Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 31-05-2011) 25-07-2011, n. 29659

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.C. ricorre per cassazione avverso la decisione della Corte d’appello di Catania, confermativa della sentenza emessa il 2 aprile 2010, con cui il Tribunale di Acireale lo aveva condannato alla pena di sei mesi e venti giorni di reclusione per il reato di cui all’art. 385 c.p., comma 3, per essere stato sorpreso, alle ore 8 del mattino, in strada sotto la sua abitazione, ove era ristretto agli arresti domiciliari.

Il ricorrente deduce violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e); per non avere i giudici considerato che egli era autorizzato ad allontanarsi dalla propria abitazione (in cui era ristretto agli arresti domiciliari), dalle ore 8, per raggiungere il Sert di Acireale e il reparto malattie infettive dell’ospedale (OMISSIS).

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Nella sentenza si osserva che l’autorizzazione di cui era munito, consentiva al C. di recarsi al Sert di Acireale o all’Ospedale di Catania direttamente e senza deviazioni di sorta, per cui la condotta dell’imputato, che fu sorpreso alle 8 sotto casa con il suo cane, integra il reato contestato.

In realtà, il luogo e l’ora dell’accertamento erano perfettamente compatibili con l’intento di recarsi al luogo di cura seguendo il percorso dovuto, giacchè nessuna deviazione di percorso era stata compiuta, per come emerge dalle sentenze dei giudici di merito.

Per l’affermazione di responsabilità era, pertanto, indispensabile accertare che il C. era uscito da casa per motivi diversi da quelli consentiti dall’autorizzazione. Tale diverso motivo è stato implicitamente ritenuto, nella sentenza impugnata, per il fatto che l’imputato era accompagnato dal suo cane. Ma tale circostanza non era affatto incompatibile con l’intento dell’imputato di recarsi al Sert con il cane, cosicchè non è possibile affermare che "l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio" ( art. 533 c.p.p., comma 1 nel testo introdotto con la L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 5).

In accoglimento della richiesta del Procuratore generale d’udienza, la sentenza va annullata senza rinvio perchè il fatto non sussiste.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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