Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 31-05-2011) 25-07-2011, n. 29665 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con il provvedimento sopra indicato, il Tribunale distrettuale di Venezia ha rigettato le richieste di riesame proposte da H. A. e da suo cognato P.K. avverso l’ordinanza applicativa di custodia cautelare disposta il 24.12.2010 dal giudice delle indagini preliminari del tribunale di Treviso in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, contestato per tre episodi all’ H. (capo A, C e D dell’imputazione provvisoria) e per un episodio al P. (capo C della predetta imputazione). Con la stessa ordinanza, il Tribunale ha invece accolto l’istanza proposta, con riferimento al capo C), da H.V., moglie di H.A. e sorella di P.K., disponendone la liberazione.

2. Ricorrono per cassazione i due indagati per mezzo di separati atti d’impugnazioni, personalmente sottoscritti.

3. H.A. deduce "manifesta illogicità della motivazione – art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), – illogicità della motivazione dell’ordinanza impugnata – omessa motivazione in relazione alla memoria difensiva ex art. 309 c.p.p.".

Per quanto riguarda il capo A – premesso che una precedente ordinanza cautelare, emessa dal g.i.p. per lo stesso fatto (con lievi diversità e in riferimento ad epoca prossima al 19.11.2009) era stata precedentemente annullata dallo Tribunale del riesame di Venezia – il ricorrente ripropone i motivi dedotti avverso la prima ordinanza cautelare, contestando che le ragioni che avevano condotto il Tribunale all’annullamento (con particolare riferimento all’attendibilità e credibilità delle dichiarazioni dei chiamanti in correità Z. e M.) siano venute meno per integrazione motivazionale del g.i.p. o dello stesso tribunale del riesame. Assumendo la ""assenza di nuovi elementi di riscontro rispetto all’emissione della prima ordinanza", il ricorrente invoca "il giudicato cautelare, giacchè contro l’ordinanza del tribunale del riesame del 10 febbraio 2010, la Procura di Treviso non ha inteso interporre ricorso per cassazione".

In ordine al capo D) dell’imputazione provvisoria (cessioni in ottobre 2010 di eroina a C.R., Cr.Ma., B.I., M.T., oltre che ad un tale P.), l’ H. deduce la "erroneità dell’ordinanza impugnata per assoluta mancanza di gravità indiziaria".

Nessun rilievo l’ H. svolge in ordine al capo C), con cui il pubblico ministero contesta ad entrambi gli indagati l’acquisto di 500 grammi di cocaina e in ordine al quale egli fu arrestato in flagranza di reato il (OMISSIS).

3. P.K. deduce "manifesta illogicità della motivazione – art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), – illogicità della motivazione dell’ordinanza impugnata – omessa motivazione in relazione alla memoria difensiva ex art. 309 c.p.p.", denunciando l’illogicità manifesta della motivazione dell’ordinanza impugnata, con riferimento al capo C a lui contestato in concorso con il cognato H. (per avere acquistato da Ha.Ar. o comunque ricevuto da persona da quest’ultimo inviata, 500 grammi di cocaina) per assoluto contrasto con l’ordinanza del g.i.p. di Verona che, per il medesimo fatto, ha rigettato la richiesta di misura cautelare nei confronti di H.A..

Motivi della decisione

1. Al limite dell’inammissibilità, i ricorsi vanno rigettati, in accoglimento della richiesta del Procuratore generale.

2. Per quanto riguarda il primo motivo dedotto dall’ H., il ricorrente non considera l’importanza del significativo fatto nuovo intervenuto dopo l’annullamento della prima ordinanza, in base al quale il giudice per l’indagine preliminare ha emesso la nuova ordinanza cautelare, confermata dal Tribunale del riesame con il provvedimento impugnato: le dichiarazioni rese, nelle forme dell’incidente probatorio il 9 marzo 2010, mutano significativamente la rilevanza probatoria delle chiamate in correità e la loro convergente valenza, vanificando così le censure fondate sul precedente giudicato e sulle parziali non coincidenze tra le precedenti dichiarazioni dei chiamanti.

In ordine al motivo sul capo D) dell’imputazione provvisoria, il Collegio rileva l’inammissibilità delle censure, che si risolvono in critica ali apprezzamento fattuale di esclusiva competenza dei giudice di merito, operato dal Tribunale con apprezzamento insindacabile ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) attesa la plausibilità logica della motivazione.

3. Non merita accoglimento neppure il ricorso del P., che lamenta la contraddizione della valutazione operata dal Tribunale di Venezia rispetto a quanto ha ritenuto il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Verona, con ordinanza emessa nei confronti di Ha.Ar..

Ciò che più conta, al di là del dato formale dell’assoluta diversità del procedimento e della mancanza di vincoli di valutazione, è che il Tribunale di Venezia ha dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto errato la ricostruzione in fatto e l’apprezzamento probatorio del giudice veronese.

Nè l’indagato, oltre alla denunciata formale contraddizione, ha indicato le ragioni dell’illogicità del ragionamento del Tribunale del riesame, che invece nell’ordinanza impugnata, ha dato prova di attento e prudente apprezzamento di tutti gli elementi della vicenda, tanto da accogliere l’istanza di riesame di H.V., annullando la misura cautelare disposta a suo carico.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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