Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 31-05-2011) 25-07-2011, n. 29839 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Catanzaro in funzione di Giudice del Riesame, con ordinanza del 30 novembre 2010, ha quasi integralmente confermato (annullandola solo in relazione ad uno dei cinque capi d’imputazione) l’ordinanza del 23 ottobre 2010 del GIP del Tribunale di Catanzaro con la quale, per quanto d’interesse del presente procedimento, era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di B.E.L., indagata per il delitto di concorso continuato nello spaccio di sostanze stupefacenti.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagata, a mezzo del proprio difensore lamentando: una motivazione illogica, incompleta e insufficiente in merito all’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari; nonchè una violazione di legge in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari poste a sostegno dell’ordinanza applicativa la misura cautelare in relazione alle fattispecie delittuose ascritte.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è, chiaramente, inammissibile.

2. Preliminarmente le doglianze della ricorrente tendono a rendere accreditabile una diversa ricostruzione delle emergenze di causa sulla base di ipotesi le quali, a prescindere dal relativo grado di plausibilità, non possono essere devolute all’apprezzamento del Giudice di legittimità; la Cassazione, infatti, non valuta nuovamente i risultati delle prove nè persegue la ricostruzione più aderente ad essi per la qualificazione della fattispecie sottoposta al suo esame e neppure può entrare ancora una volta nella ricostruzione dei gravi indizi di colpevolezza per l’emanazione dei provvedimenti cautelari ma è deputata unicamente a verificare che il ragionamento seguito dal Giudice di merito sia razionale e non soffra di vistose incertezze su elementi decisivi.

3. Il coinvolgimento della ricorrente nei fatti ascritti non è dovuto affatto "sic et simpliciter" alla circostanza di essere parte di un determinato nucleo familiare ovvero di una determinata etnia:

la mera lettura dell’impugnata ordinanza (v. pagine 4, 9 e 10) evidenzia, infatti, l’esistenza di indizi di colpevolezza ricavabili da diversi episodi, desunti da inequivoche intercettazioni telefoniche, che fanno capo alla ricorrente quale organizzatrice dell’attività illecita di spaccio delle sostanze stupefacenti.

Assorbente è, poi, l’ulteriore circostanza che motivi di censura sul quadro indiziario neppure siano stati proposti dalla odierna ricorrente avanti il Giudice del merito (v. pagina 8 del provvedimento impugnato).

4. Del pari, la sussistenza delle esigenze cautelari è stata improntata non solo ai principi In genere applicabili alle misure personali (v. da ultimo Cass. Sez. 5, 17 aprile 2009 n. 21441) ma è stata, ancora correttamente, calibrata alla gravità dei fatti ascritti e alla personalità dell’odierna ricorrente.

5. Il ricorso va, in definitiva, dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende.

Deve, infine, procedersi a cura della Cancelleria alle comunicazioni di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Deve procedersi agli avvisi ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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