse risultanze istruttorie.

In data 8 aprile 2011 gli stessi hanno depositato alcuni documenti, fra i quali copia della deliberazione del Comune di Magliano Vetere n. 14 del 10 luglio 2008, con cui, con richiesta alla Regione, si procede alla determinazione di un equo canone unico per tutti i possessori e tutte le piante produttive, apportando la conseguente modifica al regolamento comunale per gli usi civici.

4.2. Il Comune di Magliano Vetere ha depositato, in data 15 aprile 2011, due sintetiche memorie difensive confermative dei motivi degli appelli, nonché, con varie note, più documenti, fra i quali due atti volti a chiarire, contrariamente a quanto sostenuto in precedenza, l’avvenuta notifica individuale del decreto regionale n. 45 del 14 maggio 2008, impugnato in primo grado.

4.3. Sempre i controinteressati con due memorie depositate il 29 aprile 2011 hanno replicato alle citate memorie difensive comunali, eccependo peraltro l’inammissibilità della censura di irricevibilità dei ricorsi in primo grado per quanto proposta per la prima volta in sede di appelli.

4.4. Le signore M. A. G. e M. C., con memoria depositata l’8 aprile 2011, si son costituite, la prima in qualità di erede del padre A. G., già ricorrente nel presente contenzioso, deceduto il 9 novembre 2009.

5. Le cause, rinviate all’esame di merito nella camera di consiglio del 4 febbraio 2011, all’udienza pubblica del 20 maggio 2011, presenti i legali delle parti, relatore il consigliere Stelo sono state trattenute in decisione.

6.1. Ciò premesso in fatto, gi appelli, riuniti, sono infondati e vanno respinti, condividendo le argomentazioni già svolte dal giudice di primo grado.

6.2. Vanno disattese primieramente le eccezioni di inammissibilità dei ricorsi di primo grado per difetto di giurisdizione e per irricevibilità.

Infatti nella fattispecie è stato contestato sostanzialmente, prima ancora del quantum da pagare l’an e cioè il potere del Comune di imporre il canone in questione in misura differenziata con violazione della normativa di settore ed eccesso di potere sotto vari profili sintomatici.

Inoltre i richiamati provvedimenti regionali si inseriscono, nella procedura di cui trattasi, quali atti presupposti di carattere generale e endoprocedimentale, non direttamente e immediatamente lesivi delle singole posizioni giuridiche soggettive, tanto da non essere stati notificati individualmente, demandando invece a dopo l’approvazione del regolamento comunale per gli usi civici l’adozione dei necessari provvedimenti attuativi delle determinazioni adottate, quale è il decreto regionale n. 45 del 14 maggio 2008, notificato individualmente come da rettifica comunale, che è stato impugnato quindi unitamente ai due atti presupposti regionali e alle deliberazioni comunali relative al predetto regolamento.

6.3. Nel merito il Collegio non ritiene di discostarsi dalla pronuncia del T.A.R. secondo cui l’articolo 23 del R.D. 26 febbraio 1928 n. 332 non contempla la distinzione tra canone di uso civico e canone d’affitto.

Tanto si deduce sia dal dato testuale che fa propendere in verità per una disciplina uniforme, dato che non contiene esplicitamente tale previsione, come avrebbe dovuto al fine di imporre un canone diversificato nella misura, sia aliunde dalla norma che, come si evince ed è sottolineato dal T.A.R., abilita l’attività di piantare nuove piante su terreno ad uso civico così utilizzandolo e valorizzandolo, come da destinazione.

Per completezza, tale assunto è stato sostanzialmente sostenuto anche nel parere proveritate del prof. Di Genio del 25 maggio 2005, richiamato nel citato decreto regionale n. 4/2006 e officiato dal Comune di Magliano Vetere.

6.4. Da ultimo i controinteressati nella memoria depositata fanno riferimento alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 10 luglio 2008, poi depositata, con cui il Comune chiede alla Regione di prendere atto della richiesta di "determinazione di un equo canone unico per tutti i possessori e tutte le piante produttive", approvando formalmente la riformulazione in "determinazione di un equo canone unico per tutti i possessori e tutte le piante produttive, così come previsto dal vigente Regolamento per gli Usi Civici".

A supporto sono stati elencati i motivi per i quali, a parere di quel Consesso, la distinzione non trovava fondamento.

A ben leggere, tale deliberazione avvalora la tesi sostenuta dagli attuali controinteressati in primo grado e avallata dal T.A.R., e può indurre anche a configurare la sopravvenienza della cessazione della materia del contendere, ma il Comune sul punto, nel ricorso e nella memoria difensiva ed anche in udienza, non ha ritenuto di fare cenno alla deliberazione e alla sua valenza nei sensi suesposti.

Il deliberato in ogni caso non è stato smentito o contrastato e costituisce di certo un argomento di prova a suffragio delle considerazioni che precedono.

7. Ne consegue che gli appelli, riuniti, sono infondati e vanno respinti.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe proposti, li respinge e, per l’effetto, conferma le sentenze impugnate.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate, per ciascuno dei due giudizi, in Euro 2.000,00 (duemila) oltre accessori di legge, a favore delle parti rispettivamente costituitesi, unitariamente considerate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *