Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 27-05-2011) 25-07-2011, n. 29789

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M.A. ricorre, per il tramite del difensore avv. Giovanni Ghezzi, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trieste in data 21-4-2010, che, confermando quella del tribunale della stessa città in data 9-6-2008, lo aveva riconosciuto responsabile del reato di furto di una bottiglia di wiskhy.

Con unico motivo il difensore ricorrente deduce i vizi di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), per inesistenza, inefficacia o inammissibilità della querela, in quanto – così, a suo dire, meglio specificando il primo motivo di appello- il relativo atto potrebbe essere una fotocopia e non l’originale, essendo tra l’altro composto da due fogli non uniti nè fisicamente nè mediante timbratura.

Si chiede quindi l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

La questione relativa alla validità della querela è manifestamente infondata.

Premesso che la doglianza proposta è diversa da quella oggetto del primo motivo di appello – con il quale si era sostenuta la mancata prova certa "dell’autenticità dell’autenticazione" dei documenti allegati alla querela-, mentre con il ricorso si mette in dubbio che la querela, presentata dall’incaricata M.K., sia l’originale, comunque l’esame dell’atto in questione fa giustizia ictu oculi di tale dubbio, non ravvisandosi alcun elemento a favore dell’ipotesi che si tratti di fotocopia, mentre la circostanza che le due pagine da cui è composto non siano unite fisicamente nè mediante timbratura, non contrasta con la conclusione che si tratti di un unico atto originale, essendo palese che la seconda pagina è il seguito della prima.

La decisione gravata si sottrae quindi alla dedotta censura.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e a tale declaratoria conseguono le statuizioni di cui all’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *