Cons. Stato Sez. IV, Sent., 03-08-2011, n. 4662

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Alcuni residenti del Comune di Osimo nel marzo del 2010 invitavano la Regione Marche a dichiarare la decadenza dell’autorizzazione unica rilasciata alla C. con decreto n.25 del 24/2/2009 per la realizzazione e l’esercizio di un impianto a biogas per la produzione di energia elettrica e di cogenerazione da ubicarsi sul territorio dell’anzidetto Comune.

In assenza di riscontro, i predetti impugnavano innanzi al Tar per le Marche il silenziorifiuto formatosi su detta istanza, con richiesta di annullamento di tale colpevole comportamento e per ottenere la dichiarazione di intervenuta decadenza del titolo ad edificare l’impianto di cogenerazione di energia elettrica di cui all’autorizzazione regionale n.25/09.

Più specificatamente, la eccepita decadenza del titolo de quo, come dedotta col ricorso di prime cure, era incentrata sulla censura del mancato inizio dei lavori assentiti in un anno dal rilascio dell’autorizzazione all’edificazione dell’impianto.

L’adito Tar con sentenza n.3348/2010 rigettava il ricorso, ritenendolo infondato e avverso tale decisum insorgono in appello due degli originari ricorrenti che contestano le statuizioni della sentenza di primo grado,eccependone la erroneità.

In particolare, con un unico, articolato motivo, parte appellante assume che l’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto concessa alla CO.VAL.M. ha valenza edilizia e alla stessa deve applicarsi la disposizione di cui all’art.15 del DPR n.380/2001, con la conseguenza che essendo stati avviati i lavori di costruzione dell’impianto solo nella seconda metà del mese di aprile del 2010, l’inutile decorso di un anno dalla data di avvenuto rilascio dell’autorizzazione comporta necessariamente l’invalidità del titolo per intervenuta decadenza dello stesso.

Si è costituita in giudizio la Regione Marche che ha contestato la fondatezza del proposto gravame di cui ha chiesto la reiezione.

La controinteressata CO.VAL.M pure costituitasi in giudizio ha in via preliminare eccepito la inammissibilità dell’appello (oltre che del ricorso di prime cure), deducendo la infondatezza nel merito dell’impugnativa qui proposta.

Alla camera di consiglio del 28 giugno 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Nei confronti del proposto appello vengono sollevati numerosi dubbi di inammissibilità alcuni dei quali, specie quello relativo alla sussistenza in capo ai ricorrenti della legittimazione ad agendum presentano elementi suscettibili di significativo apprezzamento.

Nondimeno, si può prescindere dall’eccezione in limine litis dedotta, rivelandosi il proposto appello nel merito infondato.

La tesi difensiva qui riproposta e su cui insistono due degli originari ricorrenti è che si sarebbe inverata la decadenza dell’autorizzazione unica a causa del non avvenuto inizio dei lavori nel termine annuale decorrente dalla data di rilascio di detto titolo.

Il Collegio è chiamato dunque a pronunciarsi sull’applicabilità o meno nella fattispecie all’esame della norma di cui all’art.15 del DPR n.380/2001 (Testo Unico sull’edilizia) disciplinante l’obbligo dell’inizio dei lavori nell’anno dal rilascio del titolo.

Al quesito si ritiene debba darsi negativa risposta.

La realizzazione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi, gli impianti a biogas per la generazione di energia sono assoggettati al previo rilascio dell’autorizzazione unica, come previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 2003 n.387 all’art.12.

Trattasi di titolo che viene rilasciato (commi 1 e 3 del citato articolo) " a seguito di un procedimento unico", nell’ambito di un procedura di semplificazione nella quale si dà corso all’istruttoria e alla definizione dei vari aspetti coinvolti nella autorizzabilità e fattibilità di detti impianti.

In particolare, il provvedimento finale (appunto l’autorizzazione unica) costituisce l’esito di un procedimento nel quale convergono tutti gli atti di autorizzazione, di valutazione e di assenso afferenti i campi dell’ambiente, dell’urbanistica, dell’edilizia, delle attività produttive e delle espropriazioni.

Ora, per espressa previsione legislativa e avuto riguardo ai principi interpretativi di carattere generale ivi applicabili, deve convenirsi che l’autorizzazione de qua ha una sua specialità in ragione della quale non è equiparabile tout court ai singoli atti riguardanti il settore di appartenenza anch’essi intervenuti nel procedimento unico (pur essendo di ciascuno di esso espressione) dal momento che reca disciplina, effetti e modalità di attuazione suoi propri.

