Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 31-05-2011) 25-07-2011, n. 29838 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Catanzaro in funzione di Giudice del Riesame, con ordinanza del 7 dicembre 2010, ha confermato l’ordinanza del 23 ottobre 2010 del GIP del Tribunale di Catanzaro con la quale, per quanto d’interesse del presente procedimento, era stata applicata la misura della custodia cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di P.S., indagato per il delitto di concorso continuato nello spaccio di sostanze stupefacenti.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, a mezzo del proprio difensore lamentando: una violazione della legge processuale per la mancata esposizione delle specifiche esigenze cautelari nonchè delle ragioni della mancata scelta di misure alternative e meno afflittive; una motivazione illogica, incompleta e insufficiente in merito all’esistenza delle esigenze cautelari; nonchè una violazione di legge in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari poste a sostegno dell’ordinanza applicativa la misura cautelare in relazione alle fattispecie delittuose ascritte.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è, all’evidenza, da rigettare.

2. Preliminarmente le doglianze del ricorrente tendono a rendere accreditabile una diversa ricostruzione delle emergenze di causa sulla base di ipotesi le quali, a prescindere dal relativo grado di plausibilità, non possono essere devolute all’apprezzamento del Giudice di legittimità; la Cassazione, infatti, non valuta nuovamente i risultati delle prove nè persegue la ricostruzione più aderente ad essi per la qualificazione della fattispecie sottoposta al suo esame e neppure può entrare ancora una volta nella ricostruzione dei gravi indizi di colpevolezza per l’emanazione dei provvedimenti cautelari ma è deputata unicamente a verificare che il ragionamento seguito dal Giudice di merito sia razionale e non soffra di vistose incertezze su elementi decisivi.

3. A ciò si aggiunga, con riferimento alla fattispecie sottoposta all’esame di questa Corte, come la specifica contestazione del ricorrente in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari nei suoi confronti, per quanto attiene alla misura custodiale presso la propria abitazione, non coglie nel segno in quanto tale sussistenza è stata affermata non solo in base ai principi in genere applicabili alle misure personali (v. da ultimo Cass. Sez. 5, 17 aprile 2009 n. 21441) ma è stata, del pari, correttamente calibrata alla gravità dei fatti ascritti e alla personalità dell’odierno ricorrente (v. pagina 5 della motivazione dell’impugnato provvedimento) altrimenti sarebbe stata lecitamente applicabile una più grave misura restrittiva personale.

4. Il ricorso va, in definitiva, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *