Cons. Stato Sez. IV, Sent., 03-08-2011, n. 4646 Patente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con ricorso al TAR della Liguria il sig. P. C. impugnava il provvedimento in data 17 dicembre 2005, notificato in data 30 dicembre 2005, emesso dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti – recante l’annullamento del rilascio della patente di guida ed il conseguente ordine di restituzione immediata, adottato con l’atto di cui in epigrafe.

Agli atti impugnati parte ricorrente muoveva le seguenti censure:

– violazione dell’art. 3 l. 241/90 e carenza di motivazione, violazione dell’art. 7 l. 241 cit. per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, difetto dei presupposti e contraddittorietà, incompetenza degli uffici della motorizzazione.

Con la sentenza epigrafata il Tribunale amministrativo accoglieva il ricorso proposto.

2.- Il Ministero ha tuttavia impugnato la sentenza del TAR, chiedendone la riforma e svolgendo motivi ed argomentazioni riassunti nella sede della loro trattazione in diritto da parte della presente decisione.

– Con ordinanza n. 3042/2009, la Sezione, su istanza del Ministero appellante, ha disposto la sospensione della sentenza impugnata.

Alla pubblica udienza del 31 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

La controversia sottoposta alla Sezione, mediante l’appello in esame, verte sulla legittimità di un atto di annullamento d’ufficio di rilascio della patente di guida e del conseguente ordine di restituzione immediata della stessa.

La sua trattazione comporta tuttavia un breve riepilogo della vicenda che ha preceduto il provvedimento censurato e che emerge dagli atti.

A seguito di incidente stradale, l’Amministrazione (con provvedimento n. 9488/2001) inviava il sig. C. a revisione della patente di guida (in scadenza nell’agosto 2005) presso la Commissione medica di Milano, ma il destinatario dell’invito, risultato irreperibile alla residenza anagrafica, non si presentava innanzi alla Commissione.

In prossimità della cennata scadenza di validità della patente, il suo titolare si sottoponeva a visita medica collegiale presso USL a Imperia, risultando idoneo (certif. in data 2.8.2005) e sollecitando quindi il rinnovo della licenza.

L’ufficio della MTC di Imperia, tuttavia, comunicava all’interessato l’impossibilità del rinnovo, stante la mancata sottoposizione al precedente accertamento disposto in revisione, a seguito dell’incidente stradale. Oltre a ciò l’ufficio rendeva nota all’interessato la nullità della visita effettuata presso la ASL. Conseguentemente il ricorrente aderiva all’invito originario, sottoponendosi agli accertamenti presso la Commissione medica di Imperia dove veniva riconosciuto idoneo alla guida, ma con validità biennale dell’autorizzazione e prescrizione di uso di lenti alla guida; cionondimeno sul tagliando inviato all’interessato veniva indicata una validità quinquennale e non veniva riportata alcuna prescrizione.

In conseguenza di ciò l’Ufficio della MTC di Imperia, riscontrato l’errore nella validità imposta (data superiore a quella spettante di due anni), disponeva l’annullamento d’ufficio di rilascio della patente di guida ed emetteva conseguente ordine di restituzione immediata della stessa.

Il ricorrente impugnava i due atti innanzi al predetto TAR che accoglieva il ricorso ritenendo fondate le dedotte censure di mancanza dell’avviso del procedimento e di formale difetto di motivazione.

Di qui l’appello interposto dal Ministero delle Infrastrutture,che è meritevole di accoglimento.

In disparte l’eccezione di difetto di interesse da parte dell’appellato (che evidenzia la scadenza del termine biennale) è invece fondata la censura che, contro l’affermata necessità dell’avviso del procedimento, pone in rilievo l’esigenza di urgentemente ripristinare la legalità. Peraltro risulta che il C. fosse informato (v. nota MTC 1.9.05, sub all. 8) della situazione di irregolarità ben prima che il procedimento di annullamento del rilascio iniziasse.

Ancor meno convincente è poi la tesi sviluppata dal TAR sul difetto motivazione, argomentata rilevando che il provvedimento richiama un atto senza citarlo; si tratta di questione che appare assorbita dalla conoscenza delle ragioni del provvedimento ed esplicitate nella summenzionata nota 1.9.05, con la quale l’Ufficio di Imperia sottolineava che il motivo del mancato rinnovo risiedeva nella precedente violazione dell’obbligo di revisione, disposto nel 2001. Per lo stesso motivo non può sussistere il vizio di integrazione postuma (in sede giudiziale) della motivazione dell’atto amministrativo, ravvisato invece dal primo giudice.

La Sezione, in sintesi, non ritiene che la constatazione di violazioni formali possa spingersi, tramite l’annullamento, sino a conseguire ad effetti palesemente illegali costituiti dalla contrarietà dei fatti accertati a precise norme poste a tutela della sicurezza generale.

– Nulla si dispone per le spese della presente grado del giudizio, tra appellante ed appellato non costituitosi; sono invece da compensare le spese inerenti il primo grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, accoglie l’appello e, per l’effetto ed in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Nulla dispone per le spese del presente grado del giudizio.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del primo grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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