Così, con riferimento agli aspetti qui in rilievo, l’autorizzazione rilasciata assorbe l’assenso di carattere edilizio, ma reca un regime del tutto autonomo che non consente, contrariamente a quanto sostenuto dalle appellanti, una pedissequa equiparazione tra autorizzazione unica e permesso di costruire, il che esclude che a tale tipologia di atto debba applicarsi tout court la disposizione recata dall’art.15 del DPR n.380/2001 in tema di osservanza del termine annuale per l’inizio dei lavori.

Una puntuale conferma di tale assunto viene fornita dall’esistenza di una normativa ad hoc dettata in materia di inizio del lavori per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, lì dove, appositamente la legge 24/12/2007 n.244 all’art.2 comma 159 prevede espressamente che la dimostrazione di aver concretamente avviato i lavori di costruzione di tali impianti può essere fornita anche dalla prova di aver svolto le attività dal comma 1 dell’art.15 del dlgs n.79 del 16 marzo 1999, costituite, queste ultime, dall’acquisizione della disponibilità delle aree destinate ad ospitare l’impianto, dall’accettazione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica, dalla stipulazione dei contratti di acquisto dei macchinari.

Ora, al di là della dimostrazione in concreto dell’avvenuta esecuzione delle suindicate iniziative, rimane il fatto che ai fini dell’avvio della realizzazione e dell’attività connesse agli impianti del genere qui in discussione sono dettati adempimenti aventi uno specifico contenuto ed è in relazione a tali prescrizioni che occorre valutare se i lavori sono stati iniziati o meno, senza che ci si possa riferire alla previsione di cui all’art.15 del DPR n.380/01.

La lettura e l’interpretazione dei dati legislativi testè illustrati consente di per sé di affermare la non applicabilità al caso di specie della norma del testo unico dell’edilizia che parte appellante assume non essere stata rispettata; nondimeno va condiviso anche l’altro argomento posto dal giudice di primo grado a fondamento della reiezione della tesi difensiva delle ricorrenti, rappresentato dal fatto che l’atto autorizzatorio non reca la previsione di termini di inizio dei lavori nei sensi voluti dalla normativa edilizia.

Il decreto regionale di autorizzazione n.25/2009, in primo luogo, non effettua alcun richiamo al testo unico sull’edilizia e non reca alcunché in ordine al termine di inizio dei lavori, di guisa che la mancata menzione di quale che sia obbligo sul punto in questione, non può comportare la conseguente dichiarazione di invalidazione del titolo per una causa non prevista nell’atto costitutivo della facoltà di realizzare l’impianto.

Com’è noto, la decadenza opera come una sorte di sanzione a fronte di una non conforme condotta tenuta dal destinatario, ma se così è, non può essere sanzionato un eventuale inadempimento di una prescrizione che non viene prevista né in linea generale (mediante il richiamo alla normativa di settore) né contemplata specificatamente nel provvedimento autorizzatorio quale clausola.

Parte appellante fa presente che in ogni caso, risulta depositata al Comune una dichiarazione di inizio dei lavori ex art.37 punto 5 del Regolamento Edilizio Comunale, ma l’esistenza di un tale documento, al di là delle veridicità o meno di quanto denunciato, costituisce una iniziativa che non vale a sopperire alla mancanza nel titolo de quo di una espressa previsione di osservanza dell’obbligo del termine di inizio dei lavori previsto dall’art.15 del DPR n.380/2001, assenza di per sé ostativa all’esercizio di uno jus poenitendi nei sensi voluti dalle appellanti proprio perché non sono stati fissati preventivamente i presupposti di fatto e di diritto legittimanti la dichiarazione di decadenza e tanto a prescindere dalle osservazioni di diritto positivo sopra esposte.

Da quanto sin qui evidenziato, si deduce agevolmente l’insussistenza a carico della Regione Marche di un obbligo di pronunciarsi sulla richiesta di decadenza, con relativa inconfigurabilità dell’avvenuto inverarsi del silenzio- rifiuto, stante l’infondatezza nel merito della pretesa avanzata in relazione, s’intende, ai motivi ivi addotti a sua giustificazione.

Di qui, ancora, l’infondatezza del proposto gravame.

Sussistono, peraltro, giusti motivi, avuto riguardo alla specificità della vicenda, per disporre la compensazione delle spese e competenze del presente grado del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo Rigetta.

Compensa tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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