Cons. Stato Sez. IV, Sent., 03-08-2011, n. 4659 Avanzamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al TAR il Col. rn. s.p.e. A. C. chiedeva l’annullamento degli esiti dei giudizi di avanzamento per gli anni 2004 e 2005 di cui ai provvedimenti del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale militare II Reparto – 4 Divisione, rispettivamente prot. n. MD/GMIL03II/4/2/2005/33154 datato 13 aprile 2005, in base al quale l’Ufficiale ha appreso di essere stato valutato per l’anno 2004 e di essere stato collocato tra il 6 ed il 7 posto con punti 27,64 e per l’effetto non iscritto in quadro, e prot. n. MD/GMIL/03/II/4/2/2005/364248 datato 22 aprile 2005, in base al quale il ricorrente è stato collocato al 7 posto con punti 27,05, e non è risultato promosso al grado superiore per l’anno 2005, comunicati entrambi all’Ufficiale ricorrente il 2 maggio 2005, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

A sostegno del il ricorrente gravame deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 23 e 26 della legge n. 1137/55, così come integrata dal D.M. n. 571/93 e dal D.M. n. 299/02, nonché dal D.L.vo n. 490/97 e successive modifiche (D.L.vo n. 216/2000). Violazione del combinato disposto degli artt. 60, comma terzo, del D.L.vo n. 490/97 e 7 della legge n. 204/99. Eccesso di potere in senso relativo per sviamento, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, travisamento delle risultanze documentali, erronea valutazione dei presupposti, scavalcamento (cfr. Ad. Plen. CONS.STATO n. 5/98) e precostituzione di giudizio del ricorrente.

Il ricorrente lamentava che tra i punteggi a lui attribuiti e gli elementi sui quali i punteggi stessi avrebbero dovuto fondarsi, non sussiste quella necessaria correlazione logica, che si riassume nei concetti di adeguatezza e proporzionalità.

Peraltro i giudizi impugnati appaiono illegittimi perché affetti dal vizio di potere in senso relativo vista la perdurante sussistenza di un criterio valutativo particolarmente riduttivo e rigoroso utilizzato dalla C.S.A. nei confronti del ricorrente e, di converso, marcatamente concessivo riservato ai colleghi U. F., A. N., A. A. e A. M..

Con la sentenza epigrafata il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso proposto.

Il Ministero della difesa ha tuttavia impugnato la sentenza del TAR, chiedendone la riforma e svolgendo motivi ed argomentazioni riassunti nella sede della loro trattazione in diritto da parte della presente decisione.

Si è costituito nel giudizio il ricorrente in primo grado, resistendo al gravame ed esponendo in successiva memoria le proprie argomentazioni difensive, che si hanno qui per riportate. L’appellato ha altresì proposto ricorso incidentale, chiedendo, nell’ipotesi di accoglimento dell’appello principale, l’esame delle censure formulate in primo grado e non esaminate dal TAR in quanto ritenute assorbite.

Alla pubblica udienza del 31 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1.- La controversia sottoposta alla Sezione dall’appello in esame verte sulla legittimità di giudizi di avanzamento per la promozione al grado di Brigadiere Generale per gli anni 2004 e 2005, che hanno visto escluso il ricorrente dal novero degli Ufficiali scritti in quadro.

2.- Precede la trattazione del merito l’eccezione, svolta dall’appellato, di inammissibilità dell’appello per omessa notifica a tutte le parti del procedimento tenutosi in primo grado. L’eccezione è infondata. La sentenza gravata contiene effetti favorevoli per il solo appellato, sicchè rispetto alla sua impugnazione in appello non sono configurabili altri soggetti controinteressati ai quali occorra notificare il ricorso.

3.- Nel merito, il Ministero sostiene l’appello principale dolendosi del fatto che la sentenza abbia estrapolato dal profilo professionale del ricorrente e dei controinteressati solamente alcuni aspetti ritenuti favorevoli al primo, e senza valutare nel suo complesso il curriculum di servizio degli ufficiali in questione. Il primo giudice, avrebbe inoltre indebitamente isolato uno o più episodi di carriera, obliterando che la valutazione dei singoli requisiti od elementi non ha autonomia poiché i giudizi investono nella loro globalità la personalità degli scrutinandi, secondo consolidata giurisprudenza. L’appello è fondato e merita accoglimento.

Nel merito occorre brevemente riepilogare il percorso motivazionale seguito dal primo giudice, il quale, dopo aver ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza in merito all’ambito di sindacabilità, in sede giurisdizionale, dei giudizi espressi ai fini dell’avanzamento degli ufficiali, ha poi ripercorso il quadro normativo muovendo dall’art. 26 della legge n. 1137/1955, menzionando l’art. 45 della legge n. 224/1986, (modalità applicative mediante la previsione di "criteri che evidenzino le motivazione poste a base delle valutazioni") e citando da ultimo gli artt. 7, 8 e 15 del d.lgs. n. 490 del 1997. Il TAR ha inoltre ben evidenziato che:

