Cass. pen., sez. V 23-10-2007 (09-10-2007), n. 39049 Querela sottoscritta dal difensore, che ha provveduto al deposito, in calce all’atto di seguito alla sottoscrizione della persona offesa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1 – Il Procuratore della Repubblica di Asti propone ricorso per violazione di legge contro la sentenza del Giudice di pace, che dichiara n.d.p. contro D.D. per mancanza di querela, perchè le firme delle persone offese non sarebbero autenticate dal difensore, che l’ha sottoscritta in calce ed ha depositato l’atto presso la Procura.
2 – Il ricorso è fondato. "La querela inviata per posta o presentata da un incaricato deve essere munita, a norma dell’art. 337 c.p.p., comma 1, dell’autenticazione della sottoscrizione da soggetto a ciò legittimato e, quindi, ai sensi dell’art. 39 disp. att. c.p.p., anche dal difensore, nominato formalmente, con atto precedente o contestuale, ovvero tacitamente. La nomina tacita può essere desunta dalla stessa attività di autenticazione, dall’elezione di domicilio del querelante presso lo studio dell’avvocato, dalla presentazione dell’atto all’autorità competente ad opera del legale, dall’attività difensiva della parte svolta nel successivo giudizio" (Cass. sez. 5, n. 8742/99).
Il principio è stato fatto proprio dalle S.U. nella sentenza n. 26549/06, Scafi ed altri.
Il problema residuo nella specie è dunque solo se l’autentica del difensore, autorizzata dall’art. 39 disp. att. c.p.p., sia sottoposta a particolari formalità, o possa ritenersi assolta dal difensore mandatario e depositante, che abbia apposto la sua firma sull’atto di querela di seguito a quella del titolare del diritto. La questione merita risposta positiva.
Difatti l’art. 337 c.p.p., adottando la locuzione "sottoscrizione autentica", fa rinvio evidente al dettato dell’art. 2703 c.c., senza ulteriori specificazioni.
Si osservi ora che le S.U. civili nella sentenza Grassetto Costr.
S.p.a. n. 25032/05, con riferimento alla certificazione dell’autografia della sottoscrizione della parte, hanno affermato (CED rv. 25032/05) il seguente principio: "L’art. 83 c.p.c., comma 3, nella parte in cui richiede, per la procura speciale alla lite conferita in calce o a margine di determinati atti, la certificazione da parte del difensore della autografia della sottoscrizione del conferente, deve ritenersi osservato … sia quando la firma del difensore si trovi subito dopo detta sottoscrizione, con o senza apposite diciture (come "per autentica", o "vera"), sia quando tale firma del difensore sia apposta in chiusura del testo del documento nel quale il mandato si inserisce e, quindi, la autografia attestata dal difensore esplicitamente od implicitamente, con la firma dell’atto… può essere contestata … soltanto mediante la proposizione di querela di falso, in quanto concerne una attestazione resa dal difensore nell’espletamento della funzione sostanzialmente pubblicistica demandatagli dalla succitata norma".
Il principio non può ritenersi difforme in materia di querela, in relazione al documento che reca la manifestazione di volontà dell’offeso di chiedere punizione, proprio per l’incarico del difensore, che ha sottoscritto l’atto di seguito a lui, di provvedere anzitutto al deposito dell’atto presso l’Autorità Giudiziaria.
All’evidenza, proprio per tal via, il difensore si fa carico della provenienza della sottoscrizione, con le implicazioni indicate dalle S.U. civili, la cui ratio è del tutto condivisibile in sede penale.
P.Q.M.
Annulla l’impugnata sentenza con rinvio al Giudice di Pace di Asti per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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