Cons. Stato Sez. IV, Sent., 03-08-2011, n. 4649 Avanzamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al TAR del Lazio il Generale di Brigata in s.p.e. G. S. chiedeva l’annullamento dell’esito del giudizio di avanzamento per l’anno 2005 di cui al provvedimento prot. n. MD/GMIL – 03/II/4/1/2005/34816 del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale Militare 2 Reparto – 4 Divisione, datato 18 aprile 2005, comunicato al ricorrente il 27 giugno 2005, in base al quale l’Ufficiale, pur essendo stato ritenuto idoneo all’avanzamento a scelta al grado superiore, non è stato iscritto in quadro, avendo ottenuto p. 28,03 e risultando collocato al 31 posto della graduatoria di merito, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

A sostegno del gravame venivano dedotti:

– Violazione e falsa applicazione artt. 1, 23 e 26 legge n. 1137/5, così come integrata dal D.M. n. 571/93 e dal D.M. n. 299/02, del D. L.vo n. 490/97 e successive modifiche (D. L.vo n. 216/2000). Eccesso di potere in senso relativo per sviamento, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, travisamento delle risultanze documentali, erronea valutazione dei presupposti.

Il ricorrente, dopo aver elencato i titoli posseduti in relazione a ciascuna delle categorie qualitative di cui all’art. 26 della legge n. 1137/1955, ritiene viziato per eccesso di potere in senso relativo il procedimento posto in essere dalla C.S.A., denunciando la inadeguatezza del punto di merito attribuitogli relativamente al più benevolo e disparitario trattamento riservato al parigrado Baistrocchi, promosso invece al grado superiore.

Con la sentenza epigrafata il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso proposto.

Il Ministero della difesa ha tuttavia impugnato la sentenza del TAR, chiedendone la riforma e svolgendo motivi ed argomentazioni riassunti nella sede della loro trattazione in diritto da parte della presente decisione.

Si è costituito nel giudizio il ricorrente in primo grado ed odierno appellato resistendo al gravame ed esponendo in successiva memoria le proprie argomentazioni difensive, che si hanno qui per riportate.

Alla pubblica udienza del 31 maggio 2011 il ricorso trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Si duole anzitutto il Ministero appellante del fatto che la sentenza abbia estrapolato dal profilo professionale del ricorrente (gen. S.) e del controinteressato (gen. Baistrocchi) solamente alcuni aspetti ritenuti favorevoli al primo, e senza valutare nel suo complesso il curriculum di servizio di entrambi gli ufficiali in questione. Il primo giudice, avrebbe inoltre sottostimato i titoli posseduti dal controinteressato, con ciò venendo a sindacare le schede valutative che costituiscono notoriamente documentazione non sindacabile per eccesso di potere dal giudice amministrativo, secondo consolidata giurisprudenza. L’appello è fondato e merita accoglimento.

Nel merito occorre brevemente riepilogare il percorso motivazionale seguito dal primo giudice, il quale, dopo aver ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza in merito all’ambito di sindacabilità, in sede giurisdizionale, dei giudizi espressi ai fini dell’avanzamento degli ufficiali, ha poi ripercorso il quadro normativo muovendo dall’art. 26 della legge n. 1137/1955, menzionando l’art. 45 della legge n. 224/1986, (modalità applicative mediante la previsione di "criteri che evidenzino le motivazione poste a base delle valutazioni") e citando da ultimo gli artt. 7, 8 e 15 del d.lgs. n. 490 del 1997. Il TAR ha inoltre ben evidenziato che:

"Sulla base del delineato sistema normativo si evince come la promozione a scelta sia caratterizzata non dalla comparazione fra gli scrutinandi ma da una valutazione in assoluto per ciascuno di essi; a tanto segue che l’iscrizione nel quadro di avanzamento è determinata dalla posizione conseguita da ciascuno nella graduatoria, sulla base del punteggio attribuitogli";

tale sistema non può interpretarsi nel senso che la norma abbia inteso sottrarre al sindacato giurisdizionale i giudizi di avanzamento degli ufficiali per merito assoluto, che devono quindi ritenersi sindacabili sia per eccesso di potere sotto il profilo relativo (confronto tra singoli scrutinandi) che sotto quello assoluto (coerenza del metro valutativo adottato);

– "l’apprezzamento dei titoli dei partecipanti, da effettuarsi nell’ambito di un giudizio complessivo ed inscindibile, non ha specifica autonomia, in quanto la mancanza di qualche titolo da parte di taluno degli scrutinandi bene può essere controbilanciata, ai fini del giudizio globale, dal possesso dei titoli diversi valutati come equivalenti dalla Commissione";

– conseguentemente "non compete al giudice amministrativo il potere di entrare nel merito delle valutazioni espresse dalla Commissione di avanzamento per gli ufficiali delle Forze Armate, dovendo il giudizio rimanere limitato ad una generale verifica della logicità e razionalità dei criteri seguiti in sede di scrutinio", e della presenza di eventuali profili di abnormità, palesi aberrazioni od erroneità in punto di fatto; da ciò deriva "l’esclusione di ogni sindacato di merito sui giudizi di avanzamento degli ufficiali, che sono soggetti al sindacato di legittimità entro limiti assai ristretti segnati dall’esigenza di rispettare la sottile, ma pur sempre precisa, linea che divide il giudizio di legittimità dalla valutazione squisitamente discrezionale demandata istituzionalmente alla Commissione".

Senonchè la sentenza impugnata si addentra subito dopo in un articolato quadro di valutazioni su ogni aspetto del giudizio affermando che:

"il ricorrente, a differenza del collega," ha " riportato tre qualifiche iniziali non apicali, ma poi nel prosieguo della carriera" ha "conseguito sempre la massima qualifica, con lo stesso numero di formule elogiative aggiuntive rispetto al collega per cui le precedenti valutazioni non ottimali possono considerarsi irrilevanti, tenendo anche presente che il Baistrocchi, a differenza del ricorrente, proviene dal complemento. Va, per inciso, rilevato anche che, procedendo ad una comparazione tra le valutazioni effettuate per l’anno 2004 e l’anno 2005, sussiste tra le suddette valutazioni un incremento di punteggio pari a 5 centesimi per il ricorrente e 17 centesimi di punto per il Baistrocchi, che appare del tutto immotivato. Per quanto concerne i titoli culturali e tecnico – professionali posseduti va osservato come il ricorrente, proveniente dall’Accademia più Scuola di applicazione, possa vantare il possesso di due lauree attinenti ai fini istituzionali oltre alla conoscenza di ben tre lingue straniere contro una sola posseduta dal parigrado iscritto in quadro".

Il Tribunale accede infine anche alla valutazione complessiva del Servizio.

Ma, osserva il Collegio, le diffuse considerazioni svolte dal TAR appaiono confermare le contestazioni mosse dall’appellante Ministero (confermandone l’esattezza), le quali lamentano infatti che il primo giudice sia entrato nel merito alle valutazioni che spettano all’amministrazione (anche in caso di merito assoluto) peraltro sottostimando i meriti dell’ufficiale, e quindi in sostanza procedendo egli stesso all’attività comparativa tra i due scrutinandi.

In altri termini, questo accesso agli aspetti posti in comparazione, si è verificato tuttavia senza alcuna evidenziazione di parametri normativi violati o di particolari abnormità od aberrazioni valutative, sia sotto l’aspetto dell’eccesso di potere in senso assoluto che di quello relativo.

Il risultato è che, così operando, non solo il giudice, pur confermando i principi in materia, entra in una sfera di merito tecnico, ma si sostituisce persino all’amministrazione nella formulazione dei giudizi, fornendo le proprie valutazioni comparative. Ciò è particolarmente evidente ove la decisione giunge a verificare la congruità del punteggio attribuito (cfr. ex multis ed in contrario, Cons. di Stato, sez. IV, n. 4236/2003 e n.2644/2007) ed ha obliterato, come posto in rilievo dall’appellante, la preponderanza di una valutazione complessiva del curriculum di servizio di entrambi gli ufficiali in questione.

Conclusivamente la sentenza impugnata si pone in pieno contrasto con consolidati principi enucleati dalla giurisprudenza amministrativa e che precludono al giudice amministrativo il sindacato in tema di giudizi di avanzamento, se non per gli eccezionali aspetti sopra evidenziati.

Conseguentemente l’appello deve essere accolto.

Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio tra le parti costituite, di entrambi i gradi di giudizio attesa la sufficiente complessità delle questioni sollevate e trattate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Dichiara interamente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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