Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 27-05-2011) 25-07-2011, n. 29791

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

G.L., per il tramite del difensore avv. Marco Lepri, ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma in data 1- 12-2009, che aveva confermato quella del tribunale della stessa città, emessa il 2-11-2005 ad esito di giudizio abbreviato, di condanna per il reato di furto con strappo (art. 624 bis c.p.) di un telefono cellulare sottratto ad A.C..

1) Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e travisamento della prova avendo la corte territoriale ritenuto che il cellulare era stato strappato di mano alla p.o., con la quale l’imputato aveva quindi avuto un contatto fisico, mentre il derubato aveva riferito che gli era stato sfilato di mano, tanto che non se n’era neanche accorto, essendo quindi configurabile piuttosto l’aggravante della destrezza.

2) Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all’esclusione dell’attenuante della speciale tenuità del danno, motivata soltanto con richiamo al fatto che il cellulare era di buona marca e perfettamente funzionante, ma senza tener conto che il modello non era di quelli tecnologicamente avanzati e quindi aveva un valore modesto, oltre ad essere usato.

Si chiede quindi l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va disatteso.

1) Invano il ricorrente prospetta travisamento della prova per avere la corte territoriale ritenuto che il cellulare fosse stato strappato di mano, piuttosto che sfilato, alla p.o., ed evidenzia che a questi non era stata usata violenza da parte di G., e neppure vi era stato contatto fisico tra i due. Invero, poichè, per consolidato orientamento di questa corte, quando la violenza, a fini di impossessamento di una cosa, sia usata contro la persona, ricorre il reato di rapina, la circostanza che nella specie non fu direttamente esercitata violenza su A.C., mentre vale ad escludere che sussista rapina, difatti non contestata, non è idonea ad escludere la ricorrenza del furto con strappo, il quale richiede che la condotta violenta sia rivolta contro la cosa (Cass. 41464/2010).

Il che nel caso in esame è certamente avvenuto, avendo comunque G. dovuto esercitare una violenza, per quanto minima, per sottrarre il telefono cellulare tenuto in mano dal proprietario. Non si attaglia per contro alla fattispecie l’aggravante dell’uso della destrezza, che presuppone l’approfittamento di una qualunque situazione soggettiva od oggettiva, favorevole ad eludere la normale vigilanza dell’uomo medio, quale ad esempio la disattenzione o l’allontanamento della p.o. (Cass. 16276/2010).

2) In fatto, e quindi inammissibili, le censure prospettate con il secondo motivo. I vizi dedotti mascherano invero il tentativo di sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio, rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito e già adeguatamente valutati, avendo la corte territoriale già rilevato, con motivazione logica ed esauriente, al fine di escludere la sussistenza dell’attenuante del danno di speciale tenuità, che l’apparecchio cellulare era di buona marca, oltre che perfettamente funzionante.

Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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