Cons. Stato Sez. IV, Sent., 03-08-2011, n. 4647 Collocamento a riposo o in congedo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con ricorso al TAR del Lazio il sig. A. F., militare raffermato dal Ministero della difesa in data 24 dicembre 2007 per un ulteriore biennio – impugnava il decreto con il quale l’amministrazione lo dichiarava decaduto dalla rafferma biennale, precedentemente disposta, per mancanza dei requisiti di cui all’art. 41, c. II, D.Lvo n. 29/1993 ora confluito nell’art. 35, c. 6, D.Lvo 165/2001.

Quanto sopra veniva determinato sul presupposto della asserita carenza dei requisiti di moralità e buona condotta, emergente, ad avviso dell’Amministrazione, da una sentenza di condanna del ricorrente risalente al 2006 per violazione dell’art. 648, c.p.. L’ente ravvisava infatti nella condotta del ricorrente un "comportamento sicuramente censurabile e comunque inconciliabile con le attribuzioni e funzioni deputate agli appartenenti al Corpo e con l’espletamento dei compiti istituzionali della Guardia di Finanza".

Con la sentenza epigrafata il Tribunale amministrativo, adito in sede cautelare e previa conversione del rito, decideva nel merito e respingeva il ricorso proposto.

2.- Di qui l’appello del sig. F. innanzi a questo Consesso, il quale domanda la riforma della sentenza del TAR sulla scorta di motivi ed argomentazioni riassunti nella sede della loro trattazione in diritto da parte della presente decisione.

Si è costituita nel giudizio l’amministrazione appellata resistendo al gravame.

Con ordinanza n. 3695/2009 il Consiglio ha disposto l’accoglimento della istanza di sospensione della sentenza impugnata, avanzata dall’appellante, dopo aver osservato che, successivamente alla decisione gravata, è intervenuta in favore del F. sentenza di proscioglimento, e perciò l’eliminazione dei presupposti di adozione degli atti impugnati.

Alla pubblica udienza del 31 maggio 2011 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1.- La controversia sottoposta alla Sezione verte sulla legittimità dei provvedimenti con i quali l’odierno appellante è stato dichiarato decaduto dalla rafferma biennale, e collocato in congedo illimitato per fine ferma, in conseguenza di sentenza penale di condanna.

2.- A sostegno della decisione gravata il TAR ha in particolare osservato che:

il ricorrente è stato dichiarato decaduto dalla rafferma perché ritenuto privo originariamente dei requisiti di moralità e condotta e non già per fatti sopravvenuti; inoltre, la decadenza è stata dichiarata a distanza di appena un mese dalla rafferma. Nella specie non sussiste la violazione dei principi in tema di autotutela e/o partecipazione procedimentale in quanto:

a)ancora pendente ovvero non esauritosi doveva ritenersi il procedimento amministrativo – siccome avviato su istanza di parte per la rafferma – volto alla verifica dei requisiti di moralità e buona condotta (da cui l’inutilità della comunicazione di avvio del procedimento);

b) brevissimo è stato il lasso di tempo intercorso tra l’adozione dell’atto di rafferma, l’accertamento dei requisiti e la comunicazione del provvedimento di decadenza (da cui, la rilevanza in re ipsa dell’interesse pubblico);

c) insussistente s’appalesa il dedotto vizio del difetto di motivazione poiché l’amministrazione ha dato conto, esplicitandole puntualmente, delle ragioni per le quali (in relazione ai fatti penalmente rilevanti) il ricorrente è stato ritenuto privo dei suddetti requisiti;

d) alcun travisamento dei fatti si ravvede nella circostanza in quanto l’impugnato provvedimento è stato adottato sulla scorta di una vicenda che ha scontato un giudizio autonomo di incidenza causale, sul piano amministrativo, ai fini della censurabilità della condotta.

3.- La sentenza è censurata dall’appellante sotto due ordini di profili.

3.1.- Il primo, di natura processuale, è costituito dalla censura di nullità della sentenza "per avere tenuto conto della memoria depositata dal Ministero fuori termine e comunque depositata allorchè il Collegio aveva trattenuto in decisione il ricorso"; il motivo, con il quale l’appellante si duole in sostanza di non aver potuto adeguatamente replicare alle produzioni avversarie, non ha nella specie alcun rilievo. La seconda affermazione esclude la prima, poiché se memorie e documenti sono stati depositati dopo l’invio in decisione, è altamente improbabile che il primo giudice ne abbia tenuto conto, atteso che la decisione viene adottata immediatamente dopo la spedizione della causa in decisione. Nel caso in esame, inoltre, il giudice era stato adìto in sede cautelare e, ritenuto completo il contraddittorio sotto il profilo soggettivo, ha disposto la conversione del rito al fine di decidere il ricorso nel merito, ponendo fine a quel grado del processo; ne deriva l’irrilevanza di tutte le successive scansioni processuali eventualmente compiute successivamente a tale momento. Di quanto ipotizzato dall’appellante (utilizzo di atti e documenti fuori termine) non si rinviene, peraltro, alcun indizio nel contenuto della motivazione adottata dalla sentenza, la quale poggia infatti su principi di diritto e su considerazioni formulate autonomamente dal giudice, vale a dire non mosse da specifiche controdeduzioni svolte dall’amministrazione. Il vizio di "nullità" della sentenza, per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, non ha perciò alcun fondamento.

3.2.- Quanto al secondo aspetto sollevato dal gravame (e svolto dal secondo ordine di motivi), il ricorso si rivela meritevole di accoglimento. L’orientamento adottato dal TAR, che ha ritenuto legittimi i provvedimenti impugnati, viene contestato per aver preso in considerazione esclusivamente ed in maniera meramente automatica il decreto penale di condanna, applicato dall’amministrazione senza alcuna preventiva istruttoria sul comportamento sanzionato e soprattutto senza tenere conto che il decreto non aveva natura di condanna definitiva, atteso che avverso il medesimo, come è dimostrato in atti, pendeva giudizio di opposizione sin dal 4.10.2007. In particolare il Collegio, come già accennato in sede cautelare, deve nella fattispecie affermare, il principio che solo le sentenze penali definitive possono costituire presupposto per l’irrogazione di misure disciplinari incidenti sullo "status" e sul rapporto di servizio, salve ovviamente le esigenze cautelari dell’amministrazione, nelle more del processo penale, le quali trovano realizzazione mediante le specifiche misure della medesima natura e previste dall’ordinamento. Nel quadro in esame, non può invece oggettivamente deporre per l’illegittimità degli atti impugnati il proscioglimento in sede penale (sent. n.3257/2008), in quanto sopravvenuto alla data di decisione del ricorso di primo grado; l’evento costituisce comunque una conferma evidente della necessità di applicare al procedimento (e con salvezza delle citate misure cautelari) l’enunciato principio di definitività delle pronunzie penali.

In conclusione, se il TAR non poteva oggettivamente tenere conto di ciò che non esisteva nel mondo giuridico al momento della sua decisione, esso avrebbe però dovuto affermare il dovere dell’Amministrazione, secondo canoni di buon amministrazione, di considerare la natura non definitiva del decreto penale inflitto al F. e quindi la sua inidoneità a costituire presupposto per emettere provvedimenti definitivi quali la revoca della rafferma del militare ed il conseguente suo collocamento in congedo illimitato.

4- Conclusivamente l’appello risulta meritevole di accoglimento, con le conseguenze di legge.

5- Può disporsi la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e, per l’ulteriore effetto, annulla i provvedimenti in quella sede impugnati.

Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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