"Sulla base del delineato sistema normativo si evince come la promozione a scelta sia caratterizzata non dalla comparazione fra gli scrutinandi ma da una valutazione in assoluto per ciascuno di essi; a tanto segue che l’iscrizione nel quadro di avanzamento è determinata dalla posizione conseguita da ciascuno nella graduatoria, sulla base del punteggio attribuitogli";

tale sistema non può interpretarsi nel senso che la norma abbia inteso sottrarre al sindacato giurisdizionale i giudizi di avanzamento degli ufficiali per merito assoluto, che devono quindi ritenersi sindacabili sia per eccesso di potere sotto il profilo relativo (confronto tra singoli scrutinandi) che sotto quello assoluto (coerenza del metro valutativo adottato);

– "l’apprezzamento dei titoli dei partecipanti, da effettuarsi nell’ambito di un giudizio complessivo ed inscindibile, non ha specifica autonomia, in quanto la mancanza di qualche titolo da parte di taluno degli scrutinandi bene può essere controbilanciata, ai fini del giudizio globale, dal possesso dei titoli diversi valutati come equivalenti dalla Commissione";

– conseguentemente "non compete al giudice amministrativo il potere di entrare nel merito delle valutazioni espresse dalla Commissione di avanzamento per gli ufficiali delle Forze Armate, dovendo il giudizio rimanere limitato ad una generale verifica della logicità e razionalità dei criteri seguiti in sede di scrutinio", e della presenza di eventuali profili di abnormità, palesi aberrazioni od erroneità in punto di fatto; da ciò deriva "l’esclusione di ogni sindacato di merito sui giudizi di avanzamento degli ufficiali, che sono soggetti al sindacato di legittimità entro limiti assai ristretti segnati dall’esigenza di rispettare la sottile, ma pur sempre precisa, linea che divide il giudizio di legittimità dalla valutazione squisitamente discrezionale demandata istituzionalmente alla Commissione".

Senonchè la sentenza impugnata si addentra subito dopo in un articolato quadro di valutazioni su ogni aspetto del giudizio. Il Tribunale accede infine anche alla valutazione complessiva del servizio svolto.

Ma, osserva il Collegio, le diffuse considerazioni svolte dal TAR appaiono confermare le contestazioni mosse dall’appellante Ministero, le quali lamentano infatti che la sentenza abbia estrapolato dal profilo professionale del ricorrente e dei controinteressati solamente alcuni aspetti ritenuti favorevoli al primo, e senza valutare nel suo complesso il curriculum di servizio degli ufficiali in questione ed obliterando che i giudizi investono nella loro globalità la personalità degli scrutinandi. Il dettaglio delle valutazioni rese dalla sentenza, a prescindere dal profilo (non contestato ma pur rilevabile) del loro indebito ingresso nella discrezionalità tecnica), è infatti tale da porsi in oggettivo contrasto con la natura globale dei giudizi in parola, e dalla quale scaturisce il corollario che cionondimeno, nella comparazione tra gli scrutinandi su singole tematiche, ciascuno di essi può legittimamente prevalere sull’altro e viceversa.

L’inosservanza del principio sopra ricordato comporta quindi inevitabilmente il giudice entri nel merito alle valutazioni che spettano all’amministrazione (anche in caso di merito assoluto) ed in taluni casi in sostanza procedendo egli stesso all’attività comparativa tra gli ufficiali scrutinandi.

Inoltre nella fattispecie, questo accesso agli aspetti posti in comparazione si è esplicato senza alcuna evidenziazione di particolari abnormità od aberrazioni valutative.

Il risultato è che, così operando, non solo il giudice, pur confermando i principi in materia, entra in maniera contraddittoria del tutto ingiustificata nella sfera del merito tecnico riservata all’amministrazione, ma finisce persino per sostituirsi alla stessa nella formulazione dei giudizi, fornendo le proprie valutazioni comparative. Ciò è particolarmente evidente ove la decisione giunge a verificare la congruità del punteggio attribuito (cfr. ex multis ed in contrario, Cons. di Stato, sez. IV, n. 4236/2003 e n.2644/2007) e non solo ove ha obliterato, come posto in rilievo dall’appellante, la preponderanza di una valutazione complessiva del curriculum di servizio.

Conclusivamente la sentenza impugnata si pone in pieno contrasto con consolidati principi enucleati dalla giurisprudenza amministrativa e che precludono al giudice amministrativo il sindacato in tema di giudizi di avanzamento, se non per gli eccezionali aspetti sopra evidenziati. Conseguentemente l’appello principale deve essere accolto.

4- Deve ora essere esaminato l’appello incidentale, col quale il Cardinale domanda l’esame delle censure formulate in primo grado (che assume non esaminate dal TAR) nell’intento dichiarato dimostrare che "le valutazioni cui è stato sottoposto negli anni 2004 e 2005……sono affette da eccesso di potere in senso relativo". Il ricorso si diffonde quindi un un’articolata serie di censure tutte volte a contestare le valutazioni effettuate dalla Commissione in comparazione con gli altri colleghi scrutinati, ma senza in effetti dimostrare alcun profilo di abnormità o grave erroneità sui presupposti fatti, che possa consentire di derogare ai sopra richiamati principi di insindacabilità della discrezionalità amministrativa e di globalità che caratterizzano i giudizi di avanzamento. Il ricorso incidentale è perciò da respingere.

3- Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio tra le parti costituite, di entrambi i gradi di giudizio attesa la sufficiente complessità delle questioni sollevate e trattate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, accoglie l’appello principale e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Respinge l’appello incidentale.

Dichiara interamente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *