Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 31-05-2011) 25-07-2011, n. 29663 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Su concorde richiesta delle parti, il g.i.p. del tribunale di Catania, a norma dell’art. 444 c.p.p., ha applicato a T. F. e P.A. rispettivamente la pena di un anno e due mesi di reclusione e Euro 600 di multa e quella di un anno e dieci mesi di reclusione e Euro 2.000 di multa per il reato di cui all’art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 per illecita detenzione 126 grammi di marijuana.

2. Contro la sentenza ricorre il pubblico ministero, deducendo violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 per illegalità della pena pecuniaria applicata a T.F..

3. Ricorre anche P.A. per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’art. 129 c.p.p..

Motivi della decisione

1. Il ricorso del pubblico ministero è fondato: la pena pecuniaria minima prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 è di Euro 3.000,00 per cui, pur operando la diminuente per il rito, risulta illegale la pena di Euro 600.

Nel confronti del T. la sentenza va annullata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Catania.

2. inammissibile, invece, è il ricorso del P.S. la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p. (per tutte, v. Cass. n. 4688/2007, Brendolin).

Nel caso in esame tale ipotesi non ricorre e il giudice di merito ha dato conto di aver proceduto alla relativa verifica.

4. All’inammissibilità segue la condanna del P. al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si ritiene adeguato determinare nella somma di Euro 1.500, in relazione alla natura delle questioni dedotte.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso di P.A., che condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 500 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di T.F. e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *