Cons. Stato Sez. IV, Sent., 03-08-2011, n. 4648 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza n.3176 del 2010 questa Sezione ha accolto il ricorso proposto dall’avv. G. G. concernente l’ottemperanza all’obbligo del Ministero della Giustizia di corrispondere le somme liquidate nel decreto della Corte d’Appello di Roma -Sez. Equa Riparazione n.07887/2005, con conseguente nomina del commissario ad actus in caso di ulteriore inadempienza nel termine di sessanta giorni dalla notifica della decisione stessa.

Con nota in atti prot.n. 82754 del 7 ottobre 2010, il Ragioniere Generale dello Stato ha nominato il dott. Filippo D’Alterio Dirigente S.I.Fi.P. commissario ad acta per l’ottemperanza alla predetta sentenza.

Quest’ultimo con nota pervenuta a questa Sezione in data 4 gennaio del 2011 ha chiesto la proroga dei termini necessari per poter provvedere al pagamento delle somme anzidette in quanto "Allo stato degli atti le sentenze in esame non sono esegui bili attingendo ai fondi accreditati presso la Corte di Appello di Roma, alla luce delle note prot.32128 del 15.10.2010 e successiva nota prot.40878 del 23.12.2010, sempre a firma della Presidenza della predetta Corte, in cui viene comunicato allo scrivente che "…. risultano interamente accantonati presso la locale sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato (terzo pignorato), a garanzia di pignoramenti, i fondi sul capitolo di bilancio 1264 (equa riparazione) per cui, sino a nuova apertura di credito sul capitolo in questione, la Corte non può adempiere ai giudizi in oggetto.. ".

A seguito di ciò questa Sezione con ordinanza n.931/2011 ha accolto la richiesta del Commissario ad acta prorogando il termine per adempiere di ulteriori 40, fissando contestualmente la nuova camera di consigli del 31 maggio 2011.

Alla predetta camera di consiglio è emerso che la parte ricorrente non ha ottenuto le somme ad essa spettante a seguito della predetta decisione di ottemperanza.

Il Collegio rileva che ai sensi dell’art.14 co. 2° del decreto legge 31 12.1996, convertito nella legge 28 febbraio 1997 n.30, nonché del D.M 1 ottobre 2002, riguardanti l’esecuzione forzata nei confronti della p.a. per effetto di provvedimenti giurisdizionali e lodi arbitrali, è consentita l’emissione dell’ordine di pagamento con le caratteristiche dello speciale ordine di pagamento da regolare in conto sospeso quando vi sia assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo di bilancio.

Ritiene quindi il Collegio che il Commissario ad acta, persistendo l’inadempimento dell’Amministrazione intimata, debba disporre il pagamento di quanto dovuto al ricorrente mediante emissione del predetto ordine di pagamento rivolto all’istituto tesoriere da regolare in conto sospeso

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ordina al Commissario ad acta di provvedere all’emissione dello speciale ordine di pagamento di cui in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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