Cass. pen., sez. V 23-10-2007 (09-10-2007), n. 39052 Effetti in relazione ai giudizi di impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Messina, quale giudice di rinvio dalla Corte di cassazione, ha confermato, dopo una sospensione del procedimento protrattasi per sedici anni, la dichiarazione di colpevolezza di D.M.C. in ordine ai delitti di detenzione di armi da sparo e di esplosivi, sequestrati il (OMISSIS) in un locale di cui, secondo l’accusa, egli aveva l’esclusiva disponibilità insieme ai fratelli Angelo e Pasquale e al congiunto M.G., tutti già condannati con sentenza irrevocabile.
Hanno ritenuto i giudici del merito che all’epoca dei fatti i fratelli D.M. erano tutti latitanti in (OMISSIS), negando attendibilità alla tesi difensiva di D.M.C., che aveva dedotto e documentato con una memoria depositata il 27 ottobre 2006 di essere emigrato in Piemonte sin dal 6 febbraio 1962, stabilendo in particolare la sua residenza sin dal 1975 a (OMISSIS), presso la cui Camera di commercio fu iscritto nel 1978 con la qualifica di artigiano, dopo aver lavorato come operaio edile.
Ricorre per cassazione D.M.C. e propone due motivi d’impugnazione.
Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione della decisione impugnata, lamentando che i giudici del merito abbiano apoditticamente negato attendibilità alla sua versione difensiva.
Con il secondo motivo il ricorrente chiede dichiararsi estinti per prescrizione i reati, eccependo i illegittimità costituzionale la L. n. 251 del 2005, art. 10 che esclude la retroattività della sopravvenuta più favorevole disciplina della prescrizione.
2. Va preliminarmente rilevato che è manifestamente infondato il secondo motivo del ricorso, con il quale si deduce l’estinzione dei reati, perchè C. Cost., 23 novembre 2006, n. 393, nel dichiarare illegittimo la L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3, limitatamente alle parole "dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonchè", ha implicitamente negato che sia costituzionalmente illegittima l’esclusione dell’applicabilità della nuova disciplina della prescrizione in tutti i giudizi d’impugnazione, incluso il giudizio di rinvio, che non consiste nella semplice rinnovazione del giudizio conclusosi con la sentenza annullata, ma "rappresenta una fase a se stante" , condizionata dalla pronuncia della Corte di cassazione(Cass., sez. un., 23 novembre 1990, Agnese, m. 186164).
Sicchè, in applicazione della disciplina previgente, va disattesa l’eccezione di prescrizione dei reati.
3. Il primo motivo del ricorso è invece fondato.
Nella memoria depositata il 27 ottobre 2006 il ricorrente aveva infatti dedotto e documentato di non avere avuto nel 1977 la disponibilità del locale in cui furono sequestrati le armi, perchè viveva all’epoca a (OMISSIS). E i giudici del merito non hanno preso in seria considerazione tale deduzione, che individuava un fatto controverso sul quale avrebbero dovuto pronunciarsi.
In realtà si è discusso, soprattutto nella dottrina e nella giurisprudenza civili, se il difetto di motivazione rilevi solo quando riguardi un fatto principale, costitutivo della fattispecie dedotta in giudizio, ovvero anche quando riguardi un fatto secondario, dal quale si possa argomentare per concludere in ordine al fatto principale costitutivo, impeditivo, modificativo, estintivo della fattispecie controversa. Tuttavia, a parte la questione della decisività del fatto, che va risolta con una prova di resistenza della motivazione, sembra ragionevole ritenere che il principio del contraddittorio, oggi costituzionalizzato (art. 111 Cost., comma 2), imponga al giudice di prendere posizione su qualsiasi fatto che sia stato oggetto di specifica controversia tra le parti, indipendentemente dalla sua natura principale o secondaria. E in questo senso depone anche il nuovo testo dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)., laddove riconosce che il vizio della motivazione può risultare anche dagli atti in cui siano documentate richieste di parte non considerate dal giudice del merito. Sicchè da ogni controversia insorta tra le parti su uno specifico fatto, principale o secondario, deriva un dovere di decisione del giudice, che può essere certamente assolto con una pronuncia anche implicita, ma richiede una giustificazione adeguata; e l’individuazione dei fatti effettivamente controversi, attenendo alla definizione dell’oggetto del giudizio, può essere compiuta direttamente dalla Corte di cassazione attraverso l’esame degli atti, sia pure sulla base delle indicazioni delle parti. Questo non significa che al giudice di legittimità possa richiedersi una rivalutazione delle prove relative al fatto controverso; ma significa che sull’esistenza di un tale fatto il giudice del merito deve comunque pronunciarsi, pur rimanendo incensurabile la valutazione delle prove sulle quali quella pronuncia si fondi.
In realtà, quando ne è controversa l’esistenza, qualsiasi fatto viene in discussione come oggetto, non come strumento, di prova e di giudizio. E in questa prospettiva ogni fatto controverso può costituire punto della decisione.
Il disconoscimento della natura effettivamente principale (costituiva, impeditiva, modificativa o estintiva) del fatto controverso è un errore di qualificazione giuridica, censurabile a norma dell’art. 606 c.p.p., lett. b; l’omessa considerazione di un fatto controverso che effettivamente non sia principale può dai luogo solo a un vizio di motivazione, perchè può essere considerata sempre implicita la pronuncia che lo riguarda. Ma il fatto deve venire in discussione come tema di decisione, non come strumento di prova, perchè altrimenti si snaturerebbe il giudizio di legittimità, estendendolo da un controllo sulla giustificazione a un controllo sulla decisione, che nel giudizio di legittimità può essere invece censurata solo in rapporto alle norme di diritto.
Nel caso in esame la presenza di D.M.C. a (OMISSIS) all’epoca del sequestro della armi era un fatto certamente controverso e decisivo. E il silenzio dei giudici del merito su tale controversia integra gli estremi della denunciata mancanza di motivazione.
La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Messina per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello di Reggio Calabria per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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